Ordinanza n.106 del 1986

 

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ORDINANZA N. 106

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Olbia il 20 giugno 1984, dal Pretore di Lugo il 18 ottobre 1984, il 14 marzo 1985 ed il 28 marzo 1985, dal Pretore di Città di Castello il 26 aprile 1985 e dal Pretore di Camposampiero il 12 giugno 1984, rispettivamente iscritte ai nn. 241, 407, 408, 409, 410, 411, 428 e 577 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 202 bis, 250 bis, 273 bis, 285 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Olbia, con ord. 20 giugno 1984 (n. 241/1985), il Pretore di Lugo, con ord. 18 ottobre 1984 (n. 407/1985), con ord. 14 marzo 1985 (n. 408/1985) e con tre ordinanze datate 28 maggio 1985 (nn. 409-410 e 411/ 1985), il Pretore di Città di Castello con ord. 26 aprile 1985 (n. 428/1985), il Pretore di Camposampiero con ord. 12 giugno 1984 (pervenuta alla Corte il 10 settembre 1985, ed iscritta sotto il n. 577/1985) sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo e secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689 con riferimento all'art. 3 Cost.,

che il Pretore di Lugo impugnava altresì, in tutte le sue ordinanze, anche l'art. 53, primo comma, legge citata, mentre il Pretore di Città di Castello faceva riferimento anche ai parametri di cui agli artt. 24 e 27, terzo comma, Cost.,

che tutti i predetti magistrati lamentavano in sostanza nelle ripetute ordinanze che il legislatore abbia ritenuto di ammettere alla sostituibilità della sanzione reati che comportano pene detentive, e non i reati meno gravi che comportano pene pecuniarie, sole o in alternativa a pena detentiva, quando il giudice ritenga - in quest'ultima ipotesi - di infliggere la pena pecuniaria,

che nessuno si é costituito o é intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte, benché tutte le ordinanze siano state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato che, identiche essendo le questioni sollevate, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica ordinanza, che la questione peraltro é stata già decisa da questa Corte con le sentenze 18 maggio 1984, n. 148 e 12 novembre 1985 n. 292, e che le ordinanze attuali non hanno prospettato profili nuovi o diversi, in guisa che la Corte non trova motivi per discostarsi dai precedenti giudizi,

che, pertanto, va ora dichiarata la manifesta inammissibilità delle sollevate questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Olbia con ord. 20 giugno 1984 (n. 241/1985), dal Pretore di Lugo (anche nei confronti dell'art. 53, primo comma, stessa legge), con ord. 18 ottobre 1984 (n. 407/1985), con ord. 14 maggio 1985 (n. 408/85) e con tre ordinanze datate 28 marzo 1985 (nn. 409-410-411/85), dal Pretore di Camposampiero con ord. 12 giugno 1984 (n. 577/85), con riferimento all'art. 3 Cost., nonché dal Pretore di Città di Castello anche con riferimento agli artt. 24 e 27, terzo comma Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1986.