Ordinanza n.71 del 1986

 

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ORDINANZA N. 71

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, recante "Norma integrativa in materia di forestazione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 4 giugno 1982, depositato in cancelleria il 15 giugno 1982 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4 giugno 1982 e depositato il 15 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con riferimento agli obblighi internazionali della Repubblica, e dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 (Norme di attuazione dello Statuto in materia di patrimonio indisponibile della Regione), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata, a seguito di rinvio da parte del Governo, il 18 maggio 1982, recante "Norma integrativa in materia di forestazione";

che a sostegno ha dedotto che la legge impugnata estende l'ambito di applicazione della precedente legge della stessa Regione 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione, a tutto il territorio regionale "e, quindi, a tutti i beni forestali in esso esistenti, compresi quelli di cui all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958" (e cioé i beni appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali), in tal modo eccedendo i limiti della potestà legislativa regionale di cui all'art. 4 dello Statuto, poiché i suddetti beni sono esclusi dal trasferimento alla Regione (art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 958 del 1965) ed hanno destinazione e gestione vincolate a scopi particolari, in attuazione di impegni internazionali dello Stato derivanti dal trattato di pace di San Germano concluso nel 1919 con l'Austria e dai Patti Lateranensi del 1929;

che si é costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, contestando la fondatezza della questione.

Considerato che il ricorso, notificato il 4 giugno 1982, é stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 15 giugno 1982, e pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 31, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, ed all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.