ORDINANZA N. 76
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, primo comma e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle
agevolazioni tributarie) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto
da Fiorani Livio, iscritta
al n. 212 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985;
2) tre ordinanze emesse il 9 febbraio 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Lamezia
Terme sui ricorsi proposti da Olivieri Aldo, Nicotera
Giovanni e Bova Francesca contro l'Ufficio II.DD. di Lamezia
Terme, iscritte ai nn. 307, 308 e 309 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 232 bis e 244 bis dell'anno
1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il
Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che I) con tre ordinanze emesse sotto la data
del 9 febbraio 1984 (pervenuta la prima alla Corte il 3 maggio 1985; comunicata
il 2 maggio e notificata il 23 giugno: pubblicata nella G. U. n. 232 bis del 2 ottobre 1985 e iscritta al n. 307 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Olivieri Aldo contro
l'Ufficio II.DD. di Lamezia Terme (pervenuta la seconda alla Corte il 3 maggio
1985; comunicata il 2 maggio e notificata il 23 giugno; pubblicata nella G. U. n. 244 bis del 16 ottobre 1985 e iscritta al n. 308 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Nicotera
Giovanni contro l'Ufficio II.DD. di
Lamezia Terme (pervenuta la terza alla Corte il 3
maggio 1985; comunicata il 2 maggio e notificata il 23 giugno; pubblicata nella
G. U. n. 232 bis del 2 ottobre 1985 e iscritta al n.
309 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Bova Francesca contro l'Ufficio II.DD.
di Lamezia Terme,
Considerato che questa Corte, con sent.
6 dicembre 1984, n. 277, ha dichiarato non fondata, in
riferimento agli artt. 53 e 36, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 46 e 48 d.P.R. 597/1973 e 42 d.P.R.
601/1973 nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale
istituita con l. 324/1959 concorra a formare il reddito complessivo netto al
fine dell'applicazione delle aliquote complessive, né i giudici a quibus hanno addotto argomenti che inducano
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 46 primo
comma, 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle
agevolazioni tributarie) sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 53 Cost., con le ordinanze iscritte ai nn.
212 e
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.