ORDINANZA N. 84

ANNO 1986



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione") promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna contro il Comune di Cervia iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1983 il T.A.R. per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"), sotto il profilo che esso, attribuendo il controllo sulle deliberazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo, violerebbe l'art. 125 Cost. a norma del quale detto controllo dovrebbe essere attribuito ad un organo dello Stato, trattandosi di atti di competenza regionale, ancorché delegati ad altri enti;

considerato che identica questione é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 355 del 1985 e non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre ad una diversa valutazione della questione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione") sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal T.A.R. per l'Emilia- Romagna, in riferimento all'art. 125 della Costituzione.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
GABRIELE PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.