Ordinanza n.81 del 1986

 

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ORDINANZA N. 81

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale della Liguria 31 maggio 1976, n. 16 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali"), e dell'art. 106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"); dell'art. 28 della legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni") e dell'art. 8 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1982 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Follo Avelino contro il Comune di Portofino iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal T.A.R. per la Basilicata sul ricorso proposto da Benvignati Guido ed altri contro il comune di Potenza iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Rossi Teobaldo contro il Presidente della Giunta provinciale di Bologna e altri iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria, del Comune di Portofino, di Follo Avelino e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con ordinanza 2 marzo 1982 il consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale della Liguria 31 maggio 1975, n. 16 e dell'art. 106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost.;

che con ordinanza 24 febbraio 1983 il T.A.R. per la Basilicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, in riferimento agli artt. 97, 118 e 128 Cost.;

che con ordinanza 22 novembre 1984 il T.A.R. per l'Emilia- Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale dell'Emilia- Romagna 24 marzo 1975, n. 18;

rilevato che le prime due ordinanze deducono che le norme impugnate, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materia di procedimenti espropriativi relativi ad opere di loro spettanza, non garantirebbero l'imparzialità dell'azione amministrativa, essendo i comuni promotori e beneficiari di detti procedimenti;

che, inoltre, tutte le suddette ordinanze deducono che le norme regionali impugnate, attribuendo ai sindaci le competenze ad emanare provvedimenti in materia espropriativa, avrebbero legiferato in materia di organizzazione degli uffici comunali, di competenza statale;

ritenuto che, trattandosi di questioni analoghe, anche se afferenti a norme di leggi diverse, i giudizi vanno riuniti;

considerato che questioni in tutto consimili sono state già dichiarate non fondate con sentenze n. 355 del 1985 e n. 319 del 1983 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 42, 43, 71, 157, 158 del 1984 e 267 del 1985 e non sono stati dedotti motivi nuovi che inducano a discostarsi da tali decisioni;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale della Liguria 31 maggio 1976, n. 16 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali"), 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), 28 della legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni"), 8, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione al sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

 

Livio PALADIN -  Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.