ORDINANZA N. 74

ANNO 1986



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Prof. GABRIELE PESCATORE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) "nella parte in cui non prevede per il curatore del fallimento che il termine di pagamento della pena pecuniaria abbia a decorrere dalla data di esecutività del piano di riparto e non già dalla data di notifica del processo verbale di constatazione".

Considerato che la questione, prospettata negli identici termini, é stata dichiarata manifestamente inammissibile con la ord. n. 304 del 1985, sul rilievo che il richiesto intervento della Corte implicherebbe una scelta discrezionale che solo al legislatore é dato di effettuare;

che tali considerazioni vanno nella fattispecie confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
GIUSEPPE BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.