Sentenza n. 188 del 1986

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SENTENZA N. 188

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1984 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Neri Claudio e l'Azienda Trasporti Consorziali di Modena ed altra, iscritta al n. 1105 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 13 giugno 1984 il Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) allegato sub "A" al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in quanto dispone che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione ad agente di ruolo l'essere orfano di ex agente o figlio di agente.

Espone il giudice a quo che il ricorrente Claudio Neri e la chiamata in causa Lorena Ferrari erano stati classificati entrambi al primo posto, a pari merito, nella graduatoria finale di un concorso per esami indetto dall'"Azienda trasporti consorziali di Modena" e che il direttore dell'azienda benché il primo fosse più anziano della seconda, aveva deliberato l'assunzione di quest'ultima perché figlia di un dipendente in servizio in base al disposto della norma impugnata, applicabile anche al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbana ex art. 1, 1. 22 settembre 1960, n. 1054 e non implicitamente abrogata, anche perché norma speciale, per effetto dell'art. 15, quarto comma, 1. 19 aprile 1949, n. 264 e dell'art. 33, quinto comma, 1. 20 maggio 1970, n. 300.

Premesso che già in numerose precedenti occasioni la Corte costituzionale aveva sindacato la legittimità costituzionale di disposizioni del "regolamento" in esame, così implicitamente riconoscendone la forza di legge per gli effetti di cui all'art. 134 Cost. al di là della sua qualificazione formale, il Pretore di Modena ritiene che la disparità di trattamento sia priva di ogni ragionevole giustificazione. Attribuendo agli orfani ed ai figli degli agenti un decisivo titolo preferenziale che trae origine unicamente dal rapporto di filiazione e che in alcun modo é collegabile con la particolare natura dell'attività da esercitarsi, il legislatore del 1931 avrebbe inteso solo favorire il trapasso del rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri e delle categorie assimilate da una generazione all'altra nell'ambito della stessa famiglia, così privilegiando una sorte di assunzione jure sanguinis, integrante una situazione di privilegio del tutto iniqua, la cui conservazione appare incompatibile col principio costituzionale di uguaglianza.

2. - Nel giudizio di costituzionalità non si sono costituite parti private né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) stabilisce all'art. 9, terzo comma, lett. e), dell'allegato A, in tema di "ammissioni in servizio", che "costituisce progressivamente titolo preferenziale per la assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza", fra le tante altre categorie previste nel detto articolo, anche a quella di "figli di agenti" (oltre che di "orfani di ex agenti"!.

2. - In applicazione della disposizione di cui sopra, l'Azienda trasporti consorziali di Modena (A.T.C.M.), dovendo - provvedere alla copertura del posto di "capo tecnico", deliberò di assumere in servizio tale Ferrari Lorena, la quale nell'apposito concorso era stata classificata al primo posto, ma a pari merito con tale Neri Claudio, il quale, deducendo che "egli avrebbe dovuto essere il preferito in considerazione della sua maggiore età", propose ricorso contro il suddetto provvedimento dinanzi al Pretore di Modena in qualità di giudice del lavoro. E questi, premesso che la disciplina stabilita con il regio decreto n. 148 del 1931 "ha forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione" - tanto che é stata "ammessa implicitamente dalla stessa Corte costituzionale, la quale più volte si é pronunciata sulla legittimità costituzionale di alcune sue disposizioni (sentenze nn. 140 del 1971, 168 del 1973, 124 del 1975 ed ordinanze nn. 243 del 1975,23 del 1976,66 del 1976)" - , rileva che la preferenza accordata ai "figli di agenti" (oltre che agli "orfani di ex agenti"), traendo "origine unicamente dal rapporto di filiazione" e risolvendosi perciò in "un'assunzione jure sanguinis", "non appare razionalmente giustificata" ed é, anzi, "difficilmente concepibile alla luce del vigente principio costituzionale di eguaglianza", per cui impugna dinanzi a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., la surriportata disposizione di cui all'art. 9, terzo comma, lett. e) dell'allegato A al regio decreto n. 148 del 1931.

3. - La questione, sorta in ordine alla categoria dei "figli di agenti", e che perciò assume rilevanza solo limitatamente a questa, é fondata.

Allorquando in un pubblico concorso si verifichi, come nella specie, la collocazione di due o più concorrenti al medesimo posto nella graduatoria, é inevitabile il ricorso ad un criterio che indichi chi, fra i vincitori ex aequo, debba essere assunto in servizio. Nel nostro ordinamento é di solito considerato titolo preferenziale la maggiore anzianità anagrafica, ma non può non convenirsi che, come si legge in ordinanza, non é compito del giudice "ricercare quale sia il criterio da utilizzare", se, cioé, quello della "maggiore età... od un altro criterio". Va, tuttavia, affermato che, in un ordinamento il quale ripudia la "distinzione... di condizioni personali e sociali", non può riconoscersi legittimità ad un criterio fondato proprio sulla diversa condizione familiare di un concorrente rispetto agli altri. Elevare a titolo preferenziale l'appartenenza ad una determinata famiglia equivale ad assicurare che un posto di lavoro rimanga nell'ambito di questa. E poiché non é rinvenibile una ragione giustificatrice del suddetto criterio - tale non é certo il semplice rapporto di filiazione, dal quale non é desumibile una maggiore attitudine del figlio all'espletamento di mansioni analoghe a quelle svolte dal padre - , la preferenza accordata ai "figli di agenti" si configura come un ingiustificato privilegio, che palesemente contrasta col principio di eguaglianza posto dall'art. 3, primo comma, Cost.

É appena il caso di precisare che dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, nei limiti sopra precisati, deriva la caducazione anche di quella parte della disposizione che, per la sua formulazione ("purché il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui é rivestito il padre"), é evidentemente riferibile solo ai "figli di agenti" e non anche agli "orfani di ex agenti".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevede che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione in servizio l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.