Sentenza n. 168 del 1986

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SENTENZA N. 168

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 legge 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri), e 58 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Tegoni Mariella contro Università degli Studi di Parma ed altro iscritta al n. 941 del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 bis dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla vincitrice di due borse di studio bandite da un'organizzazione internazionale (European Molecular Biology Organization), esclusa dal giudizio d'idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari per non essere valutabile, ai fini di tale ammissione, il periodo in cui essa aveva fruito di dette borse, il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui escludono dalla partecipazione ai giudizi d'idoneità per la nomina a ricercatore universitario i vincitori di borse di studio bandite da enti internazionali e finanziate dallo Stato italiano. Ciò sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione così operata rispetto ai vincitori di borse di studio bandite da amministrazioni italiane, nonché dell'art. 97 della Costituzione, poiché il buon andamento della Pubblica Amministrazione sarebbe compromesso per il fatto che lo Stato eroghi denaro per finanziare borse di studio gestite da organismi internazionali, senza che i vincitori di esse possano inserirsi, quali ricercatori, nelle università italiane.

Davanti a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, non sussistendo né la violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante la diversità delle situazioni comparate, né la violazione dell'art. 97, giacché il finanziamento delle borse di studio a carattere internazionale si giustifica in base a finalità diverse dall'immissione dei borsisti nelle università italiane.

Considerato in diritto

2. - L'ordinanza di rimessione investe l'art. 58 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e l'art. 19 l. 25 agosto 1982, n. 604 - i quali prevedono l'inquadramento a domanda, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382, nel ruolo dei ricercatori universitari, fra gli altri, di alcune categorie di borsisti - e li sospetta di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

É opportuno premettere che il disegno di legge n. 810 del 1980, relativo alla delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, prevedeva nell'art. 6 la figura "nuova" del ricercatore universitario destinata a consentire, con l'inquadramento, ai "giovani studiosi di avviarsi all'esercizio della professione docente e della ricerca scientifica". A tal fine si fissava una dotazione organica di sedicimila posti, dodicimila dei quali "riservati all'inquadramento di particolari categorie di personale che abbiano già da tempo un rapporto di servizio con l'Università" ... "Tra questi sono i titolari di borse di studio, espressione che nella sua generalità ricomprende molte posizioni, tra cui quelle relative al C.N.R." (cfr. Relazione ministeriale al predetto disegno di legge, Camera dei deputati, Atti Parlamentari, VIII legislatura, pag. 4).

Da questi passi della relazione emerge il nesso tra l'istituzione della "figura" del ricercatore e la finalità di provvedere alla sistemazione dell'"imponente e multiforme precariato" universitario, che "ha creato una situazione e determinato aspettative di cui non si può non tener conto per qualunque razionalizzazione si intenda dare alle strutture della docenza" (Atti parlamentari cit. pag. 2).

3. - Queste considerazioni, tratte dai lavori parlamentari relativi al riordinamento della docenza universitaria, atteggiano la qualifica di ricercatore come punto di riferimento, di larga incidenza soprattutto quantitativa, ai fini della sistemazione del precariato, costituito in misura notevole dai borsisti, previsti in particolare dall'art. 58 d.P.R. n. 382 cit.

Tale norma, nel primo comma, lett. c), fa, infatti, riferimento ai titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 con stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione (leggi 31 ottobre 1966, n. 942; 24 febbraio 1967, n. 62), borse da conferire, secondo il primo provvedimento, in base ad aliquote determinate dal ministero, dalle singole università e dagli istituti superiori; per il secondo provvedimento, esclusivamente dalle università e dagli istituti predetti, su deliberazione di apposita commissione nominata dal consiglio di facoltà.

La lett. d) del primo comma dell'art. 58 cit. concerne i borsisti laureati, vincitori dei concorsi pubblici banditi dal C.N.R. e da altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI, allegata alla l. 20 marzo 1975, n. 70 e successive modifiche (comprensive di undici enti scientifici di ricerca e sperimentazione di particolare prestigio, spesso storicamente derivati dall'espansione di cattedre di alta qualificazione), nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileana di Pisa.

La lett. f) dello stesso comma si riferisce infine ai titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico o didattico, istituiti sui fondi destinati a tal fine dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettoriale a seguito di pubblico concorso.

Questo complesso di norme, relative ai borsisti, si riferisce - come si é detto - alle categorie da esso indicate, ai fini dell'inquadramento, in base a giudizio di idoneità, quali ricercatori confermati, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382 del 1980 (art. 58). Insieme con tali borsisti, l'inquadramento veniva consentito in via transitoria ad altre categorie di precari, tutti individuati per la titolarità di qualifiche e per l'espletamento di attività connesse con l'Università. Conseguenza e conferma, ad un tempo, della ricordata finalità, che l'art. 58 cit. si prefiggeva: contribuire in modo rilevante all'assetto del precariato universitario.

