SENTENZA N. 176
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1984
dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Nalin
Adolfo contro Insirilli Angelo, iscritta al n. 538
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 23 aprile
1986 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
Con lettera raccomandata dell'1 agosto 1981 il Centro Studi "Aleardo
Aleardi" di Verona comunicava il licenziamento
al Prof. Insirilli Angelo e
successivamente, su richiesta dell'interessato, ne
indicava, per iscritto, il motivo nell'avvenuto compimento, da parte di
quest'ultimo, del sessantacinquesimo anno di età.
Impugnato giudizialmente il licenziamento, l'Insirilli ne otteneva
l'annullamento ad opera del Pretore, che lo riteneva ingiustificato e
conseguentemente condannava il suddetto centro studi a reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno. Queste statuizioni venivano confermate dal Tribunale di Verona, in grado di
appello.
Nel susseguente giudizio di Cassazione, l'adita Corte,
con ordinanza emessa il 27 marzo 1984 (R.O. n.
538/85), sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604, nel
testo emendato con la sentenza di questa Corte 14 luglio 1971 n. 174 e nella
parte in cui, in contrasto con gli artt. 3, 4 e 38 Cost.,
esclude, nei riguardi dei prestatori di lavoro ultrasessantacinquenni,
non pensionati né in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla
pensione di vecchiaia, l'applicabilità del divieto di licenziamento senza
giusta causa o giustificato motivo.
Osservava in particolare che:
a) contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello,
con la menzionata sentenza n. 174/71 questa Corte non ha esteso alla suddetta
categoria di lavoratori anziani il divieto di licenziamento ingiustificato, ma
soltanto le garanzie di cui agli artt. 2 (forma scritta del licenziamento e
comunicazione, se richiesta, dei motivi) e 5 (assoggettamento del datore di
lavoro all'onere della prova della giusta causa o del
giustificato motivo) della legge n. 604/66: e ciò al fine di una più puntuale
tutela di tali lavoratori rispetto all'eventualità di licenziamenti determinati
da motivi illeciti e colpiti da nullità ai sensi dell'art. 4 della medesima
legge, applicabile, a differenza del cennato divieto
di cui ai precedenti artt. 1 e 3, anche a detti
lavoratori;
b) l'effetto di questa parziale declaratoria di illegittimità
costituzionale implica, dunque, soltanto che, da un lato, il lavoratore ultrasessantacinquenne ha diritto alla osservanza della
ricordata disciplina formale del licenziamento e, dall'altro lato, in caso di
impugnazione giudiziale di questo, proposta per asserita violazione dell'art. 4
della legge n. 604 del 1966, il datore di lavoro é onerato della prova
indiretta contraria e cioé della dimostrazione della
effettiva sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo
eventualmente addotto: fermo restando, poi, che in caso di fallimento di tale Frova non sarebbe dato ricavarne de iure la conseguenza
della sussistenza di un motivo illecito ex art. 4 cit.,
la cui dimostrazione é onere, invero e pur sempre, del lavoratore, secondo i princìpi generali, non diversamente dal caso in cui il
datore di lavoro nessun'altra giustificazione adduca
se non quella dell'avvenuto superamento del sessantacinquesimo anno;
c) di qui la rilevanza della proposta questione: nella fattispecie
l'impugnazione del licenziamento, concernente il solo aspetto della carenza di giusta causa o di giustificato motivo, dovrebbe
essere respinta alla stregua degli esposti princìpi,
pacifico essendo, per il resto, che l'impugnante aveva superato l'età limite
per l'applicazione delle garanzie di cui agli artt. 1 e 3 della legge n.
