ORDINANZA N. 82
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 9 legge regionale Emilia-Romagna
24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove
procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre
1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.
8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica
utilità"); art. 2, comma primo legge regionale Sicilia 10 agosto 1978, n.
35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure"); art. 106, ultimo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 novembre 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da s.n.c. "
2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 dal pretore di Barrafranca nel procedimento civile vertente tra Faraci Giuseppe e Comune di Barrafranca
iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 23 febbraio 1985 dal T.A.R. per il Piemonte sul
ricorso proposto da Roccati Albertina ed altri contro
Comune di Torino iscritta al n. 291 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226
bis dell'anno 1985;
4) ordinanza emessa il 23 febbraio 1985 dal T.A.R. per
il Piemonte sul ricorso proposto da Casalegno Luigi
contro Comune di Torino iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione della s.n.c. "
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con ordinanza 17 novembre 1983 il T.A.R. per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia-
Romagna 24 maggio 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica,
di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla
Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità") in riferimento
all'art. 97 Cost.;
che il Pretore di Barrafranca,
con ordinanza 20 dicembre
che con ordinanza 23 febbraio 1985 il T.A.R. per
il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 106,
ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382"), in riferimento all'art. 97 Cost.;
che in dette ordinanze si deduce l'illegittimità
costituzionale delle norme impugnate in quanto esse, attribuendo ai comuni le
competenze ad esercitare funzioni amministrative in materia espropriativa
per le opere di loro spettanza, non garantirebbero la proprietà privata e
l'imparzialità dell'azione amministrativa, essendo i comuni promotori e
beneficiari dei procedimenti espropriativi;
ritenuto che, trattandosi di questioni analoghe,
anche se afferenti a norme di leggi diverse, i giudizi vanno riuniti;
considerato che questioni in tutto consimili
sono state dichiarate non fondate e manifestamente infondate con le sentenze nn. 355 del 1985 e 319 del 1983, nonché con le ordinanze nn.
42, 71, 158 del 1984 e 267 del 1985 e
non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a discostarsi da tali
decisioni;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento
delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla
Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"), dell'art. 2,
secondo comma, della legge regionale della Sicilia 10 agosto 1978, n. 35
("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure"), dell'art. 106, ultimo comma,
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"),
sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.