Sentenza n. 155 del 1986

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SENTENZA N. 155

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. Reg. Sicilia 18 ottobre 1954 n. 37 prorogata dalle leggi 19 luglio 1957 n. 46, 19 novembre 1959 n. 29, 27 novembre 1961 n. 22 e richiamata dalla legge 30 luglio 1969 n. 29 (Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie); art. 5 legge Reg. Sicilia 30 luglio 1969 n. 29, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 dicembre 1978 dalla Corte di Appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Virga Emanuele ed altri contro Amministrazione finanziaria dello Stato iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 12 marzo 1982 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 i1 Giudice relatore Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Ministero delle Finanze e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'Appello di Palermo, nel corso del procedimento civile vertente tra Virga Emanuele ed altri, da una parte, e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, dall'altra, sollevava, con ord. 29 dicembre 1977, questione di legittimità dell'art. 2 (rectius art. 1) della l. reg. sic. 18 ottobre 1954 n. 37 (prorogata dalle l. reg. n. 46/1957, n. 29/1959 e n. 22/1961), richiamata dalla l. reg. 30 luglio 1969 n. 29, nella parte in cui prevede, in difformità al disposto di cui all'art. 14 della l. statale 2 luglio 1949 n. 408, e in contrasto con gli artt. 17 e 36 Stat. reg. sic., la tassazione in misura fissa delle iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di acquisto di terreni destinati alla costruzione di abitazioni non di lusso.

Riferiva l'ordinanza che il Conservatore dei Registri immobiliari, con provvedimento 15 ottobre 1968, aveva revocato, in ordine all'iscrizione ipotecaria concernente il pagamento differito del prezzo di un terreno, acquistato dalle parti private in Palermo con atto 20 luglio 1965, la sottoposizione a tassa fissa originariamente applicata a norma dell'art. 2 (rectius art. 1) della citata legge 37/1954, applicando la tassazione a tariffa normale del 2,5%. Contro il provvedimento le parti erano insorte incontrando la resistenza dell'Amministrazione finanziaria.

Osservava l'ordinanza che, in realtà, i contribuenti non avevano perduto il beneficio fiscale previsto dalla norma impugnata per il solo fatto di non avere ultimato le costruzioni sul terreno acquistato entro il 31 dicembre 1965, giacché l'art. 5 della citata legge n. 29 del 1969 aveva abrogato i termini di ultimazione stabiliti con le precedenti leggi e con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1954 n.37. Né, a tal fine, poteva assumere rilievo - come sosteneva l'Amministrazione finanziaria - il termine iniziale del 31 dicembre 1965, come fissato dalla legge di proroga 27 novembre 1961 n. 22, perché il dies a quo, atteso il richiamo operato alla citata legge del 1954, non poteva essere che quello stabilito dalla detta legge. Diveniva pertanto rilevante l'esame della legittimità costituzionale delle disposizioni denunziate. In proposito, la Corte d'Appello di Palermo ricordava che con numerose sentenze questa Corte, dichiarando l'illegittimità delle leggi di proroga via via denunziate in relazione a talune norme della legge n. 37/1954, aveva comunque affermato il principio secondo cui gli artt. 17 e 36 dello Statuto siciliano dovevano interpretarsi come limite alla potestà legislativa della Regione in materia tributaria. Nel senso, cioé, che la Regione deve adeguarsi alla tipologia adottata dalla legislazione statale per ogni singolo tributo: adeguamento insussistente in ordine al tributo in esame, visto che la legge regionale in parola consente la tassazione in misura fissa, mentre la legislazione statale non ha ma i concesso altre agevolazioni in materia se non qualche riduzione sull'imposta ipotecaria.

Soggiungeva peraltro l'ordinanza che la norma ora impugnata non era mai stata direttamente sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale, mentre le disposizioni di proroga, via via dichiarate non conformi a Costituzione, non erano mai state dichiarate tali in relazione al loro specifico riferimento alla norma di cui sopra. Di qui la proposta questione incidentale.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si costituiva soltanto l'Amministrazione delle Finanze, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato che, aderendo alle ragioni svolte dall'ordinanza, chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

2. - Analoga questione sollevava con ord. 12 marzo 1982 (peraltro pervenuta a questa Corte il 21 giugno 1983) la Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato contro la sent. 20 aprile 1979 n. 205 della Corte d'Appello di Messina, pronunziata nella vertenza promossa da tale Maria Santamaria.

Per l'esattezza l'ordinanza della Corte investiva direttamente l'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29, sempre comunque in relazione all'art. 1 della l. reg. 18 ottobre 1954 n. 37, per contrasto con l'art. 36 dello Statuto della Regione Sicilia: ma la controversia riguardava qui la tassazione fissa che lo stesso art. 1 della l. n. 37/54 concedeva ai trasferimenti di proprietà di abitazioni non di lusso. Nella specie, una costruzione iniziata nel 1961 e ultimata nel 1965, in ordine alla quale l'Amministrazione finanziaria aveva disposto la revoca del beneficio.

