Ordinanza n. 142 del 1986

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ORDINANZA N. 142

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze emesse l'8 giugno 1983 dal Tribunale di Firenze, il 14 marzo 1984 dalla Corte d'Appello di Brescia, il 3 febbraio 1984 dalla Corte d'Appello di Firenze (n. 2 ordinanze), il 17 dicembre 1984 e l'8 febbraio 1985 dal Tribunale di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 435, 557, 567, 568 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 553, 554 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 273, 287, 294 dell'anno 1984 e n. 2/1 s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione della Società Simmenthal, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - le Corti di Appello di Brescia e Firenze e i Tribunali di Firenze e Napoli sollevano, con le ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost.;

2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto delle prime alla ripetizione di somme versate a titolo di diritti di visita sanitaria, o di servizi amministrativi ed accessori, in occasione di importazioni di merci varie provenienti, come si legge nelle varie ordinanze di rimessione, da Paesi extra-comunitari ovvero aderenti al Trattato istitutivo della CEE, all'Accordo GATT o ad altre convenzioni internazionali recanti la clausola della "nazione più favorita";

3. - ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata, subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette dall'Amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti, vulnera i seguenti precetti costituzionali: l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra le imprese la cui attività é riconducibile alle previsioni della norma censurata e le imprese in genere, in quanto soltanto le prime sono soggette retroattivamente a fornire la suddetta prova; l'art. 24 Cost., in quanto l'art. 19 in esame, introducendo, anche per il passato, una modificazione del trattamento probatorio dell'azione di ripetizione, incide negativamente sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti; l'art. 11 Cost., infine, in quanto la disposizione censurata compromette sostanzialmente l'esercizio del diritto di ripetizione di tributi non dovuti in base all'ordinamento comunitario, diritto riconosciuto dal medesimo ordinamento;

4. - é intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibili o comunque infondate, le questioni proposte.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

2. - i giudici rimettenti fanno riferimento a tasse su importazioni da Paesi estranei alla Comunità Europea, ovvero aderenti non solo al Trattato istitutivo della CEE, ma anche al GATT o ad altri accordi non meglio identificati, contenenti la clausola della "nazione più favorita";

3. - sulla base della sentenza n. 113/1985, i giudici rimettenti sono però tenuti a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da Paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti, in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia della CEE, di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari (cfr. sentenza n. 177/1981);

4. - secondo la citata pronunzia del 1985, infatti, spetta al giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario - ivi incluse le statuizioni risultanti dalle pronunzie interpretative della Corte di Giustizia, com'è precisato nella sentenza n. 113/1985 - che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se così fosse, la questione posta all'esame della Corte risulterebbe inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la cui applicazione nei giudizi a quibus resta, per le ragioni spiegate nella sentenza n. 170/84, necessariamente esclusa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Corti di Appello di Brescia e Firenze e ai Tribunali di Firenze e Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.