ORDINANZA N. 80
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi
sulle imposte dirette"), 12, 14 e 46 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche"), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni
in materia di accertamenti delle imposte sui redditi") e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle
agevolazioni tributarie") promossi con ordinanze emesse il 2 marzo 1982
dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena, il 5 maggio 1983 dal
Pretore di Cagliari, il 23 febbraio 1983 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Imperia, il 30 aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Foggia, il 20 aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Roma, il 16 aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Corno,
il 31 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli
Piceno, il 24 gennaio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Palermo, il 9 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Termini Imerese, il 19 gennaio 1983 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano (n. 2 ord.); il
27 aprile e 26 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Piacenza (n. 10 ord.); il 13 ottobre 1982 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria (n. 3 ord.); il 9 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Cagliari, il 10 dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Alessandria, il 30 novembre 1983 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Sanremo (n. 2 ord.); il 20 ottobre
1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trieste, il 28 aprile 1983
dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il 26 maggio 1983
dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il 24 giugno 1983
dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno,
il 30 dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, il
26 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini, il 12
aprile 1984 dal Tribunale di Trani, il 28 febbraio
1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, il 15
novembre 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, il 20
febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo, il 6
febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forll', il 16 e il 19 dicembre 1983 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Termini Imerese (n. 4 ord.); il 9 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Palermo, il 27 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Ascoli Piceno, l'11 ottobre 1983 dalla Commisione
tributaria di primo grado di Venezia, il 22 marzo 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Roma (n. 6 ord.); l'8
marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 2 febbraio
1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 29 marzo 1984
dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma (n. 2 ord.);
il 2 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 16
marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo,
il 4 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese (n. 3 ord.); il 30
novembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara, il 10
dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese (n. 2 ord.); iscritte
rispettivamente ai nn. 434, 496, 503, 560, 674, 740,
813, 848, 870, 1022, 1023, da
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono
state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 lett. e), 14 e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"); 23, secondo
comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
("Disposizioni comuni in materia di accertamenti
delle imposte sui redditi"); 34 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie");
87, 89 e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), in
riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost., sostenendosi la intassabilità delle indennità di buonuscita erogate
dall'ENPAS e di altre consimili indennità di fine rapporto, perché aventi
carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacità
contributiva; in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non
consentiva di tassare tali indennità; per la irragionevole differenza di
trattamento fiscale rispetto alle indennità percepite in relazione a contratti
di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennità di
fine rapporto erogate dall'INPS; nonché per la irragionevolezza dei criteri di
tassazione;
rilevato che, trattandosi di questioni analoghe,
i giudizi vanno riuniti;
considerato che come é stato affermato nella ordinanza n. 351
del 1985 di questa Corte il giudizio sul rispetto dei principi di capacità
contributiva e di uguaglianza tributaria richiede che si valutino in concreto
le forme ed i criteri dell'imposizione;
rilevato che, per assicurare la tutela voluta
dall'art. 38 Cost. occorre evitare che risorse specificamente destinate a scopo
previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte oggetto
di prelievo fiscale senza la adozione di criteri che, pur nell'ambito della
discrezionalità legislativa, siano tali da salvaguardare l'interesse
costituzionalmente protetto;
che, nell'ambito di questo quadro, occorre
procedere all'esame di costituzionalità delle impugnate disposizioni di legge
che, attraverso il tempo, hanno disciplinato il regime tributario degli
emolumenti in parola, al fine di stabilire se tale disciplina sotto tutti i
vari profili che sono stati prospettati (e cioé non
solo per l'an ma altresì per il quomodo
e per il quantum) si presenti conforme o meno alla normativa costituzionale;
che con la legge 26 settembre 1985, n. 482, la
regolamentazione della materia é stata profondamente modificata in molti
aspetti;
che, in particolare, con l'art. 1 di tale legge
sono stati modificati tanto l'art. 12, lett. a), del d.P.R.
n. 597 del 1973 (prendendo in considerazione e sottoponendo ad
identica tassazione tutte le indennità, comunque denominate, commisurate
alla durata del rapporto di lavoro dipendente e le somme percepite una tantum
in dipendenza della cessazione del rapporto stesso) quanto l'art. 13, primo
comma, (escludendo tutte le predette indennità dall'agganciamento con il
reddito complessivo netto del contribuente);
che l'art. 2 della stessa legge, poi, ha
sostituito integralmente l'art. 14 del d.P.R. n. 597
ed ha dato una nuova disciplina fiscale al trattamento di fine rapporto ed alle
indennità equipollenti, in modo da tenere conto della durata del rapporto di lavoro e delle sue caratteristiche;
che contemporaneamente ha dettato una diversa
disciplina anche per altre indennità e somme di cui all'art. 12 lett. e);
che l'art.
che d'altro canto il legislatore ha avuto anche
cura di dare alle nuove disposizioni effetto retroattivo con le norme contenute
negli artt. 4 e 5, imponendo il secondo la riliquidazione (a domanda) delle indennità e delle altre
somme percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980; mentre l'art. 4 contiene, a sua
volta, una disciplina dettagliata e particolareggiata per l'applicazione delle
nuove disposizioni sia nei giudizi in corso alla data di entrata
in vigore della medesima legge n. 482 sia negli altri casi nei quali, pur non
essendovi state impugnazioni, non sia decorso il termine per la proposizione
dei ricorsi a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602;
che con queste ed altre disposizioni contenute
nella legge n. 482 tutto il meccanismo di tassazione delle indennità, in
generale, dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, é stato
modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimità costituzionale fatte con le
ordinanze di cui in epigrafe non trovano più nella legislazione nuova tutti gli
agganciamenti che esse avevano posto in luce ed occorre procedere ex novo alla
indagine sulla rilevanza delle prospettazioni
medesime da parte dei giudici a quibus.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti alla
Commissione Tributaria di primo grado di Modena, alla Commissione Tributaria di
primo grado di Sanremo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Rimini,
alla Commissione Tributaria di primo grado di Palermo, alla Commissione
Tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, alla Commissione Tributaria di
secondo grado di Forll', alla Commissione Tributaria
di primo grado di Novara, al Pretore di Cagliari, alla Commissione Tributaria
di primo grado di Milano, alla Commissione Tributaria di secondo grado di
Alessandria, alla Commissione Tributaria di primo grado di Cagliari, alla
Commissione Tributaria di primo grado di Trieste, alla Commissione Tributaria
di primo grado di Livorno, al Tribunale di Trani, alla Commissione Tributaria di secondo grado di
Gorizia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Pinerolo,
alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma, alla Commissione Tributaria
di primo grado di Termini Imerese, alla Commissione
Tributaria di primo grado di Firenze, alla Commissione Tributaria di secondo
grado di Palermo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Piacenza, alla
Commissione Tributaria di primo grado di Venezia, alla Commissione Tributaria
di primo grado di Imperia, alla Commissione Tributaria di primo grado di
Foggia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Como,
perché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.