Ordinanza n.98 del 1986

 

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ORDINANZA N. 98

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in riferimento all'art. 10, secondo comma, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Ivrea sul ricorso proposto dalla S.p.a. Honeywell Information Sistems Italia, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata, con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che pone a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti una sopratassa proporzionale ai tributi stessi;

considerato che, in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, le sanzioni amministrative previste dal citato art. 92 del d.P.R. n. 602/73 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute;

che tale termine é stato poi ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudizio a quo verte su sanzioni applicate ai sensi del ripetuto art. 92 del d.P.R. n. 602/73 per violazione dei termini di pagamento;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Ivrea, perché accerti, alla stregua della sopravvenuta normativa di proroga ulteriore del termine, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Ivrea.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.