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SENTENZA N. 87
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN,
Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2195 codice civile, 4, n. 1, della legge 9 ottobre
1971, n. 825, 28 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi),
promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Reggio Emilia, il 10 dicembre 1983 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Alessandria (n. 5 ordd.), il 19 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Macerata, il 31 marzo 1983 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Terni (n. 2 ordd.), il 23 febbraio
1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il 20 marzo 1984
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, il 22 maggio 1984 e 19
giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, il 18
ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Varese, il 22
giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì,
il 21 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Macerata e
il 12 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso,
iscritte rispettivamente al n. 330 del registro ordinanze 1983, ai nn. 79, 80, 81, 82, 98, 336, 553, 554,
799, 809, 927, 1016 e 1134 del registro ordinanze 1984 e ai nn.
84, 192 e 383 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 253 del 1983, nn. 109, 197, 252, 287, 294, 307 e 321 del 1984 e ai nn. 13 bis, 119 bis, 155 bis, 167
bis e 250 bis del 1985.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio
1986 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 10 ottobre 1981 (ma pervenuta alla Corte il
16 aprile 1983), la
Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia,
giudicando sui ricorsi proposti da una serie di rappresentanti di commercio, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, in relazione all'art. 51 del decreto n. 597 del medesimo anno
ed in riferimento agli art. 3 e 53 della Costituzione, "nella parte in cui
non esclude dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dal solo lavoro".
L'impossibilità di estendere alla professione esercitata dai ricorrenti il
dispositivo della sentenza n. 42 del 1980, con cui questa Corte ha dichiarato
illegittima l'applicazione dell'ILOR ai redditi di lavoro autonomo,
determinerebbe infatti un contrasto fra la normativa
stessa e il principio di eguaglianza riferito alla capacità contributiva:
giacché l'attività di "rappresentante di commercio senza deposito"
non richiederebbe "una maggiore disponibilità patrimoniale di quanto
necessario all'apertura e conduzione di uno studio professionale".
Identica questione é stata sollevata dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Alessandria, con cinque ordinanze
datate 10 dicembre 1983 (nonché dalla Commissione tributaria di secondo grado
di Macerata, con due ordinanze rispettivamente datate 19 ottobre 1983 e 21
febbraio 1984, dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì, con ordinanza del 22 giugno 1984, e dalla
Commissione tributaria di primo grado di Treviso, con ordinanza del 12 febbraio
1985), nella parte in cui la norma impugnata "non esclude dall'ILOR i
redditi dei rappresentanti di commercio senza deposito"; mentre la Commissione tributaria
di primo grado di Terni, con due ordinanze del 31 marzo 1983 (pervenute a
questa Corte il 2 maggio 1984), ha impugnato anch'essa l'art. 1 del d.P.R. n. 597 (rectius: n. 599), in riferimento ai predetti parametri costituzionali,
"nella parte in cui tale norma non esclude dall'ILOR i redditi di impresa
derivanti dal solo lavoro" dei rappresentanti di commercio senza deposito;
e la Commissione
tributaria di primo grado di Piacenza, con ordinanza del 23 febbraio 1984, ha invece posto
l'accento - nei medesimi termini - sui "redditi prodotti dagli agenti di
commercio" (al pari della Commissione tributaria di primo grado di Trento,
che per altro impugna - con due ordinanze emesse il 22 maggio e il 19 giugno
1984 - tanto l'art. 4 n. 1 della legge n. 825 del 1971 e l'art. 1, secondo
comma, del d.P.R. n. 599 del 1973, quanto l'art. 51
del contemporaneo d.P.R. n. 597).
A sua volta, la
Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, con
ordinanza del 20 marzo 1984,
ha impugnato l'art. 1 del d.P.R.
n. 599 cit., sempre in
relazione all'art. 51 del d.P.R. n. 597 ed in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte riguardante i
redditi degli artigiani, "tutte le volte ed in tutti i casi in cui
l'effettivo apporto del lavoro é sicuramente prevalente al capitale nella
formazione del reddito". E la Commissione tributaria
di primo grado di Varese, con ordinanza del 18 ottobre 1984, ha infine contestato
la legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.
n. 599, come pure degli artt. 51 e 28 del d.P.R. n. 597 cit., nonché dell'art. 2195 cod. civ.,
"nella parte in cui permettono la sottoposizione al regime fiscale
dell'ILOR dei procacciatori d'affari in campo assicurativo con lavoro autonomo
non organizzato in forma d'impresa".
