SENTENZA N. 66
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 84 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
(disposizioni sulla riscossione delle imposte sul redditi) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 giugno 1984 dal Pretore di Orvieto
nel procedimento civile vertente tra Esattoria Consorziale di Orvieto e
Daniello Michele iscritta al n. 1065 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 21 maggio 1985 dal Pretore di Cosenza nel
procedimento di esecuzione promosso da Esattoria
comunale di Rende contro Zagarese iscritta al n. 490
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 293 bis dell'anno 1985.
Visti l'atto di costituzione dell'Esattoria Consorziale di Orvieto nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il
Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1984
(comunicata il 4 e notificata il 16 del successivo luglio; pubblicata nella G.
U. n. 34 bis dell'8 febbraio 1985 e iscritta al n.
1065 R.O. 1984) il Pretore di Orvieto, al quale
l'Esattore della Esattoria consorziale di Orvieto aveva chiesto fissarsi la
data del primo, secondo e terzo incanto per la vendita degli immobili
appartenenti al contribuente esecutato Daniello
Michele con le modalità previste dall'art. 81 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, premesso che per la determinazione del prezzo doveva
trovare applicazione l'art. 84 (prezzo base e cauzione) dello stesso d.P.R., che prevede la determinazione automatica del prezzo
base dell'incanto, e, nel caso di impossibilità di ricorrere a detta
determinazione o nel caso in cui questa risulti notevolmente inferiore al
valore corrente, ne affida la determinazione a perizia dell'Ufficio tecnico erariale
disposta dall'Intendente di Finanza, ha d'ufficio sollevato questione
d'illegittimità costituzionale dell'art.
1.2. - Avanti
2.1. - Con ordinanza emessa il 21 maggio 1985
(notificata il 25 e comunicata il 27 successivi; pubblicata nella G. U. n. 293 bis del 19 dicembre 1985 e iscritta al n. 490 R.O. 1985) sulla opposizione alla vendita spiegata nella
procedura esattoriale immobiliare - esperita dall'Esattore II.DD.
di Rende in loro danno - da Loris Francesco e Zagarese Francesco e Marcello, i quali avevano chiesto
dichiararsi nulla la perizia effettuata dall'ufficio tecnico erariale per la
determinazione del prezzo base dell'incanto, il Pretore di Cosenza ha sollevato
d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede alcuna
possibilità d'impugnativa della perizia di stima effettuata dall'ufficio
tecnico erariale per contrasto con l'art. 24 Cost.,
ravvisato in ciò che la sproporzione tra il valore determinato dall'ufficio
tecnico erariale e il valore effettivo non potrebbe essere fatta valere avanti
ad alcun giudice; questione che il giudice a quo ha ritenuto rilevante perché
la sua risoluzione "influisce in maniera determinante nella procedura
esecutiva sottoposta all'esame di questo Pretore".
2.2. - Avanti
3. - Alla pubblica udienza del 4 marzo 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti,
l'avv. dello Stato D'Amato ha illustrato le formulate
conclusioni d'inammissibilità delle proposte questioni.
Considerato in diritto
4. - I due incidenti, per denunciare la incostituzionalità
della stessa disposizione normativa, vanno riuniti.
5.1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con la ordinanza 23 giugno 1984 é inammissibile perché il
Pretore di Orvieto - richiesto di fissare, ai sensi dell'art. 81 (avviso di
vendita) a) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
(disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), il primo, il
secondo e il terzo incanto di vendita degli immobili del contribuente Daniello
Michele, ha proposto d'ufficio la questione d'illegittimità dell'art. 84
(prezzo base e cauzione) sebbene questa non fosse collegata all'art.
5.2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 dal Pretore
di Cosenza prospettata in riferimento all'art. 24 sul
riflesso che la ripetuta disposizione non prevederebbe alcuna possibilità di
impugnativa della perizia di stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale
(impugnativa di cui ha il giudice a quo confortato la pratica esigenza con
sottolineare la sproporzione tra il valore determinato dall'Ufficio tecnico
erariale e il valore effettivo) non é fondata perché rimangono ancora valide le
considerazioni che indussero questa Corte a dire infondata con sent. 10 giugno 1966, n. 65 la questione
di illegittimità costituzionale dell'art. 236 T.U. 29 gennaio 1958 n. 645 il
cui contenuto precettivo era identico a quello dell'art. 84.
Né va dimenticata la sent.
1 aprile 1982, n. 63, che ebbe a giudicare non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt.
15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché dell'art. 60 (rectius 62) d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633 nella parte in cui esclude
che i giudici tributari (e il giudice ordinario innanzi al quale il giudizio
eventualmente prosegua) possano disporre la sospensione dei procedimenti di
riscossione coattiva dei tributi.
6. - Certo, l'ansia di realizzare anche nel
campo della esecuzione esattoriale il processo giusto alla celebrazione del
quale sono indirizzati i due primi commi dell'art. 24 Cost.,
che ha spronato il Pretore di Cosenza a sospettare d'illegittimità
costituzionale l'art. 84, non può né deve lasciare insensibile il legislatore,
il quale dovrebbe novellare - pur nel rispetto delle esigenze del Fisco -
l'art. 54 (sospensione dell'azione esecutiva e dell'azione giudiziaria) d.P.R. 602/1973, e questa Corte fa voti perché la sua vox,
come in altri incontri, non clamet in deserto.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1065/1984 e 490/1985,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
sollevata, in riferimento agli artt.
3, 25, 42 e 113 Cost., dal
Pretore di Orvieto con ordinanza 23 giugno 1984 (n. 1065 R.O.
1984),
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
sollevata, nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnativa
della perizia di stima dei beni sottoposti a vendita esattoriale effettuata
dall'Ufficio tecnico erariale, in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di
Cosenza con ordinanza 21 maggio 1985 (n. 490 R.O.
1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.