ORDINANZA N. 86

ANNO 1986



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Nonne sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica") promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Lupo Michele contro il comune di Pioltello iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Rilevato che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica") in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;

ritenuto che con detta ordinanza si lamenta - denunciandone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.;

considerato che questione identica é stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 18, 54 e 165 del 1984;

che dall'ordinanza in esame non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa decisione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica") sollevata con ordinanza 11 gennaio 1983, del T.A.R. per la Lombardia in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
GABRIELE PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.