Sentenza n. 157 del 1986

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SENTENZA N. 157

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LAPERGOLA, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 legge 30 luglio 1984 n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 luglio 1985 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.n.c. STUDIO 5 contro s.a.s. PINABET iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra S.n.c. FREMA contro Ditta G. Vallasciani iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con decreto datato 27 novembre 1984 e notificato il successivo 20 dicembre il Pretore di Torino ingiunse alla S.n.c. STUDIO 5 di pagare entro 20 giorni dalla notifica la somma di lire 278.352, oltre agli interessi legali dalla data della scadenza e alle spese, diritti ed onorari del giudizio che si liquidavano in lire 99.200, alla s.p.a. PINABET di U. Gagol e C. che ne aveva fatto richiesta allegando di aver fornito merce alla S.n.c. STUDIO 5 per l'importo di lire 278.352.

Spiegò opposizione, con atto notificato il 9 gennaio 1985, la S.n.c. STUDIO 5 eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore dell'adito Pretore ad emettere il decreto ingiuntivo e a conoscere del merito dell'opposizione a conoscere della quale era invece competente il Conciliatore di Torino e contestando il fondamento nel merito della pretesa della s.p.a. PINABET.

1.2. - Con ordinanza emessa il 25 luglio 1985 (comunicata il successivo 31 e notificata il 7 agosto; pubblicata nella G. U. n. 8/1a s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 682 R. O. 1985) l'adito Pretore, ritenuto che la decisione ne fosse assolutamente rilevante ai fini del giudizio, ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30 luglio 1984, n.399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore) nella parte in cui é previsto che la funzione giurisdizionale del Giudice Conciliatore si svolga al di fuori dei limiti previsti dall'art. 21 (rectius 22) r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) e nella parte in cui ha previsto che il Giudice Conciliatore svolga funzioni di giudice speciale.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18 marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza della proposta questione.

3.1. - Con atto di citazione notificato il 5 novembre 1984, la s.n.c. FREMA di Corrado Freschi e Loris Verna convenne avanti il Pretore di Forlì la ditta Guerrino Vallasciani chiedendone la condanna al pagamento di lire 497.990 a saldo del maggior prezzo di un salotto venduto, in una agli interessi moratori e compensativi della svalutazione monetaria e alla rifusione delle spese giudiziali.

3.2. - Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 (notificata il 21 successivo e comunicata il 7 febbraio dello stesso anno; pubblicata nella G. U. n. 8/1 s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 715 R.O. 1985) nel contraddittorio della ditta Vallasciani che eccepì di nulla dovere, l'adito Pretore ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30 luglio 1984, n. 399 nella parte in cui attribuisce alla competenza del pretore le cause relative a beni mobili di valore non inferiore a lire 1.000.001.

4. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18 marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione.

5. - Alla pubblica udienza del 5 giugno 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'avv. dello Stato D'Amato ha concluso per l'irrilevanza delle proposte questioni.

Considerato in diritto

6. - La connessione obiettiva dei due incidenti ne impone la riunione ai fini di contestuale deliberazione.

7. - La questione sollevata dal Pretore di Torino é inammissibile non solo perché il giudice a quo si é limitato a definirla "assolutamente rilevante" senza spendere parola di motivazione, ma anche, e soprattutto, perché la parte opposta aveva eccepito la incompetenza per valore del pretore investito della opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale non influisce minimamente la questione d'incostituzionalità che coinvolge l'ambito della funzione giurisdizionale e la qualifica di giudice ordinario del Conciliatore.

8. - Del pari inammissibile é la questione sollevata dal Pretore di Forlì il quale in punto di fatto non ha considerato che la domanda introduttiva del giudizio era stata notificata il 5 novembre 1984 e, pertanto, l'art. 8 comma primo (Disciplina transitoria) della legge, a tenor del quale i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della legge (29 novembre 1984) erano definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti, precludeva l'applicazione degli artt. 1 a 7 della ripetuta legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 682 e 715 R.O. 1985,

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del pretore e del conciliatore), sollevata, in riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., con ordinanza 25 giugno 1985 dal Pretore di Torino (n. 682 R.O. 1985),

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30 luglio 1984, n. 399, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., con ordinanza 10 gennaio 1985 dal Pretore di Forlì (n. 715 R. 0.1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

 

Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1986.