2. - In tutti questi giudizi - fatta eccezione quello instaurato
dall'ordinanza 21 febbraio 1984 della Commissione tributaria di secondo grado
di Macerata - é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della non fondatezza.
Premesso che quello prodotto dai rappresentanti
od agenti di commercio, anche senza deposito, costituirebbe reddito d'impresa e
non di lavoro autonomo, l'Avvocatura dello Stato rileva che la questione
proposta alla Corte si risolverebbe in un problema di merito, attinente
"alla insindacabile sfera della discrezionalità del legislatore":
giacché questi avrebbe "solo recepito una assimilazione che era stata già
operata dall'ordinamento" (ex art. 51 del d.P.R.
n. 597 del 1973) e sulla quale non avrebbe affatto
inciso la ricordata sentenza n. 42 del 1980. Al contrario, tale sentenza
fornirebbe argomento per respingere l'attuale impugnativa, avendo ritenuto
legittima la sottoposizione all'ILOR degli stessi redditi di lavoro autonomo,
"dove sussistano valide ragioni per assimilarli ai redditi di impresa".
Quanto all'ordinanza 20 marzo 1984 della Commissione tributaria di
secondo grado di Rovigo, l'Avvocatura dello Stato ha per altro eccepito
l'inammissibilità della questione concernente i redditi artigiani, notando che
"essi possono appartenere alla categoria dei redditi di impresa
od a quella dei redditi di lavoro autonomo, a secondo dell'organizzazione data
all'attività"; sicché non sarebbe "effettivamente motivata la
rilevanza" della questione medesima ai fini del caso di specie.
Considerato in diritto
1. - I diciassette giudizi si prestano ad essere riuniti e congiuntamente
decisi. Tutte le ordinanze in esame hanno infatti in comune l'impugnazione dell'art. 1, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599
(Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), nella parte in cui
non esonera dall'ILOR talune specie di redditi, giuridicamente inclusi nella
figura del reddito d'impresa, pur appartenendo - in realtà - all'area del
lavoro autonomo; sicché la loro mancata esclusione contrasterebbe con il
principio dell'eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione, come
ricostruito dalla Corte nella sentenza n. 42 del 1980
.
2. - La
questione si dimostra inammissibile, per un duplice concorrente motivo.
Da un lato,
la stessa sentenza n. 42 del 1980, pur non avendo sindacato se il possesso di
qualunque tipo di reddito d'impresa costituisca
legittimo presupposto di applicazione dell'imposta locale sui redditi, ha
tuttavia ritenuto - testualmente - che "allo stato attuale
dell'ordinamento tributario... la distinzione fra i redditi di lavoro e i
redditi d'impresa" va "operata alla stregua dell'art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973", senza poter essere
diversamente articolata dalla Corte. Da ciò la sentenza n. 42 desumeva già la
conseguenza che competesse al legislatore
"stabilire - nei limiti della ragionevolezza - ulteriori criteri,
specificativi di quelli dettati dall'art. 51", per definire in tal modo i
redditi di lavoro autonomo assimilabili ai redditi d'impresa. E,
reciprocamente, da ciò deriva ora che spetta pur sempre al legislatore
individuare i tipi dei redditi d'impresa eventualmente assimilabili ai redditi
di lavoro autonomo: come in effetti potrebbe
registrarsi - se fosse approvata l'una o l'altra delle varie proposte di
riforma dell'ILOR, giacenti all'esame delle Camere - nel caso dei redditi
prodotti dagli artigiani, dai rappresentanti e dagli agenti di commercio,
nonché dai procacciatori d'affari nel campo assicurativo, dei quali si ragiona
e si controverte nei giudizi a quibus.
In altre
parole, la Corte
non é abilitata ad introdurre in materia - mediante pronunce di
accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito,
interne rispetto a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione
tributaria. Valgono infatti le motivazioni svolte -
sia pure ad altri fini - nella sentenza n. 314 del 1983, là dove si é
osservato che sono inammissibili questioni di legittimità costituzionale
miranti a realizzare, entro le generali previsioni normative, "specifiche
sottodistinzioni, trascurate dal legislatore". Per contro,
é appunto in questi termini che le ordinanze di rimessione
sollecitano la Corte
a dichiarare - in parte qua - l'invalidità dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973. Così,
nell'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo (R.O. n. 809/1984), non si prende per nulla in esame
la generalità dei redditi artigiani, ma si pretende che la Corte distingua l'attività
artigianale non richiedente "un apprezzabile concorso di capitali,
consistendo quasi esclusivamente in un lavoro personale e manuale". Del
pari, nelle quindici ordinanze relative agli agenti ed
ai rappresentanti di commercio, non si prende di mira l'intero complesso delle
attività presentemente regolate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 (nonché dagli
artt. 1742 e seguenti del codice civile), ma si cerca
di enucleare la figura del rappresentante o dell'agente senza deposito, che non
trova riscontro sul piano legislativo, sia tributario che
civilistico ed amministrativo. E
nello stesso senso l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di
Varese (R.O. n. 1334/1984) non riguarda gli
agenti di assicurazione di cui all'art. 1753 cod. civ., bensì concerne l'ipotesi - tutt'altro
che definita sul piano normativo - dei "procacciatori d'affari in campo
assicurativo con lavoro autonomo non organizzato in forma d'impresa".
