Ordinanza n. 161 del 1986

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ORDINANZA N. 161

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria"), 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 ("Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara sul ricorso proposto da Brugnatti Guido, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 29 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Urbino sul ricorso proposto da Morani Mario, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;

3) 3 ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria sui ricorsi proposti da Corica Giovanni, Giaccone Eduardo e Marchelli Paolo c/Ufficio II.DD. di Novi Ligure, iscritte ai nn. 456, 457 e 458 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 bis dell'anno 1985:

4) ordinanza emessa il 17 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sondrio sui ricorsi riuniti proposti da Scarinzi Tarcisia e altro, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1 s.s. dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 19 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Lucaccioni Pietro c/Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1 s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione di Brugnatti Guido nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1984 (pervenuta alla Corte il 26 aprile 1985), la Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara, giudicando sul ricorso proposto da persona esercente l'attività di panettiere, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge n. 825 del 1971, 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 597 del 1973, "nella parte in cui non si prevede che i redditi della piccola impresa non siano esclusi (rectius, siano esclusi) dall'imposta locale sui redditi", in considerazione che i predetti redditi derivano prevalentemente da lavoro, mentre la loro componente patrimoniale é generalmente assai modesta;

che la Commissione tributaria di primo grado di Urbino con ordinanza emessa il 29 settembre 1984 (pervenuta alla Corte il 2 maggio 1985), la Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria con tre ordinanze emesse l'11 aprile 1985 e la Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza emessa il 19 marzo 1985 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in relazione all'art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui tale combinato disposto non esclude dall'ILOR i redditi dei rappresentanti di commercio senza deposito, pur essi considerati frutto di solo lavoro o in netta prevalenza di solo lavoro;

che la Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, con ordinanza emessa il 17 maggio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in relazione all'art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui tale combinato disposto non esclude dall'ILOR i redditi di impresa minore, derivanti da solo lavoro autonomo, e specificatamente i redditi degli agenti assicuratori;

che nel procedimento promosso dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara si é costituito il Sig. Guido Brugnatti ed ha chiesto l'accoglimento della questione, richiamando la sentenza n. 42/1980 della Corte costituzionale ed affermando che le conclusioni dalla stessa raggiunte non possono non applicarsi al piccolo imprenditore, dato che anche nell'attività di costui il fattore lavoro é elemento largamente prevalente rispetto all'altro fattore costituito dall'organizzazione dei beni;

che in tutti i procedimenti é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i giudizi vanno congiuntamente decisi, vertendo le varie impugnazioni sulle medesime disposizioni e proponendo le stesse censure;

che peraltro, con recente sentenza n. 87/1986, questa Corte ha già dichiarato inammissibile analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 legge 9 ottobre 1971 n. 825, 51 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, per un duplice concorrente motivo: perché la Corte "non é abilitata ad introdurre in materia - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria"; perché "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per la semplice ragione che trattasi appunto di un problema interpretativo", potendo i singoli giudici tributari valutare se i redditi di volta in volta considerati appartengano alla categoria dei redditi d'impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo;

che non sono ora addotti né la Corte ravvisa motivi per discostarsi dalla propria precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

 

 Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1986.