Sentenza n. 109 del 1986

 

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SENTENZA N. 109

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo, terzo e settimo, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118; promossi con ordinanza emessa il 13 aprile 1985 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Immobiliare Nuova Argentea e Fanizzi Domenico, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 bis dell'anno 1985; e con ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bellati Germana e Rossi Carla, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento vertente tra la s.r.l. Immobiliare Nuova Argentea, locatrice di un immobile abitativo, e Fanizzi Domenico, conduttore, ed avente ad oggetto la decadenza di quest'ultimo dal beneficio della sospensione dello sfratto, disposta, ai sensi della l. 15 febbraio 1980 n. 25, per morosità nel pagamento dei canoni e per l'abbandono dell'alloggio locato, il Pretore di Milano con ordinanza del 13 aprile 1985 (reg. ord. n. 385 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo, terzo e settimo, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma, Cost. Il Pretore osservava che l'art. 6, terzo comma, d.l. 15 dicembre 1979 n. 629, conv. nella l. n. 25 del 1980, prevedeva la decadenza del conduttore dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso, qualora egli non avesse pagato il canone e gli oneri accessori.

La detta norma non poteva, tuttavia, essere più applicata, essendo stata sostituita dal citato art. 1 d.l. n. 12 del 1985.

Ciò premesso, il magistrato rimettente notava che quest'ultima norma prevedeva e disciplinava la decadenza in questione soltanto con riferimento agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata, ovvero agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata. Tale limitazione sembrava contrastare con l'art. 3 Cost., non essendo ravvisabile alcuna plausibile ragione di non estendere la decadenza stessa a tutti i conduttori, beneficiari della sospensione dell'esecuzione, che si fossero resi morosi o che avessero abbandonato l'alloggio.

Inoltre il Pretore dubitava che la norma impugnata contrastasse anche con gli artt. 24 e 42 Cost. La questione di legittimità, riferita al solo art. 3 Cost., veniva sollevata dal medesimo Pretore anche con ordinanza del 24 aprile 1985 (reg. ord. n. 503 del 1985), emessa nel procedimento vertente tra Bellati Germana e Rossi Carla, conduttrice morosa.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in entrambe le cause, chiedeva che le questioni fossero dichiarate manifestamente infondate, in quanto la decadenza in questione doveva ritenersi giustificata dal particolare regime dell'edilizia pubblica.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze in epigrafe (reg. ord. n. 385 e 503 del 1985) concernono la medesima questione: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Con esse il Pretore di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, che prevede la decadenza dal beneficio della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata (nonché per gli acquirenti di alloggi di questa seconda categoria), in caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.

Ritiene il giudice a quo che la disposizione suddetta (e quelle che ne costituiscono il presupposto, ossia i commi primo, secondo e terzo dello stesso art. 1), riferendosi espressamente ai soggetti suindicati, esclude dalla decadenza tutti gli altri conduttori: il che contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost., relativo al principio di eguaglianza, non sussistendo alcuna plausibile ragione di non estendere la perdita del beneficio della sospensione dell'esecuzione a tutti i conduttori, che si siano resi morosi. Solo nella prima delle due ordinanze il Pretore indica quali parametri anche gli artt. 24 e 42 Cost., limitandosi peraltro ad affermare che la denunciata disciplina violerebbe anche le norme suddette.

3. - La questione, come posta dal giudice a quo, si appalesa inammissibile.

L'ordinanza di rimessione é diretta invero ad una pronuncia con cui questa Corte, sopprimendo la limitazione soggettiva sopra ricordata, estenda la disposizione impugnata a tutti i conduttori di alloggi destinati ad abitazione.

Ma una decisione additiva é consentita, com'é ius receptum, soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sl' che la Corte in realtà proceda ad un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui é inserita la disposizione impugnata. Quando invece si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non é ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore. Ora, nel caso in esame, le ordinanze di rimessione sollecitano, come già si é detto, l'estensione del contenuto della norma impugnata al di là dei soggetti espressamente indicati. Ma ciò implica la necessità di valutare se opportunamente oppure no la prevista decadenza é stata limitata a coloro che, godendo dei particolari vantaggi dell'edilizia sovvenzionata o agevolata, hanno correlativamente obblighi più rigorosamente sanzionati: e giova aggiungere che una siffatta distinzione trova un precedente nel nostro ordinamento, in quanto l'art. 103 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, prevede la decadenza dal diritto all'alloggio in caso di morosità protratta per due o tre mensilità consecutive, a seconda che si tratti del pagamento delle rate d'ammortamento o di spese generali; mentre la risoluzione del contratto esige, in linea generale, che il giudice accerti preventivamente la "non scarsa importanza" dell'inadempimento stesso (art. 1455 cod. civ.).

La Corte quindi dovrebbe svolgere un'opera propria della funzione legislativa, il che ovviamente non le é consentito. Le suesposte considerazioni rendono superfluo ogni altro rilievo rispetto ai rimanenti due parametri sopra indicati, non risultando in effetti prospettate nuove questioni, come peraltro avvertito dallo stesso Pretore, che non li ha enunciati nella seconda delle ordinanze di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti, i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo, secondo, terzo e settimo comma, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata dal Pretore di Milano in riferimento agli artt. 3, 24, 42 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1986.