Il che
dimostra che le situazioni sottoposte al sindacato della Corte non divergono,
fondamentalmente, da quella che ha dato luogo ad una recente ordinanza di
manifesta inammissibilità, recante il numero 263 del 1985: con la quale é stata
esclusa la fattibilità di un "intervento normativo di tipo additivo",
inteso a "sostituire all'attuale sistema di articolazione
per fasce del reddito di impresa, un diverso meccanismo di valutazione
concreta, caso per caso, delle singole componenti del reddito stesso, al fine
dell'applicazione dell'ILOR".
3. - D'altro
lato, però, tutto questo non toglie che le valutazioni sottratte alla Corte siano invece effettuabili dai singoli giudici tributari, per
quanto di loro competenza, in via d'interpretazione delle nonne legislative
vigenti.
La stessa
Avvocatura dello Stato non ha mancato di prospettare ipotesi del genere, quanto
alla citata ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo: in ordine alla quale l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri eccepisce, preliminarmente, che sarebbe stato necessario
accertare se i proventi artigianali in questione appartenessero alla categoria
dei redditi d'impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo. Inoltre
l'eccezione riceve sostegno da quella giurisprudenza tributaria, che ha
collocato nell'ambito del lavoro autonomo, anziché dell'impresa propriamente
detta, il reddito prodotto per mezzo di attività
artigianali implicanti l'impiego di modesti capitali e dovuto all'impegno
personale dei contribuenti, senza presupporre alcuna organizzazione
imprenditoriale. Ed anche in dottrina tale
giurisprudenza ritrova autorevoli consensi: sia da parte di chi rileva - in
linea generale - che l'art. - 51 del d.P.R. n. 597
del 1973 definisce il reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, sicché quei
concetti non potrebbero venire acriticamente adoperati
nell'applicazione di un'imposta quale l'ILOR, mirante alla discriminazione
qualitativa dei redditi nei termini indicati dalla Corte con la sentenza n. 42
del 1980; sia da parte di chi aggiunge - con specifico riferimento alle
attività artigianali - che occorrerebbe fin d'ora distinguere, anche ai fini
fiscali, tra l'artigiano - piccolo imprenditore e l'artigiano che tale non sia
(tanto più in vista di una realtà multiforme e composita come quella
attualmente riguardata dalla legge- quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n.
443).
Sotto un tale
aspetto, la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di
legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per il
semplice motivo che trattasi appunto di un problema interpretativo, riservato
agli stessi giudici rimettenti. Ma questa conclusione é
valida, a più forte ragione, anche nel caso dei rappresentanti e degli agenti
di commercio con o senza deposito (come pure nel caso dei procacciatori
d'affari in campo assicurativo). In presenza di
"attività ausiliarie" sul tipo di quelle predette, si rende ancor più
necessario, soprattutto ai fini dell'imposta locale sui redditi, verificare se
ricorrano o meno i requisiti minimi perché si possa realmente parlare
d'impresa: senza di che la capacità contributiva correlata all'ILOR verrebbe
presunta, nelle singole ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento
effettuale.
Ciò basta ad
imporre una dichiarazione d'inammissibilità, coinvolgente non solo l'art. 1,
secondo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973 (nonché la corrispondente previsione dell'art. 4 n. 1 della
legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825), ma anche l'art. 51 del contemporaneo d.P.R. n. 597 ed il richiamato art. 2195 cod. civ.. Mentre, per quanto riguarda
l'art. 28 del d.P.R. n. 597, censurato dalla sola
Commissione tributaria di primo grado di Varese, l'impugnativa risulta inammissibile per totale difetto di rilevanza, dal
momento che quella norma attiene specificamente al "reddito agrario".
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI -
Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo
CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO –
Gabriele PESCATORE
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1986.