ORDINANZA N. 95
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN,
Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, nella parte in cui ha esteso
la "disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti
locali" al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige,
promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 18 luglio
1979, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 15 del
registro ricorsi 1979.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe,
che nel giudizio innanzi alla Corte si é
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per
l'infondatezza del ricorso.
Considerato che - come questa Corte ha già rilevato con precedente pronunzia n. 100
del 1980 - il predetto d.P.R. n. 191 del 1979 non
é configurabile come legge delegata; tra l'altro perché il d.l. 29 dicembre
1977, n. 946 (convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43), ai sensi del quale
é stato emanato, non prevede il conferimento di alcuna
delega (come conferma anche la mancata opposizione di termini all'esercizio del
potere approvativo degli accordi del tipo di quello
in questione) e perché neppure lo stesso d.P.R. si
qualifica come fonte legislativa;
che pertanto, difettando la forza di legge
dell'atto impugnato, ne consegue la manifesta inammissibilità della relativa
impugnazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11
marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 1
giugno 1979, n. 191 (art. 1 della allegata ipotesi di accordo), sollevata dalla
Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe
FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI -
Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
- Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.