ORDINANZA N. 93
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1985 dal pretore di Savona nel
procedimento civile vertente tra Briano Teresa e I.N.P.S. iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 267 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 2 maggio 1985 dal Tribunale di Ragusa nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Di Stefano Salvatore iscritta al n.
436 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dal Pretore di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra Orrù
Mario e I.N.P.S. iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Savona, con ordinanza in data 9 gennaio
che analoga questione (con riguardo alla non
ammessa integrazione al minimo della pensione di vecchiaia dell'I.N.P.S. nei
confronti di titolare di pensione diretta a carico del fondo di previdenza
interno dell'INAIL) é stata sollevata dal Tribunale di Ragusa, con ordinanza 2
maggio 1985;
che anche il Pretore di Cagliari, con altra
ordinanza del 15 maggio
che, nei giudizi relativi alle prime due
ordinanze si é costituito l'I.N.P.S., rimettendosi al
giudizio della Corte.
Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi;
che, per altro, la norma impugnata é già stata
dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza 314/1985
di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni, sollevate con le ordinanze in epigrafe, di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962,
n. 1338: già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del
1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.