ORDINANZA N. 79

ANNO 1986



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1984 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Losquadro Rachele ed altri c. s.p.a. Ambrosini Angelo, iscritta al n. 1271 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 19 ottobre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "dell'art. 69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 cpv. della Costituzione della Repubblica, in quanto dalle norme della legge ora citata viene imposto l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo della locazione, di diciotto o ventuno mensilità sulla base del canone corrente, tanto per i contratti già soggetti a proroga, quanto per quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978";

considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il minimo riferimento al caso di specie, é priva di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con ordinanza del 19 ottobre 1984.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
GIOVANNI CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.