Ordinanza n. 160 del 1986

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ORDINANZA N. 160

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 ("Istituzione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili"), in riferimento all'art. 2 lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973, n.598 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche") e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 ("Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche... e altre norme in materia fiscale") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo sul ricorso proposto dalla Opera Pia Rifugio Re Carlo Alberto iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto dalla Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, iscritta al n. 625 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 s.s. dell'anno 1986;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con ordinanza del 19 luglio 1984, emessa sul ricorso proposto dall'"Opera Pia Rifugio Re Carlo Alberto" per ottenere il rimborso integrale dell'INVIM decennale già corrisposta su quattro alloggi di sua proprietà, l'adita Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo - rilevato che, ai sensi degli artt. 25, comma secondo, d.P.R. n. 643/1972 e 2, lett. c), d.P.R. n. 598/1973, agli enti morali (come quello di specie) non svolgenti attività commerciali spetta, allo stato, una mera "riduzione" dell'INVIM pari al 50%, mentre l'art. 8 della successiva legge 16 dicembre 1977, n. 904, dichiara del tutto "esenti" dalla medesima imposta gli "immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici" - ha conseguentemente denunciato di illegittimità il predetto art. 8 della legge n. 904/1977, in relazione agli artt. 25 d.P.R. 643/1972 e 2 d.P.R. 598/1973, per contrasto con gli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, in ragione della "disparità di trattamento che parrebbe sussistere fra gli enti morali religiosi cattolici e quelli non cattolici";

che, con altra ordinanza in data 26 febbraio 1985, anche la Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, adita su ricorso della "Unione delle Comunità Israelitiche Italiane", in accoglimento di eccezione dalla medesima proposta, ha denunciato lo stesso art. 8 della legge n. 904 del 1977, in riferimento agli artt. 8 e 19 Cost., a sua volta argomentando che la disposta esenzione dall'INVIM in favore di enti delle confessioni religiose cattoliche e non anche di istituti, con analoghe finalità, appartenenti ad altre confessioni inciderebbe sulla stessa libertà di religione, in quanto a trattamenti diversi non potrebbero non corrispondere possibilità diverse di professare le varie fedi;

che in entrambi i giudizi innanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i due giudizi vanno congiuntamente decisi, convergendo sostanzialmente le varie impugnazioni sull'identica disposizione dell'art. 8 della legge 1977 n. 904;

che, per altro, con recente sentenza n. 86 del 27 marzo 1985, questa Corte ha già dichiarato non fondate analoghe questioni di legittimità dello stesso art. 8 legge 904/1977 in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost.: argomentando che "la ratio legis cui si informa l'impugnata esenzione dell'INVIM decennale concerne in modo esclusivo i benefici (e non pure altri enti) ecclesiastici e non si presta ad inglobare istituzioni religiose o parareligiose diverse", atteso che, nel sistema conseguente all'applicazione dell'art. 30, terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 e quantomeno fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sugli enti e benefici ecclesiastici, lo Stato ha "interesse a prender parte alla gestione dei benefici ecclesiastici", perché congruabili dallo Stato stesso; ed ha aggiunto che la menzionata disciplina neppure si pone in contrasto con gli artt. 8 e 19, che garantiscono eguale libertà di culto ma non identità di regolamento dei rapporti delle varie confessioni religiose con lo Stato; né viola l'art. 20 Cost. perché l'esenzione in parola neppure in modo indiretto si presta ad essere configurata come "gravame fiscale" atto a discriminare le confessioni religiose acattoliche;

che non sono ora addotti né la Corte ravvisa motivi per discostarsi dalla propria precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche in relazione agli artt. 25, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e 2 lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, sollevate in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1986.