4. - L'art. 19 della l. 25 agosto 1982, n. 604 enuclea dal novero dei precari (ai quali si riferisce l'art. 58 del d.P.R. n. 382) i borsisti laureati e i titolari di borse e di assegni, previsti rispettivamente ai punti d) e f), e con essi raggruppa i borsisti laureati vincitori di appositi concorsi indetti dal ministero degli affari esteri (categoria, questa, non prevista dall'art. 58) e dal ministero della pubblica istruzione (ai quali, invece, come si é già rilevato, si riferiva anche l'art. 58).

Elemento comune a tutte le categorie, indicate dall'art. 19 l. n. 604, é che gli appartenenti ad esse "abbiano svolto, in tutto o in parte, la loro attività presso università estere".

Ad esse - oltre che ad altre due categorie (borsisti ricercatori, di cittadinanza italiana, dell'Istituto universitario europeo di Firenze, lettori italiani presso Università straniere nominati ai sensi dell'art. 17 l. 26 maggio 1975, n. 327) - viene riconosciuto il "diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari", purché (lettori italiani) abbiano prestato due anni di servizio presso università straniere o (altre categorie) svolto la loro attività presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi (con ulteriori specificazioni previste dal secondo comma dell'art. 58 d.P.R. n. 382) o presso istituti universitari per almeno un anno accademico (con limitazioni od eccezioni - anch'esse indicate nella norma ora ricordata).

Il novum della disciplina posta dall'art. 19 l. n. 604 del 1982 sta nella possibilità di valutare, ai fini del "periodo di attività universitaria", l'espletamento di essa all'estero entro un determinato arco di tempo.

Anche questa integrabilità del richiesto periodo di attività col computo del tempo trascorso all'estero é contrassegnata dalla stretta inerenza all'università del servizio svolto.

Inoltre, il legislatore circonda di particolare cautela il computo di tale servizio espletato all'estero con la rigorosa norma posta nell'ultimo comma dell'art. 19 della l. n. 604 cit. La norma, attraverso il richiamo dell'art. 103, comma quindicesimo, del d.P.R. n. 382 del 1980, affida il giudizio di equipollenza dell'attività prestata all'estero a un provvedimento di "accertamento" del Ministro della pubblica istruzione, reso di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

5. - Di fronte a tale contesto normativo, il giudice a quo chiede che gli artt. 19 della l. 25 agosto 1982, n. 604 e 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui escludono dai giudizi d'idoneità per la nomina a ricercatore universitario i vincitori di borse di studio bandite da enti internazionali e finanziate dallo Stato italiano. Ciò sotto il profilo che detta esclusione porrebbe in essere una irragionevole discriminazione rispetto ai vincitori di borse di studio bandite da amministrazioni italiane, contrastanti altresì col principio del buon andamento della P. A., in quanto lo Stato italiano irrazionalmente erogherebbe denaro per finanziare dette borse di studio senza che i vincitori possano inserirsi, quali ricercatori, nelle università italiane.

Peraltro, le osservazioni che precedono sulle finalità dell'istituzione del ruolo dei ricercatori universitari e dell'inquadramento in esso, previo giudizio d'idoneità nella prima applicazione del d.P.R. n. 382 in presenza di specifici requisiti, di alcune particolari categorie di borsisti, mostrano l'esistenza di un preciso indirizzo legislativo, al quale é seguita l'inclusione, tra i soggetti ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità a ricercatore universitario, soltanto di alcune categorie di borsisti, la cui selezione sia avvenuta attraverso particolari procedure e il cui tradizionale traguardo era l'insegnamento universitario. Non spetta a questa Corte censurare le finalità suddette, rientranti nell'ambito delle scelte di politica legislativa riservate al Parlamento, né rientra tra i suoi poteri ampliare le categorie di borsisti da ammettere ai giudizi d'idoneità a ricercatore, al di là delle finalità di riassorbimento del precariato universitario. Tanto più che le borse di studio vengono istituite per il perseguimento di scopi quanto mai eterogenei e le esperienze acquisite dai borsisti extra-universitari possono essere le più varie, in conformità delle esigenze perseguite dalle istituzioni erogatrici; cosicché solo il legislatore, nella sua discrezionalità, può valutarne la pertinenza e rilevanza rispetto ai fini dell'insegnamento universitario. Ne deriva che richiedendo l'ordinanza di rimessione una sentenza additiva implicante scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, la questione sollevata é inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri) e dell'art. 58 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 1 luglio 1986.