Ordinanza n.70 del 1986

 

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ORDINANZA N. 70

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, avente per oggetto "Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33" promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 19 giugno 1984, depositato in cancelleria il 5 luglio 1984 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha promosso, con ricorso notificato il 19 giugno 1984 e depositato il 5 luglio 1984, questione di legittimità costituzionale in via principale, per violazione degli artt. 97, 117 e 123 Cost., dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138 (Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33), in quanto attribuisce alla sola domanda dell'interessato l'effetto della collocazione negli organici della Regione, anche quando si tratti di dipendente che presta servizio presso uffici dello Stato o di enti locali, Così violando l'art. 97 Cost., secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, nonché gli artt. 117 e 123 Cost., che riconoscono alle Regioni il potere di disciplinare l'ordinamento delle proprie strutture amministrative;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.

Considerato che il ricorso, notificato il 19 giugno 1984, é stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 5 luglio 1984, e pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 32, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117 e 123 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.