Come già la Corte di Palermo, anche la Corte di Cassazione ritiene, con riferimento al caso di specie, che l'art. 5 della legge n. 29/1969 abbia abolito i termini di applicabilità dell'agevolazione concessa dalla legge n. 37/1954, spostando il termine finale fino al 31 dicembre 1973: per cui dovrebbe essere applicata la tassa fissa al trasferimento per cui é causa. Ma poiché - soggiunge l'ordinanza - per le ragioni chiaramente espresse da questa Corte, ogni legge regionale che rinnovi o proroghi i termini di concessione di una tale agevolazione nelle fattispecie tributarie per le quali la legge statale consente, invece, soltanto una riduzione dell'aliquota, si pone in patente contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano, non resta che affidarsi all'esame di legittimità della denunziata legge di proroga.

L'ordinanza é stata notificata, comunicata, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Anche in questo giudizio si é avuta soltanto la costituzione dell'Amministrazione finanziaria, rappresentata e assistita ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato la quale, condividendo le argomentazioni dell'ordinanza, chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle due ordinanze sono sostanzialmente identiche e sono riferite agli stessi parametri, artt. 17 e 36 dello Statuto della Regione Sicilia. I relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Effettivamente questa Corte, esaminando varie leggi regionali che, nel succedersi dei tempi, hanno più volte prorogato la validità della l. reg. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37, ha già avuto occasione di affermare la loro illegittimità costituzionale: e ciò in quanto, concedendo vuoi esenzioni vuoi tassazioni in misura fissa, là dove la normativa statale prevede una semplice riduzione di aliquota dell'imposta, esse contrastavano con l'art. 36 dello Statuto della Regione.

Secondo il principio, infatti, in tali sentenze affermato da questa Corte, il detto art. 36 dev'essere interpretato nel senso che la Regione é tenuta ad osservare i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (sent. n. 2/1965). Il che comporta che la legge regionale debba adeguarsi alla tipologia adottata, per ogni singolo tributo, dalla legge statale (sentenze n. 90 del 1965, n. 23/1966, e n. 158/1973).

Tuttavia la Corte non era mai stata investita ex professo della questione concernente la legge regionale n. 37 del 18 ottobre 1954, ma sempre incidenter tantum attraverso le leggi regionali che ne prorogavano l'applicazione. In genere, poi, le questioni in precedenza sollevate riguardavano l'esenzione dalle imposte di consumo sui materiali edilizi (e quindi art. 1 della l. n. 37/1954 che richiamava art. 4 legge n. 11/1954), oppure, anche quando la questione si riferiva, fra l'altro, alla tassazione in misura fissa, la declaratoria d'illegittimità veniva richiesta ed ottenuta limitatamente - come si é appena rilevato - alla legge di proroga (sent. n. 23/1966), oppure ad altro articolo della legge fondamentale (art. 6 primo comma), come nella sentenza 9 novembre 1973 n. 158.

3. - Le questioni qui sollevate riguardano l'imposta di registro per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di acquisto di terreni destinati alla costruzione di case di abitazione non di lusso (ord. n. 423/78), nonché quella relativa ai trasferimenti di proprietà delle dette abitazioni (ord. n. 580/83). Imposte ambo previste dall'art. 1 (e non 2, come - per evidente errore materiale scrive l'ordinanza della Corte di Palermo) della l. reg. sic. 18 ottobre 1954 n. 37 (che, peraltro, richiama l'art. 2 della l. reg. 28 aprile 1954 n. 11), ed ambo sottoposte, da quelle leggi fondamentali, alla tassazione in misura fissa.

Orbene, l'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29, intervenendo dopo le numerose precedenti proroghe, non solo richiama ancora in vita quelle leggi fondamentali del 1954, ma abolisce addirittura i termini che quelle leggi, e le successive proroghe, avevano imposti per l'ultimazione delle costruzioni, lasciando in vigore esclusivamente il termine d'inizio, così come fissato dalle leggi del 1954.

Viene, per tal modo, a perpetuarsi l'illegittimità già rilevata da questa Corte in via di principio, giacché la sottoposizione a misura fissa della tassazione concernente le imposte in esame contrasta con i criteri stabiliti dalla legge generale dello Stato: la quale, già con la legge fondamentale 12 luglio 1949 n. 408 (art. 17), come poi con la proroga di cui al d.l. n. 124/1965 e l. n. 431/1965, nonché infine con il T.U. 26 aprile 1986 n. 131 (ora vigente) ha consentito soltanto, variamente nel corso degli anni, qualche riduzione di aliquota.

Si verifica, perciò, il già rilevato contrasto con l'art. 36 dello Statuto regionale siciliano, così come interpretato da questa Corte: contrasto nel quale resta assorbito quello pure denunziato con l'art. 17 dello stesso Statuto, che si limita ad indicare le materie sulle quali la Regione può emanare leggi, sempre entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

Nel dispositivo andrà anche corretta l'indicazione dell'art. 2 della l. reg. n. 37/1954 (di cui all'ord. 423/78) in art. 1 stessa legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29 nella parte in cui, spostando al 31 dicembre 1973 i1 termine di ultimazione delle costruzioni contemplate nell'art. 1 della l. reg. sic. 18 ottobre 1954 n. 37, che richiama l'art. 2 della l. reg. sic. 28 aprile 1954 n. 11, consente di sottoporre a tassazione fissa l'imposta di registro per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di acquisto di terreni destinati alla costruzione di case di abitazione non di lusso, nonché l'imposta di registro relativa ai trasferimenti di proprietà delle dette abitazioni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1986.