604/66, che era impiegato alle dipendenze di un datore
di lavoro con più di trentacinque dipendenti e che non vi era questione di
nullità ex art. 4 stessa legge: solo l'accoglimento della pregiudiziale
questione di costituzionalità potrebbe, perciò, condurre ad un diverso esito
della lite;
d) la non manifesta infondatezza della questione discende in primo luogo
dal rilievo che la norma censurata crea, soltanto alla stregua dell'età e,
pertanto, irragionevolmente una discriminazione fra lavoratori che versano
nella comune condizione di carenza del diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia: soltanto per taluni di essi, invero, ed
a cagione del solo superamento del sessantacinquesimo anno, resta esclusa la
applicabilità del divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato
motivo, accompagnandosi poi a siffatta violazione del principio di uguaglianza anche
quella del diritto al lavoro sancito nell'art. 4 Cost., come ineluttabile
conseguenza della carenza di tutela della stabilità del posto di lavoro,
implicata dal superamento suddetto;
e) mentre l'esclusione di questa tutela nei
confronti dei lavoratori aventi diritto alla pensione di vecchiaia risponde ad
una ragionevole scelta del legislatore, poiché riguarda coloro che, in caso di
licenziamento, non rimangono "senza retribuzione e senza trattamento di
quiescenza" (sent. n. 174/ 71 cit.), non altrettanto
può dirsi per i lavoratori ultrasessantacinquenni
privi di identico diritto, poiché qui é proprio il difetto di tale presupposto
che induce a negare la ragionevolezza della estensione, anche a questi ultimi,
della medesima esclusione;
f) questa stessa Corte, inoltre, ha rilevato che la semplice maggior
probabilità che tali lavoratori siano inidonei al lavoro a causa dell'età
avanzata non può essere assunta a valida e sufficiente giustificazione di un
trattamento differenziato in loro pregiudizio. Ed a
tale considerazione va aggiunta l'altra che detta probabilità, ove
concretamente avveratasi, non precluderebbe al datore di lavoro, in ipotesi
tenuto all'osservanza del divieto de quo anche nei confronti di lavoratori ultrasessantacinquenni, la possibilità di avviare opportuni
accertamenti al riguardo, nelle forme dell'art. 5 della legge n. 300/70, al
fine di comminare un licenziamento per giustificato
motivo;
g) infine, l'avere accomunato nell'identica esclusione della
operatività del divieto di licenziamento senza giusta causa o
giustificato motivo sia i lavoratori con diritto a pensione che quelli ultrasessantacinquenni privi di tale diritto comporta
ulteriori discriminazioni in danno dei secondi perché comporta per loro
l'impossibilità di conseguire il suddetto trattamento di quiescenza, con la
correlata violazione anche dell'art. 38 Cost..
L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata con
Nessuno si é costituito.
Considerato in diritto
1. -
Ha osservato che, con la detta sentenza n. 174/71, questa Corte ha esteso
a tali lavoratori solo le garanzie di cui agli artt. 2 (cioé la necessità della forma scritta del licenziamento e
la comunicazione, se richiesta, dei motivi) e 5 (onere della prova della giusta
causa o del giustificato motivo a carico del datore di lavoro) della citata
legge n. 604/66, al fine di una loro più puntuale tutela, nell'ipotesi di
licenziamenti determinati da motivi illeciti o da ragioni di credo politico o
fede religiosa, anziché il divieto più generale di cui agli artt. 1 (necessità di giusta causa a fondamento del licenziamento del
prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o di un giustificato motivo) e 3 (sussistenza di un
giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa).
Ed ha riferito il sollevato dubbio di legittimità
costituzionale agli artt. 3, 4, 38 Cost. rilevando: a) che sussiste
discriminazione ingiustificata ed irrazionale tra lavoratori ultrasessantacinquenni che hanno diritto alla pensione di
vecchiaia e lavoratori che non l'hanno ancora conseguito e sono perciò soggetti
a licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo solo per avere
raggiunto la detta età;
b) che si verifica violazione del diritto al
lavoro perché i detti lavoratori subiscono la perdita delle garanzie di
stabilità del posto di lavoro solo per la suddetta ragione;
c) che la sopravvenuta carenza di stabilità si
risolve in una remora all'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza
da parte di soggetti che ne sono ancora privi.
2. - La questione é fondata.
