Ordinanza n. 136 del 1986

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ORDINANZA N. 136

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976 n. 313 ("Nuove norme sugli autoveicoli industriali"), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal Pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Banino Silvano, iscritta al n. 729 del registro ordinanze del 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 1981.

Udito nella Camera di Consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Biella ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976 n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), nella parte in cui, modificando l'art. 121, comma terzo, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) punisce con l'ammenda di lire ottocentomila e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito;

che l'ordinanza di rinvio é motivata esclusivamente con la considerazione che "appare non manifestamente infondata la disparità di trattamento che viene a realizzarsi fra quelli che violano il precetto dell'art. 5 legge 5 maggio 1976 n. 313, sanzionante con l'ammenda di lire 300.000 (recte: 800.000) e l'arresto di 15 giorni chi circoli con veicolo superante 30 quintali, peso complessivo a pieno carico, ponendo in essere una condotta antigiuridica di maggiore gravità rispetto a coloro la cui condotta é meno grave senza che possa il giudice graduare la pena ex artt. 132-133 c.p.";

che nessuno si é costituito nel giudizio né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato, in via preliminare, che nella detta ordinanza del Pretore di Biella manca il benché minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ed é omessa ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, che é data apoditticamente per scontata;

che la consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che la rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi risultanti dalla stessa ordinanza;

che, conseguentemente, la questione così sollevata dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, senza che occorra entrare nel merito della questione stessa e rilevare che identiche questioni sono state già dichiarate infondate con la sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con le ordinanze nn. 147, 167, 168, 169 e 195 del 1980, nn. 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981, e n. 4 del 1982, e che comunque, successivamente all'ordinanza in epigrafe, l'art. 121 del codice della strada é stato di nuovo sostituito, nell'intero testo, dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), che, per l'ipotesi di eccedenza di peso superiore ai 30 quintali, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986.