Ordinanza n. 146 del 1986

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ORDINANZA N. 146

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Norme in materia di locazione di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1984 dal Pretore di Partinico nel procedimento civile vertente tra Chimenti Gioacchino e Alsazio Antonino ed altri, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del giudizio vertente tra Chimenti Gioacchino e Alsazio Antonino ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Partinico con ordinanza del 2 aprile 1984 (reg. ord. n. 780 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, concernenti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, in quanto il primo di essi non prevedeva per i contratti già soggetti a proroga il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga;

che la differenza di disciplina sembrava a detto giudice dar luogo a contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, richiamando la sentenza di questa Corte n. 33 del 1985 e chiedendo perciò che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la questione é già stata decisa da questa Corte con sentenza 6 febbraio 1985 n. 33;

che in essa la Corte ha osservato come la diversità della disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, tra le due categorie di contratti, "prorogati" e "non prorogati", di cui agli artt. 58 e 65 l. n. 392 del 1978, non risulti irrazionale, in base alla sostanziale diversità delle categorie stesse;

che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica, sono stati ulteriormente prorogati dalla legge n. 392 del 1978, venendo così a risultare una normativa particolarmente favorevole per il conduttore; il che non si verifica, invece, per i rapporti di cui all'art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova disciplina con protrazione meramente eventuale e comunque spesso di minima entità;

che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso anticipato del locatore, prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);

che in conclusione la questione, essendo stata già decisa e non essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale, deve essere dichiarata manifestamente infondata (v. da ult. ord. n. 60 del 1986).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Partinico con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 33 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.