SENTENZA N. 129
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 2943,
commi primo ed ultimo, codice civile promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1979 dal Tribunale di Ascoli
Piceno nel procedimento civile vertente tra Simonetti
Maria Paola e INAIL iscritta al n. 450 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210
dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 22 marzo 1982 dal Pretore di
Visti gli atti di costituzione di Simonetti Maria Paola, di Righetti Silvano
e dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il
Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Sante Assennato per Simonetti e Righetti e Antonino
Catania per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1979
(notificata il 22 e comunicata il 28 del successivo maggio; pubblicata nella G.
U. n. 210 del 1 agosto 1979 e iscritta al n. 450 R.O. 1979) nel procedimento civile in grado di appello tra
l'infortunata Simonetti Maria
Paola e l'INAIL, il Tribunale di Ascoli Piceno ha giudicato la questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma primo ("L'azione per
conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di
tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della
malattia professionale") d.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) rilevante in quanto nella
specie la manifestazione del danno, che si assumeva essere conseguenza diretta
dell'infortunio verificatosi il 31 agosto I973, era avvenuta in data 25 giugno
1976 con la richiesta dell'assicurata per il conseguimento delle prestazioni
previdenziali oltre il termine triennale di prescrizione previsto dal citato
art. 112 comma primo d.P.R. 1124/1965, e, in
riferimento all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata
perché la coincidenza tra l'infortunio e il verificarsi del danno induce a far
decorrere il termine di prescrizione dalla data dell'infortunio anche nel caso
in cui il danno siasi manifestato in epoca successiva
alla data dell'infortunio (questione che, ad avviso del giudice a quo,
assumerebbe aspetti del tutto analoghi all'altra decisa con sent. 8 luglio
1969, n. 116 della Corte costituzionale).
1.2. - Avanti
Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1982
(notificata il 6 e comunicata il 19 del successivo aprile; pubblicata nella G.
U. n. 262 del 22 settembre 1982 e iscritta al n. 358 R.O. 1982) nel procedimento civile vertente tra Righetti Silvano, il quale aveva instato
per la corresponsione di rendita corrispondente al grado di riduzione
complessiva delle sue attitudini al lavoro in conseguenza di malattia
professionale, e l'INAIL, il Pretore di
2.2. - Avanti
Non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,
l'avv. Assennato giusta delega dell'avv. Agostini per
Considerato in diritto
4. - La connessione obiettiva tra le norme sospettate di
illegittimità costituzionale dal Tribunale di Ascoli Piceno e dal
Pretore di
5. - Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ravvisato
violazione dell'art. 38 comma secondo ("I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria") Cost. in ciò che l'art. 112 comma primo d.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 (riprodotto supra 1.1.), con
statuire che il termine di tre anni, fissato per la prescrizione dell'azione
diretta a conseguire le prestazioni assicurative, prenda a decorrere dal giorno
dell'infortunio, si applica anche all'ipotesi - verificatasi nella specie
controversa - in cui il danno si manifesti solo in tempo successivo a quello
dell'infortunio.
Senonché
l'interpretazione dell'art. 112 comma primo che ha indotto il Tribunale di
Ascoli Piceno a provocare l'incidente in esame é disattesa dal dominante
orientamento esegetico che, prendendo le mosse dalla C. cost. 116/1969 resa nella contigua materia
delle malattie professionali, é da vario tempo avviato nel senso che il termine
prescrizionale di tre anni prende a decorrere dalla manifestazione del danno
provocato dall'infortunio. Ne segue che la questione sollevata dal
giudice a quo va dichiarata infondata in quanto l'art. 112 comma primo é da
interpretare in guisa tale che il termine triennale prenda a decorrere dalla
data della manifestazione del danno provocato dall'infortunio.
6. - La giurisprudenza dell'organo giudiziario, cui nel campo delle norme
sottordinate compete il magistero della nomofilachia, ha a chiare note rescritto che il tema della
prescrizione della azione diretta a conseguire le
prestazioni assicurative dovute per infortuni sul lavoro e malattie
professionali é dominato dal solo art. 112 comma primo e pertanto non residua
spazio per l'art. 2943 comma primo e quarto c.c., per modo che infortunati sul
lavoro e affetti da malattie professionali possono interrompere il corso della
prescrizione sol con domanda giudiziale di esercizio dell'azione e non anche con
ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Le possibilità in minor misura riservate a
infortunati e affetti da malattie professionali rispetto ai creditori per altri
titoli non costituiscono di per sé violazione del principio di eguaglianza
perché l'esigenza di non ritardare oltre il triennio l'accesso alla giustizia é
giustificata dalla necessità di non rendere più ardua, se non impossibile, la
ricerca dei fatti e la ricostruzione delle situazioni nelle quali si
sostanziano infortuni sul lavoro e malattie professionali: peculiarità che non
si riscontrano nella generalità dei rapporti credito-debitori.
Ma se violazione del principio di eguaglianza
non era lecito ipotizzare nei primi anni di applicazione del testo unico del
Niun dubbio che, se questa Corte non sancisse
la parziale incostituzionalità dell'art. 112 comma primo nei termini del
dispositivo che va a dettare, il trattamento riservato agli infortunati sul
lavoro e agli affetti da malattie professionali sarebbe in notevole grado
deteriore rispetto a quello della comune dei creditori: da un lato sarebbe ad essi preclusa la utilizzazione dei mezzi stragiudiziali
previsti nell'art. 2943 comma primo e quarto c.c. e dall'altro lato sarebbero
astretti ad integrare la propria iniziativa giudiziale con la fissazione, da
parte dell'adito pretore, della udienza di discussione tra la quale - dispone
il novellato art. 415 comma quarto c.p.c. - e la
notificazione del ricorso al convenuto "non devono decorrere più di
sessanta giorni".
PER QUESTI MOTIVI
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 450/1979 e 358/1982,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in
riferimento all'art. 38, comma secondo Cost., con ordinanza in epigrafe,
dell'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) interpretato nel senso che
l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescriva nel termine di
tre anni decorrente nell'ipotesi in cui il danno si manifesti in tempo
successivo all'evento dal tempo della manifestazione del danno e non dal tempo
dell'infortunio;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non
prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le
prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo
dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato
nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso
e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di
discussione.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1986.