Ordinanza n.107 del 1986

 

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ORDINANZA N. 107

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 282, terzo comma, del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1980 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Miliucci Vincenzo ed altri, iscritta al n. 878 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1984 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Sergi Paolo, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208-bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 17 luglio 1980, ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 282, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare avverso l'ordinanza del giudice istruttore che impone obblighi condizionanti la concessione della libertà provvisoria";

e che la Corte di cassazione, con ordinanza del 17 dicembre 1984, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 282, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la legittimazione anche dell'imputato ad impugnare il provvedimento con cui s'impongono o si modificano modalità di esecuzione della libertà provvisoria";

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui art. 4, nel testo modificato dall'art. 1 di tale legge, ha ulteriormente sostituito l'art. 282 del codice di procedura penale, con la conseguenza che il suo ultimo comma risulta ora Così formulato: "L'ordinanza la quale impone, modifica o revoca talune delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a norma dell'art. 281";

e che, quindi, in base al nuovo assetto normativo, avverso i provvedimenti con cui s'impongono "obblighi condizionanti la concessione della libertà provvisoria" ovvero "s'impongono o si modificano le modalità di esecuzione della libertà provvisoria" possono proporre appello sia il pubblico ministero sia l'imputato;

che spetta ai giudici a quibus accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Sezione Istruttoria della Corte d'appello di Roma e alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

 

 Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1986.