Ordinanza n.76 del 1986

 

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ORDINANZA N. 76

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, primo comma e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Fiorani Livio, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985;

2) tre ordinanze emesse il 9 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme sui ricorsi proposti da Olivieri Aldo, Nicotera Giovanni e Bova Francesca contro l'Ufficio II.DD. di Lamezia Terme, iscritte ai nn. 307, 308 e 309 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 232 bis e 244 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che I) con tre ordinanze emesse sotto la data del 9 febbraio 1984 (pervenuta la prima alla Corte il 3 maggio 1985; comunicata il 2 maggio e notificata il 23 giugno: pubblicata nella G. U. n. 232 bis del 2 ottobre 1985 e iscritta al n. 307 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Olivieri Aldo contro l'Ufficio II.DD. di Lamezia Terme (pervenuta la seconda alla Corte il 3 maggio 1985; comunicata il 2 maggio e notificata il 23 giugno; pubblicata nella G. U. n. 244 bis del 16 ottobre 1985 e iscritta al n. 308 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Nicotera Giovanni contro l'Ufficio II.DD. di Lamezia Terme (pervenuta la terza alla Corte il 3 maggio 1985; comunicata il 2 maggio e notificata il 23 giugno; pubblicata nella G. U. n. 232 bis del 2 ottobre 1985 e iscritta al n. 309 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Bova Francesca contro l'Ufficio II.DD. di Lamezia Terme, la Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nella parte in cui non esclude l'indennità integrativa speciale dal reddito imponibile da lavoro dipendente per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., II) con ordinanza emessa il 6 giugno 1984 (pervenuta alla Corte il 20 marzo 1985; comunicata il 6 e notificata il 26 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 173 bis del 24 luglio 1985 e iscritta al n. 212 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Fiorani Livio contro l'Ufficio II.DD. di Termini Imerese la Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 (reddito di lavoro imponibile) primo comma, 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 (abrogazione) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) in relazione all'art. 36 Cost. nella parte in cui consentono che la indennità integrativa speciale istituita dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 concorra a formare il reddito complessivo al fine dell'applicazione delle aliquote progressive, III) che in nessuno dei quattro incidenti, di cui va disposta la riunione per identità e, comunque, per continenza dell'oggetto controverso, si sono costituiti i contribuenti e gli Uffici II.DD., mentre ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato l'8 agosto 1985 nell'incidente n. 232 R.O. 1985, con due atti depositati il 22 ottobre 1985 negli incidenti nn. 307 e 309 R.O. 1985 e con atto depositato il 29 ottobre 1985 nell'incidente n. 308 R.O. 1985 l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per l'infondatezza della proposta questione.

Considerato che questa Corte, con sent. 6 dicembre 1984, n. 277, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 53 e 36, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 48 d.P.R. 597/1973 e 42 d.P.R. 601/1973 nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale istituita con l. 324/1959 concorra a formare il reddito complessivo netto al fine dell'applicazione delle aliquote complessive, né i giudici a quibus hanno addotto argomenti che inducano la Corte a deflettere dal giudizio confermato, in riferimento all'art. 36 Cost., con ord. 6 dicembre 1985, n. 331.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 primo comma, 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost., con le ordinanze iscritte ai nn. 212 e 307 a 309 R.O. 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.