Sentenza n.65 del 1986

 

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SENTENZA N. 65

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (Approvazione del testo di legge del registro) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Firenze sul ricorso proposto da Guastini Laura e Franchi Osvaldo, iscritta al n. 609 del registro ordinanze del 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 dell'anno 1979;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con atto registrato il 10 agosto 1959 Guastini Laura e Franchi Osvaldo, rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuario di un terreno con casa colonica sito a Castellina in Chianti, vendevano contestualmente i loro diritti a Montereggi Carlo, il quale acquistava la piena proprietà dell'immobile.

L'Ufficio del registro di Firenze, ai sensi dell'art. 21 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, tassava la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, emettendo la relativa ingiunzione a carico della Guastini.

Questa ricorreva prima alla Commissione provinciale e poi alla Commissione centrale delle imposte, la quale, dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sul contenzioso tributario, rimetteva gli atti alla Commissione di secondo grado di Firenze.

Quest'ultima con ordinanza del 27 maggio 1978 sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 21 della citata legge di registro, nella parte in cui implicitamente dispone che sia dovuta dal nudo proprietario l'imposta di consolidazione, anche quando lo stesso e l'usufruttuario trasferiscano i propri diritti ad un medesimo terzo, che intende divenire pieno proprietario.

Ad avviso della Commissione, la consolidata giurisprudenza della Cassazione - secondo cui "la cessione contestuale della nuda proprietà e dell'usufrutto a favore della stessa persona che acquista l'intera proprietà del bene, presuppone una rinuncia abdicativa dell'usufrutto, che si consolida a favore del nudo proprietario alienante" - se si giustificava nel vigore del cod. civile del 1865, il quale con l'art. 492 stabiliva la non cedibilità dell'usufrutto, non si concilierebbe più con la norma dell'art. 980 del codice vigente, che sanziona il principio della libera cedibilità del medesimo. Per modo che - ove (come nella specie) le parti cedano (in conformità all'attuale ordinamento civilistico) i rispettivi diritti reali limitati - la tassazione, a carico del nudo proprietario, della consolidazione non sarebbe più riferibile ad un effettivo risultato economico da lui realizzato, risultato a cui invece potrebbe collegarsi, in base al principio della capacità contributiva, la corrispondente obbligazione d'imposta.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione, escludendo che l'innovazione recata dall'art. 980 cod. civ. (sulla cedibilità dell'usufrutto) abbia in alcun modo influito sulla tradizionale applicazione dell'imposta di consolidazione nella situazione di specie. E ciò in quanto - se é pur vero che la somma dei due diritti parziari corrisponde alla proprietà piena - vero sarebbe altresì che "le due prospettate situazioni non coincidono, perché quando si vuole acquistare e in concreto si acquista direttamente la piena proprietà di un bene, non si possono acquistare separatamente la nuda proprietà e l'usufrutto", che rimarrebbe pur sempre legato alla durata della vita del titolare.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria di secondo grado di Firenze dubita della legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 21 della legge di registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, concernente la c.d. imposta di consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà: disposizione che, com'é noto, ha dato luogo a numerose critiche e contrastanti orientamenti (di essa si é occupata, sotto un profilo diverso dall'attuale, anche questa Corte con la sentenza 18 giugno 1963 n. 92). A seguito della riforma tributaria, in attuazione del criterio di semplificazione dettato dall'art. 7 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, la ricordata disciplina é stata abolita e sostituita, nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, con altra più semplice e più aderente a criterio generale che regola la tassazione in tema di imposta di registro. Però la precedente normativa continua ad applicarsi ai rapporti anteriori, come correttamente é stato ritenuto dal giudice a quo, e come risulta ora anche dal d.l. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito in legge 7 marzo 1986 n. 60, in quanto l'art. 6 mantiene l'imposta di consolidazione, prevista dal cit. art. 21, per le ipotesi in cui la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972, e nella specie trattasi di consolidazione verificatasi nel 1959.

