Ordinanza n. 130 del 1986

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ORDINANZA N. 130

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5 d.l. 26 novembre 1981, n. 678 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), convertito in legge 26 gennaio 1982 n. 12, 1, penultimo comma, d.l. 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria) convertito in legge 27 giugno 1981, n. 331 e 34, comma primo, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Amministrazione del Tesoro e Levorato Mario ed altri, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Consiglio di Stato - Sez. VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Centore Carmela contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 997 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che I) con ordinanza emessa in grado di appello il 9 marzo 1982 (comunicata il 26 marzo e notificata il 28 aprile; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 novembre 1982 e iscritta al n. 443 R.O. 1982) il Tribunale di Firenze ha sollevato, in relazione all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 ("La sospensione dei termini sostanziali e processuali disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, conv., con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, é ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982") d.l. 26 novembre 1981, n. 678 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), conv., con l. 26 gennaio 1982, n. 12, ed ha disposto la sospensione degli atti del giudizio in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, avanti la quale né l'Amministrazione del Tesoro né Levorato Mario ed altri, parti nel giudizio a quo, si sono costituiti, ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura Generale dello Stato argomentando, con atto depositato il 14 dicembre 1982, per la declaratoria d'inammissibilità e, in ipotesi, d'infondatezza della proposta questione; II) con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 (notificata il 7 e comunicata il 17 del successivo novembre; pubblicata al n. 95 G. U. del 4 aprile 1984 e iscritta al n. 997 R.O. 1983) sul ricorso proposto da Centore Carmela contro il Min. Tesoro-Ufficio Liquidazioni Ente per la Cassa Mutua Coltivatori diretti di Caserta per l'annullamento della sent. 10 giugno 1981 n. 634 del T.A.R. Campania, il Cons. Stato - Sez. VI giurisd. ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 pen. co. ("Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981") d.l. 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria), conv. con l. 27 giugno 1981 n. 331, e, quindi, dell'art. 34 comma primo ("Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'articolo 1 del decreto - legge 27 luglio 1982, n. 474 convertito nella legge 9 settembre 1982, n. 674, é prorogato al 30 giugno 1983") d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), conv. con l. 26 aprile 1983, n. 131, ha sospeso il giudizio in corso e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, avanti la quale non si sono costituite le parti del giudizio a quo ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura Generale dello Stato argomentando, con atto depositato il 17 aprile 1984, per la declaratoria, per quanto di ragione, di inammissibilità per irrilevanza e, comunque, di infondatezza della proposta questione; III) nell'adunanza in camera di consiglio del 7 maggio 1986, alla quale era stato disposto il rinvio dalla adunanza del 23 aprile 1986, il giudice Andrioli ha svolto congiuntamente relazione sui due incidenti.

Considerato che, non essendo stati ulteriormente prorogati né il termine del 31 marzo 1982, di cui all'art. 5 d.l. 678/1981, sospettato d'incostituzionalità con l'ord. 9 marzo 1982 del Tribunale di Firenze (n. 443 R.O. 1982), né il termine del 30 giugno 1983, di cui all'art. 34 comma primo d.l. 55/1983, sospettato di incostituzionalità con l'ord. 25 marzo 1983 del Cons. Stato, Sez. VI giurisd. (n. 997 RO. 1983), la ratio delle ordinanze, con cui si é lamentata la reiterata proroga di tali termini, merita il riesame dei giudici a quibus i quali in effetti rilevano - come si legge nella citata ordinanza del Consiglio di Stato - che "la iniziale ragionevolezza di una generale ed indiscriminata sospensione dei termini" in questione, "per effetto delle proroghe successive si é progressivamente affievolita" tanto da veder compromessa la "continuità della funzione giurisdizionale"; e che, pertanto, é d'uopo restituire gli atti perché i giudici stessi decidano ex informata conscientia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 443/1982 e 997/1983, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze e al Cons. di Stato, Sez. VI giurisd.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1986.