ORDINANZA N. 92
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 9, secondo e sesto comma, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688
("Misure urgenti in materia di entrate fiscali") promosso con
ordinanza emessa il 30 luglio 1984 dal Pretore di Padova nei procedimenti
penali riuniti a carico di Peron Laura ed altri,
iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il
Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1982 - emessa nel corso di un
procedimento penale per contravvenzioni edilizie, in
relazione alle quali era stata corrisposta l'oblazione prevista
dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 - il Pretore di Padova sollevava
questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella parte
appunto in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione abusiva commessi
anteriormente al 31 luglio
che, essendo nel frattempo intervenuta la legge
27 novembre 1982, n. 873, di conversione del d.l. n. 688 e risultando
in questa soppresso il citato art. 9, questa Corte - con propria
ordinanza n. 106 del 1984 - restituiva gli atti al giudice a quo,
invitandolo a riesaminare la rilevanza della questione alla luce di tale jus superveniens;
che, con la successiva ordinanza in epigrafe, lo
stesso Pretore ha per altro reiterato l'impugnativa dell'art. 9 d.l. n. 688,
argomentando che tale norma "sebbene esclusa dalla conversione in legge, é
ancora operante in sede penale, quale norma modificatrice più favorevole
all'imputato, in forza dell'art. 2, ultimo comma, cod.
pen.";
che nel giudizio innanzi alla Corte, non vi é
stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che, con sentenza n. 51 del
1985, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2 cod. pen.
nella parte invocata dal giudice a quo per motivare
l'immanente rilevanza della sollevata questione;
che, per altro, nelle more del giudizio, il
quadro normativo é stato ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 1985,
n. 47 (recante "norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione,
a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i
rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti
adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. n. 688/1982;
che, alla luce di tale ultima sopravvenuta
normativa, appare opportuno restituire nuovamente gli atti al giudice a quo
perché rivaluti la rilevanza della proposta questione.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.