ORDINANZA N. 90
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani)
promossi con dodici ordinanze emesse il 7 luglio 1984, il 6 ottobre 1984, il 3
novembre 1984, il 2 marzo 1985 ed il 4 maggio 1985 dal Pretore di Pizzo
Calabro, iscritte rispettivamente ai nn. 1150, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 del registro
ordinanze 1984 ed ai nn. 26, 258, 427 del
registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 62 bis, 65 bis, 125 bis, 202 bis, 279
bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con dodici ordinanze emanate dal Pretore di Pizzo Calabro
tra il 7 luglio 1984 e il 4 maggio 1985 é stata sollevata, in
relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84 della legge 27 luglio 1978, n.
392, nella parte in cui escludono l'estensione del "rito del lavoro"
alle controversie relative al rilascio di immobili per
finita locazione.
Considerato che la medesima questione é stata già prospettata negli
stessi termini e sotto identici profili a questa Corte, che con sentenza del 13
dicembre 1985, n. 335, l'ha dichiarata
inammissibile;
che anche nelle ordinanze introduttive dei presenti
giudizi (che vanno riuniti stante l'identità della questione) o fa totale
difetto ogni motivazione sulla rilevanza della questione stessa nei
procedimenti de quibus (ordinanze nn.
1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305/1984; 26, 258, 427/1985) o ne emerge chiaramente l'irrilevanza, in quanto la normativa
impugnata disciplina le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da
quello d'abitazione mentre la controversia de qua ha come oggetto un immobile
destinato ad abitazione (ordinanza n. 1150/1984).
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt.
30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle, locazioni degli immobili urbani), sollevata dal Pretore di
Pizzo Calabro, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.