Ordinanza n.80 del 1986

 

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ORDINANZA N. 80

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi") e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie") promossi con ordinanze emesse il 2 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena, il 5 maggio 1983 dal Pretore di Cagliari, il 23 febbraio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperia, il 30 aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Foggia, il 20 aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 16 aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Corno, il 31 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, il 24 gennaio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo, il 9 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese, il 19 gennaio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano (n. 2 ord.); il 27 aprile e 26 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (n. 10 ord.); il 13 ottobre 1982 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria (n. 3 ord.); il 9 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari, il 10 dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, il 30 novembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo (n. 2 ord.); il 20 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trieste, il 28 aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il 26 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il 24 giugno 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno, il 30 dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, il 26 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini, il 12 aprile 1984 dal Tribunale di Trani, il 28 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, il 15 novembre 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, il 20 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo, il 6 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forll', il 16 e il 19 dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese (n. 4 ord.); il 9 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo, il 27 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, l'11 ottobre 1983 dalla Commisione tributaria di primo grado di Venezia, il 22 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma (n. 6 ord.); l'8 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 2 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 29 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma (n. 2 ord.); il 2 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 16 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo, il 4 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese (n. 3 ord.); il 30 novembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara, il 10 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese (n. 2 ord.); iscritte rispettivamente ai nn. 434, 496, 503, 560, 674, 740, 813, 848, 870, 1022, 1023, da 1081 a 1090 del registro ordinanze 1983, da 14 a 17, 83, 290, 291, 292, 344, 345, 411, 543, 794, 816, 883, 906, 1009, da 1072 a 1076, 1100, 1123, 1131, 1200 del registro ordinanze 1984, da 101 a 111, 122, 182, 183, 184, 216, 382, 685 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 308 e 355 dell'anno 1983, nn. 15, 46, 60, 67, 88, 141, 148, 155, 169, 183, 245, 266, 301 e 307 dell'anno 1984; nn. 7 bis, 13 bis, 34 bis, 42 bis, 53 bis, 56 bis, 59 bis, 65 bis, 113 bis, 149 bis, 161 bis, 169 bis, 173 bis, 250 bis e 302 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 lett. e), 14 e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"); 23, secondo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi"); 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie"); 87, 89 e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost., sostenendosi la intassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e di altre consimili indennità di fine rapporto, perché aventi carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacità contributiva; in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non consentiva di tassare tali indennità; per la irragionevole differenza di trattamento fiscale rispetto alle indennità percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennità di fine rapporto erogate dall'INPS; nonché per la irragionevolezza dei criteri di tassazione;

rilevato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudizi vanno riuniti;

considerato che come é stato affermato nella ordinanza n. 351 del 1985 di questa Corte il giudizio sul rispetto dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza tributaria richiede che si valutino in concreto le forme ed i criteri dell'imposizione;

rilevato che, per assicurare la tutela voluta dall'art. 38 Cost. occorre evitare che risorse specificamente destinate a scopo previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte oggetto di prelievo fiscale senza la adozione di criteri che, pur nell'ambito della discrezionalità legislativa, siano tali da salvaguardare l'interesse costituzionalmente protetto;

che, nell'ambito di questo quadro, occorre procedere all'esame di costituzionalità delle impugnate disposizioni di legge che, attraverso il tempo, hanno disciplinato il regime tributario degli emolumenti in parola, al fine di stabilire se tale disciplina sotto tutti i vari profili che sono stati prospettati (e cioé non solo per l'an ma altresì per il quomodo e per il quantum) si presenti conforme o meno alla normativa costituzionale;

che con la legge 26 settembre 1985, n. 482, la regolamentazione della materia é stata profondamente modificata in molti aspetti;

che, in particolare, con l'art. 1 di tale legge sono stati modificati tanto l'art. 12, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973 (prendendo in considerazione e sottoponendo ad identica tassazione tutte le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente e le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto stesso) quanto l'art. 13, primo comma, (escludendo tutte le predette indennità dall'agganciamento con il reddito complessivo netto del contribuente);

che l'art. 2 della stessa legge, poi, ha sostituito integralmente l'art. 14 del d.P.R. n. 597 ed ha dato una nuova disciplina fiscale al trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti, in modo da tenere conto della durata del rapporto di lavoro e delle sue caratteristiche;

che contemporaneamente ha dettato una diversa disciplina anche per altre indennità e somme di cui all'art. 12 lett. e);

che l'art. 6 ha, poi, sottoposto a tassazione i capitali che vengono corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

che d'altro canto il legislatore ha avuto anche cura di dare alle nuove disposizioni effetto retroattivo con le norme contenute negli artt. 4 e 5, imponendo il secondo la riliquidazione (a domanda) delle indennità e delle altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980; mentre l'art. 4 contiene, a sua volta, una disciplina dettagliata e particolareggiata per l'applicazione delle nuove disposizioni sia nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 482 sia negli altri casi nei quali, pur non essendovi state impugnazioni, non sia decorso il termine per la proposizione dei ricorsi a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

che con queste ed altre disposizioni contenute nella legge n. 482 tutto il meccanismo di tassazione delle indennità, in generale, dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, é stato modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimità costituzionale fatte con le ordinanze di cui in epigrafe non trovano più nella legislazione nuova tutti gli agganciamenti che esse avevano posto in luce ed occorre procedere ex novo alla indagine sulla rilevanza delle prospettazioni medesime da parte dei giudici a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Modena, alla Commissione Tributaria di primo grado di Sanremo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Rimini, alla Commissione Tributaria di primo grado di Palermo, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Forll', alla Commissione Tributaria di primo grado di Novara, al Pretore di Cagliari, alla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Alessandria, alla Commissione Tributaria di primo grado di Cagliari, alla Commissione Tributaria di primo grado di Trieste, alla Commissione Tributaria di primo grado di Livorno, al Tribunale di Trani, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Gorizia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Pinerolo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma, alla Commissione Tributaria di primo grado di Termini Imerese, alla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Piacenza, alla Commissione Tributaria di primo grado di Venezia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Imperia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Foggia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Como, perché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.