Ordinanza n. 162 del 1986

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ORDINANZA N. 162

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento all'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 giugno 1985 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Mandis Montis Giulietta e I.N.P.S. iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 9 luglio 1985 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Giammusso Michele e I.N.P.S. iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 s.s. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 29 agosto 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Carpanese Mario Alberto iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4/1 s.s. dell'anno 1986;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con le tre ordinanze in epigrafe i Pretori di Cagliari e Caltanissetta ed il Tribunale di Torino hanno sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude dal diritto all'integrazione al minimo della pensione, diretta o di reversibilità, corrisposta dall'I.N.P.S. per i titolari di assegno vitalizio a carico dell'INADEL (poi trasferito al Fondo speciale gestito dallo stesso I.N.P.S.), di pensione diretta a carico del Fondo per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Torino, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito;

che in nessuno dei giudizi vi é stata costituzione di parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi;

che, per altro, la norma impugnata é già stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314/l985 di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338: già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1986.