Ordinanza n.93 del 1986

 

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ORDINANZA N. 93

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1985 dal pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Briano Teresa e I.N.P.S. iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 2 maggio 1985 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Di Stefano Salvatore iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Orrù Mario e I.N.P.S. iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Savona, con ordinanza in data 9 gennaio 1985, ha denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilità erogata dall'I.N.P.S. a chi sia titolare della pensione di reversibilità dello Stato, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;

che analoga questione (con riguardo alla non ammessa integrazione al minimo della pensione di vecchiaia dell'I.N.P.S. nei confronti di titolare di pensione diretta a carico del fondo di previdenza interno dell'INAIL) é stata sollevata dal Tribunale di Ragusa, con ordinanza 2 maggio 1985;

che anche il Pretore di Cagliari, con altra ordinanza del 15 maggio 1985, ha impugnato il predetto art. 2 lett. a), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione I.N.P.S. in favore di titolare di pensione del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

che, nei giudizi relativi alle prime due ordinanze si é costituito l'I.N.P.S., rimettendosi al giudizio della Corte.

Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi;

che, per altro, la norma impugnata é già stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza 314/1985 di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338: già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.