Questa Corte, nella sentenza n. 174/71 con la quale ha dichiarato la
parziale illegittimità costituzionale della norma, ora di
nuovo denunciata, in una fattispecie relativa a lavoratori ultrasessantacinquenni, licenziati per motivi politici,
religiosi o sindacali, senza la comunicazione scritta del licenziamento e senza
l'indicazione dei detti motivi, necessaria ai fini della contestazione (artt. 2
e 5 della legge n. 604/66), ha formulato dei princìpi
che fondano anche la decisione della questione, ora sottoposta al suo esame, la
quale concerne la più generale ipotesi di lavoratori licenziati solo per avere
raggiunto il sessantacinquesimo anno d'età, senza avere diritto a pensione o
avere conseguito le condizioni necessarie, previste dal legislatore per il
conseguimento della pensione di vecchiaia e l'applicabilità ad essi degli artt. 1 e 3 della legge
n. 604/66.
Aggiunse che non ricorrevano particolari ragioni perché a quei lavoratori
venisse negato o non egualmente riconosciuto il diritto
a determinate garanzie; che non poteva essere desunta a valida e sufficiente
ragione del trattamento differenziato la semplice maggiore probabilità che, in
quanto anziani, quei lavoratori non si trovassero nelle migliori condizioni per
il normale dispiegamento delle energie fisiche e psichiche in favore del datore
di lavoro e che questi, correlativamente, attraverso
la loro collaborazione, non conseguisse il regolare adempimento delle
obbligazioni contrattuali e di legge, oppure il normale apporto all'esercizio
dell'impresa.
3. - Le suddette ragioni trovano oggi un maggior fondamento perché la
durata della vita media si é prolungata, mentre
l'introduzione nelle fabbriche e, in genere, nelle imprese, di macchine di
varie specie ha reso il lavoro meno usurante.
Sicché devesi ritenere che non possono essere
negate, per il solo fatto dell'età, quelle cautele e quelle garanzie che sono
informate al rispetto della personalità umana e che costituiscono altresì
indici del valore spettante al lavoro nella moderna società.
Pertanto, anche al lavoratore anziano (cioé ultrasessantacinquenne) va riconosciuta la medesima tutela
che é accordata agli altri lavoratori. Per essi non
opera il recesso ad nutum del datore di lavoro solo
per il raggiungimento della detta età, ma il loro licenziamento deve trovare
ragione in una giusta causa o in un giustificato motivo, dati gli artt. 1 e 3 della legge n. 604/66.
Inoltre, essi devono ricevere dal datore di lavoro la comunicazione
scritta del licenziamento con l'indicazione dei motivi, se richiesta entro il
termine di legge, mentre l'onere della prova della
sussistenza del motivo é a carico del datore di lavoro (artt. 2 e 5 legge n. 604/66).
L'inidoneità fisica, conseguente all'età, che impedisca
la continuazione della prestazione della sua opera a favore del datore di
lavoro in adempimento delle obbligazioni contrattuali o di legge o il normale
apporto all'esercizio dell'impresa può concretare un giusto motivo del
licenziamento del lavoratore ma essa non può essere solo presunta per l'età (di
oltre 65 anni) ma deve essere provata ed il datore di lavoro può anche farla
accertare con i mezzi e le modalità di cui all'art. 5 della legge n. 300/70.
E conferma poi l'interpretazione del detto art. 4 Cost.,
secondo cui al cittadino non sono garantiti il diritto al conseguimento di
un'occupazione ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma, ove
siano previsti i casi, i tempi ed i modi dei licenziamenti, la disciplina, per
essere conforme alla Costituzione deve rispecchiare l'esigenza di un
trattamento giuridico eguale per situazioni eguali ed, in relazione ad esse,
può essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604 (contenente norme
sui licenziamenti individuali) nella parte in cui esclude l'applicabilità degli
artt. 1 e 3 della stessa legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza
essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla
pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
Livio PALADIN - Antonio
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1986.