ORDINANZA N. 81
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge
regionale della Liguria 31 maggio 1976, n. 16 ("Norme per l'accelerazione
e lo snellimento di procedimenti relativi alla
disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere
pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali"), e dell'art. 106,
ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382"); dell'art. 28 della legge regionale della Basilicata 8 febbraio
1977, n. 10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure -
Delega di funzioni") e dell'art. 8 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento
delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di
urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché
di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o
delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in
materia di espropriazione per pubblica utilità")
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1982 dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Follo Avelino contro il Comune di Portofino iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal T.A.R. per
3) ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da
Rossi Teobaldo contro il Presidente della Giunta provinciale di Bologna
e altri iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria, del Comune di
Portofino, di Follo Avelino e della Regione Emilia-Romagna
nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con ordinanza 2 marzo 1982 il consiglio di
Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale della Liguria 31
maggio 1975, n. 16 e dell'art. 106, ultimo comma, del d.P.R.
24 luglio 1977, n.
che con ordinanza 24 febbraio 1983 il T.A.R. per
che con ordinanza 22 novembre 1984 il T.A.R. per
l'Emilia- Romagna ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale dell'Emilia- Romagna 24 marzo 1975, n. 18;
rilevato che le prime due ordinanze deducono che
le norme impugnate, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni
amministrative in materia di procedimenti espropriativi relativi ad opere di
loro spettanza, non garantirebbero l'imparzialità dell'azione amministrativa, essendo
i comuni promotori e beneficiari di detti procedimenti;
che, inoltre, tutte le suddette ordinanze
deducono che le norme regionali impugnate, attribuendo ai sindaci le competenze
ad emanare provvedimenti in materia espropriativa,
avrebbero legiferato in materia di organizzazione degli uffici comunali, di
competenza statale;
ritenuto che, trattandosi di questioni analoghe,
anche se afferenti a norme di leggi diverse, i giudizi vanno riuniti;
considerato che questioni in tutto consimili
sono state già dichiarate non fondate con sentenze n. 355 del
1985 e n.
319 del 1983 e manifestamente infondate con ordinanze nn.
42, 43, 71, 157, 158 del 1984 e 267 del 1985 e
non sono stati dedotti motivi nuovi che inducano a
discostarsi da tali decisioni;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2
e 3 della legge regionale della Liguria 31 maggio 1976, n. 16 ("Norme per
l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi
alla disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione di
opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali"), 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), 28 della
legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per
l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni"),
8, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo
1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove
procedure in materia di urbanistica, di edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione al
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione
per pubblica utilità"), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.