Ordinanza n. 192 del 1986

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ORDINANZA N. 192

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 590 del codice penale e art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 ("Testo unico delle norme sulla circolazione stradale") e dell'art. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 16 marzo e l'11 maggio 1984 dal Pretore di Bassano del Grappa nei procedimenti penali a carico di Civiero Piergiorgio e Bargellini Romano iscritte ai nn. 823 e 1017 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984 e n. 34 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1984 dal Pretore di Città di Castello nel procedimento penale a carico di Podrini Sante iscritta al n. 1132 del registro ordinanze 198i e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, con le due ordinanze del 16 marzo 1984 e dell'11 maggio 1984 indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 590 codice penale e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente di guida, soltanto a querela di parte, con disparità di trattamento pur in presenza di identici fatti;

che il Pretore di Città di Castello, con l'ordinanza del 26 giugno 1984 indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 32 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui, in caso di incidente stradale, prevedono la perseguibilità a querela di parte anche per i delitti di lesioni gravi e gravissime ed escludono, per ciò stesso, la possibilità per il giudice di sospendere o revocare la patente di guida;

che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la non fondatezza.

Considerato che i giudizi, riguardando questioni identiche o analoghe, debbono essere riuniti per essere definiti con unica pronunzia;

che in tutti e tre i giudizi - come emerge, per i primi due, dalle stesse ordinanze di rinvio, e, per l'ultimo, dagli atti di causa - la querela risulta in effetti ritualmente presentata, e non rimessa, per cui i giudici a quibus risultano pienamente investiti di quei poteri di cui censurano la carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della persona offesa;

che pertanto le questioni proposte sono palesemente irrilevanti per cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili (cfr. anche ordd. n. 302 del 1984 e nn. 27 e 111 del 1985).

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 590 codice penale, 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.