ORDINANZA N. 77
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), promosso con l'ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal
Magistrato di sorveglianza di Padova sui reclami riuniti proposti da Tamiello Antonio ed altri, iscritta al n. 862 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321
dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Padova, chiamato a pronunciarsi
sui reclami proposti da alcuni detenuti lavoratori circa la misura della
remunerazione, ha, con ordinanza del 22 marzo 1984, denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354, "nella parte in cui consente al Magistrato di sorveglianza
l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale in violazione
del diritto di difesa";
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
considerato che la questione é già stata decisa
nel senso dell'inammissibilità con la sentenza n. 103 del 1984, la quale,
ribadendo un principio già enunciato in sede di giudizio sull'ammissibilità di
un conflitto di attribuzione (v. sentenza n. 87 del 1978), ha escluso che gli
ordini di servizio del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in
materia di lavoro rientrino nell'ambito dell'attività giurisdizionale, dal
momento che tali reclami non sostituiscono "la tutela giurisdizionale che
é riservata al giudice dei diritti".
Visti gli artt. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quinto comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione dal Magistrato di sorveglianza di Padova con ordinanza del
22 marzo 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.