SENTENZA N. 65
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 21 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (Approvazione del testo di legge
del registro) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1978 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Firenze sul ricorso proposto da Guastini Laura e Franchi Osvaldo, iscritta al n. 609 del
registro ordinanze del 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45 dell'anno 1979;
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986
il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con atto registrato il 10 agosto 1959 Guastini
Laura e Franchi Osvaldo, rispettivamente nuda
proprietaria e usufruttuario di un terreno con casa colonica sito a Castellina in Chianti, vendevano contestualmente i loro
diritti a Montereggi Carlo, il quale acquistava la
piena proprietà dell'immobile.
L'Ufficio del registro di Firenze, ai sensi dell'art. 21 r.d. 30 dicembre
1923 n. 3269, tassava la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, emettendo
la relativa ingiunzione a carico della Guastini.
Questa ricorreva prima alla Commissione provinciale e poi alla Commissione centrale delle imposte, la quale, dopo l'entrata
in vigore delle nuove norme sul contenzioso tributario, rimetteva gli atti alla
Commissione di secondo grado di Firenze.
Quest'ultima con ordinanza del 27 maggio 1978
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost.,
dell'art. 21 della citata legge di registro, nella parte in cui implicitamente
dispone che sia dovuta dal nudo proprietario l'imposta di consolidazione, anche
quando lo stesso e l'usufruttuario trasferiscano i propri diritti ad un
medesimo terzo, che intende divenire pieno proprietario.
Ad avviso della Commissione, la consolidata giurisprudenza della
Cassazione - secondo cui "la cessione contestuale
della nuda proprietà e dell'usufrutto a favore della stessa persona che
acquista l'intera proprietà del bene, presuppone una rinuncia abdicativa dell'usufrutto, che si consolida a favore del
nudo proprietario alienante" - se si giustificava nel vigore del cod.
civile del 1865, il quale con l'art. 492 stabiliva la non cedibilità
dell'usufrutto, non si concilierebbe più con la norma dell'art. 980 del codice
vigente, che sanziona il principio della libera cedibilità del medesimo. Per modo che - ove (come nella specie) le parti cedano (in
conformità all'attuale ordinamento civilistico) i
rispettivi diritti reali limitati - la tassazione, a carico del nudo
proprietario, della consolidazione non sarebbe più riferibile ad un effettivo
risultato economico da lui realizzato, risultato a cui invece potrebbe
collegarsi, in base al principio della capacità contributiva, la corrispondente
obbligazione d'imposta.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte é intervenuta
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe
2. - Il giudice a quo accoglie, rispetto alla norma denunciata,
l'interpretazione consolidata della giurisprudenza, secondo cui il simultaneo
trasferimento, da parte dei rispettivi titolari, della nuda proprietà e
dell'usufrutto di un ben a favore di un terzo, che intende acquistarne il pieno
dominio presuppone la riunione di entrambi i diritti
in capo al nudo proprietario alienante, dal quale, pertanto, é dovuta l'imposta
di consolidazione.
Lo stesso giudice ritiene però che la norma, Così intesa, contrasti con
l'art. 53 Cost., una volta
che il codice civile del
3. - Così precisati i termini della questione, non può dubitarsi della sua infondatezza.
É chiaro, infatti, che il potere di disposizione dell'usufruttuario, pur
diversamente regolato nel codice civile abrogato e in quello vigente, concerne
esclusivamente la sfera giuridica dell'usufruttuario medesimo e non incide su
quella del nudo proprietario, la quale non viene
alterata, sotto l'angolo visuale che qui interessa, dalla ricordata
modificazione legislativa. L'ordinanza di rimessione
non si preoccupa di fornire alcun elemento a sostegno del contrario presupposto
da cui muove, limitandosi alle assiomatiche affermazioni sopra riportate e non
affrontando Così in termini corretti il vero problema: il quale si ricollega
non già alla suddetta modificazione normativa, bensì alla inidoneità
della cessione dell'usufrutto, e contestualmente della nuda proprietà, a
realizzare il risultato perseguito dalle parti, che non consiste nella duplice
alienazione dei due diritti frazionari, ma si sostanze nel trasferimento della
piena proprietà del bene. E tale trasferimento esige
di necessità che in un momento, se non cronologicamente, almeno logicamente
anteriore, sia avvenuta la riunione degli indicati diritti frazionari in capo
ad uno stesso soggetto, ossia al nudo proprietario, il quale pertanto, a
seguito di detta consolidazione, consegue il potere di trasferire la piena
proprietà, di cui é diventato titolare, al soggetto che intende acquistarla.
In ciò trova la sua ragione giustificativa l'imposizione tributaria a
carico dello stesso nudo proprietario, la cui capacità contributiva peraltro
non può essere considerata, come vorrebbe l'ordinanza di rimessione,
soltanto in relazione alla fase finale della vicenda
giuridica, ma deve essere valutata complessivamente, tenendo conto anche del
suo momento iniziale.
E la c.d. imposta di consolidazione, secondo un pacifico orientamento
giurisprudenziale, ha carattere complementare rispetto al tributo principale precedentemente corrisposto (al momento dell'acquisto),
essendone rinviata soltanto la liquidazione al tempo della riunione dei due diritti
reali frazionari: pertanto, la capacità contributiva, se sussistente in
riferimento al tributo principale, già corrisposto, non può poi fare difetto
rispetto a quello complementare, che integra il contenuto dell'unica
obbligazione gravante sul contribuente.
Senza dire che la consolidazione, anche in sé
considerata, incrementa pur sempre la posizione del nudo proprietario perché
gli permette di cedere non già il proprio diritto, privo delle facoltà di
godimento, bensì la piena proprietà del bene che il terzo intende acquistare
dietro versamento del prezzo commisurato al diritto medesimo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, sollevata in
riferimento all'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.