2. - Il giudice a quo accoglie, rispetto alla norma denunciata, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza, secondo cui il simultaneo trasferimento, da parte dei rispettivi titolari, della nuda proprietà e dell'usufrutto di un ben a favore di un terzo, che intende acquistarne il pieno dominio presuppone la riunione di entrambi i diritti in capo al nudo proprietario alienante, dal quale, pertanto, é dovuta l'imposta di consolidazione.

Lo stesso giudice ritiene però che la norma, Così intesa, contrasti con l'art. 53 Cost., una volta che il codice civile del 1942 ha innovato la disciplina dettata in materia dal codice del 1865, giacché, mentre quest'ultimo non consentiva la cessione dell'usufrutto (art. 492), quello attuale l'ha invece espressamente permessa (art. 980). Il che impedirebbe - secondo il detto giudice - di ravvisare nella vicenda giuridica qui considerata un fenomeno di consolidazione a favore del nudo proprietario, e quindi un vantaggio economico indicativo di capacità contributiva: nei confronti di questo - si afferma testualmente nell'ordinanza - "non é possibile rinvenire la idoneità soggettiva all'obbligazione di imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione é collegata, non sussistendo alcun elemento economico reale e corrispondendo il meccanismo della norma ad una mera presunzione smentita dalla realtà contrattuale".

3. - Così precisati i termini della questione, non può dubitarsi della sua infondatezza.

É chiaro, infatti, che il potere di disposizione dell'usufruttuario, pur diversamente regolato nel codice civile abrogato e in quello vigente, concerne esclusivamente la sfera giuridica dell'usufruttuario medesimo e non incide su quella del nudo proprietario, la quale non viene alterata, sotto l'angolo visuale che qui interessa, dalla ricordata modificazione legislativa. L'ordinanza di rimessione non si preoccupa di fornire alcun elemento a sostegno del contrario presupposto da cui muove, limitandosi alle assiomatiche affermazioni sopra riportate e non affrontando Così in termini corretti il vero problema: il quale si ricollega non già alla suddetta modificazione normativa, bensì alla inidoneità della cessione dell'usufrutto, e contestualmente della nuda proprietà, a realizzare il risultato perseguito dalle parti, che non consiste nella duplice alienazione dei due diritti frazionari, ma si sostanze nel trasferimento della piena proprietà del bene. E tale trasferimento esige di necessità che in un momento, se non cronologicamente, almeno logicamente anteriore, sia avvenuta la riunione degli indicati diritti frazionari in capo ad uno stesso soggetto, ossia al nudo proprietario, il quale pertanto, a seguito di detta consolidazione, consegue il potere di trasferire la piena proprietà, di cui é diventato titolare, al soggetto che intende acquistarla.

In ciò trova la sua ragione giustificativa l'imposizione tributaria a carico dello stesso nudo proprietario, la cui capacità contributiva peraltro non può essere considerata, come vorrebbe l'ordinanza di rimessione, soltanto in relazione alla fase finale della vicenda giuridica, ma deve essere valutata complessivamente, tenendo conto anche del suo momento iniziale.

E la c.d. imposta di consolidazione, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, ha carattere complementare rispetto al tributo principale precedentemente corrisposto (al momento dell'acquisto), essendone rinviata soltanto la liquidazione al tempo della riunione dei due diritti reali frazionari: pertanto, la capacità contributiva, se sussistente in riferimento al tributo principale, già corrisposto, non può poi fare difetto rispetto a quello complementare, che integra il contenuto dell'unica obbligazione gravante sul contribuente.

Senza dire che la consolidazione, anche in sé considerata, incrementa pur sempre la posizione del nudo proprietario perché gli permette di cedere non già il proprio diritto, privo delle facoltà di godimento, bensì la piena proprietà del bene che il terzo intende acquistare dietro versamento del prezzo commisurato al diritto medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.