Ordinanza n. 125 del 1986

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ORDINANZA N. 125

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), convertito con modifiche nella legge 26 aprile 1983, n. 131, promosso con l'ordinanza emessa il 20 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno sul ricorso proposto da Quadri Celestino contro Comune di Rosignano Marittimo, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Livorno, nel corso di un procedimento promosso da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto del Comune di Rosignano Marittimo in ordine all'istanza di rimborso di quanto versato a titolo di SOCOF (sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati), solleva, con ordinanza del 20 ottobre 1984, questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, primo e secondo comma, e 20, quinto, sesto, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;

2. - in particolare, ad avviso del giudice a quo:

a) l'art. 19, primo e secondo comma, da un lato, attribuendo ai Comuni la facoltà di istituire o meno la SOCOF, violerebbe la riserva di legge in materia (art. 23 Cost.); dall'altro, devolvendo ai Comuni stessi la facoltà di scegliere fra un ventaglio di aliquote e non tenendo conto degli altri redditi del contribuente, lederebbe il principio di eguaglianza e quelli di capacità contributiva e di progressività tributaria (artt. 3 e 53, primo e secondo comma, Cost.);

b) l'art. 20, quinto comma, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., per la non deducibilità della SOCOF ai fini dell'imposta sui redditi;

c) l'art. 20, sesto comma, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., in quanto la detraibilità di L. 190.000 riferita a ciascuna unità immobiliare può determinare trattamenti disuguali a parità di reddito complessivo;

d) l'art. 20, decimo e undicesimo comma, infine, violerebbe anch'esso gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., in quanto, in caso di immobili soggetti ad ILOR e qualora il Comune istituisca l'aliquota dell'8%, i proprietari di tali immobili possono, ai sensi delle disposizioni censurate, fruire di una riduzione dell'ILOR che eccede l'onere dovuto per la SOCOF, con conseguenti disparità di trattamento dovute alla circostanza che il Comune abbia applicato la detta aliquota dell'8% o altra di maggior importo;

3. - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la Corte dichiari, sulla base della sentenza n. 159 del 1985, inammissibili o comunque infondate le questioni proposte.

Considerato che:

1. - la questione concernente l'art. 20, sesto comma, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto nell'ordinanza di rimessione non vi é alcuna descrizione della situazione patrimoniale del ricorrente, che consenta alla Corte di valutare applicabilità nel giudizio di merito della norma censurata, che concerne detrazioni d'imposta;

2. - le residue questioni sono state già esaminate dalla Corte, sotto gli stessi profili che ora vengono in considerazione, con sentenza n. 159 del 1985 e dichiarate non fondate quelle concernenti l'art. 19 del d.l. n. 55/1983, ed inammissibili quelle aventi ad oggetto l'art. 20, quinto, decimo e undicesimo comma, del detto decreto legge; le stesse questioni, poi, sono state dichiarate rispettivamente manifestamente infondate ed inammissibili con ordinanza n. 30 del 1986. Le conclusioni raggiunte dalla Corte nelle citate pronunce valgono anche per l'attuale giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto, sesto, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., sollevate con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno;

b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., sollevate con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1986.