SENTENZA N. 64
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 15, terzo comma, l. 9
ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria) e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con
ordinanza emessa il 14 luglio 1977 dal Tribunale di Padova nel procedimento
civile vertente tra l'impresa di costruzioni Marini Ermenegildo e altri ed il
Comune di Padova, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione dell'Impresa di
costruzioni Ing. A. Santinello
e del Comune di Padova, nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986
il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con citazione del 25 febbraio
Sostenendo l'illegittimità delle trattenute, le attrici chiedevano che il
Tribunale della stessa città condannasse il convenuto al pagamento del relativo
ammontare.
Con ordinanza del 14 luglio 1977 (reg. ord. n. 264 del 1978) il Tribunale sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 89 cit. e dell'art. 15, terzo comma, l. 9
ottobre 1971 n.
L'ordinanza premetteva che nel regime anteriore alla citata legge n. 825
del 1971, contenente la delega al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria, il contribuente, obbligato al pagamento dell'imposta generale
sull'entrata sulle somme percepite quale corrispettivo per le cessioni di beni
o per le prestazioni di servizi, aveva facoltà di rivalsa nei confronti del
cessionario o dell'utilizzatore. Ne conseguiva che, qualora per legge o per
clausola contenuta nei contratti aventi ad oggetto le dette prestazioni o
cessioni fosse esclusa la rivalsa, i contraenti di
regola pattuivano un aumento del prezzo corrispondente all'ammontare del
tributo: il che permetteva al debitore d'imposta di trasferire il carico della
medesima sulla controparte.
La sopravvenuta legge n. 825 del 1971 aveva previsto: a) l'istituzione
dell'imposta sul valore aggiunto e la contemporanea abolizione dell'imposta
generale sull'entrata (art. 1, punto II, lett. a); b) l'obbligo del
contribuente di rivalersi dell'imposta nei confronti del cessionario del bene o
dell'utilizzatore del servizio (art. 5, n. 7); c) l'entrata in vigore delle
disposizioni delegate istitutive dell'i.v.a. e
abolitive dell'i.g.e. al 1 gennaio 1972 (art. 17;
termine successivamente spostato al 1 luglio 1972 con
l. n. 1036 del 1971 ed al 1 gennaio 1973 con l. n. 321 del 1972).
L'art. 15, terzo comma, della stessa legge aveva poi previsto la
determinazione di norme per la revisione dei contratti
stipulati prima dell'entrata in vigore della legge medesima (17 ottobre 1971),
qualora si fosse ritenuta necessaria una compensazione dell'aumentato o ridotto
carico fiscale determinato dall'i.v.a.
In attuazione di quest'ultima previsione il d.P.R. delegato n. 633 del 1972, istitutivo dell'i.v.a., aveva stabilito (art. 89):
"i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da
effettuare dopo il 31 dicembre
Tutto ciò premesso, il collegio rimettente osservava che nel caso di
specie i contratti erano stati conclusi dopo l'entrata
in vigore della l. n. 825 del 1971, ciò che escludeva
l'operatività dell'art. 89 cit. E tuttavia la conclusione dei medesimi era altresl' anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972, onde era stato possibile
escludere la rivalsa dell'imposta e Così stabilire un compenso aumentato di un
ammontare corrispondente all'imposta stessa.
Da questa situazione normativa era conseguito, ad avviso del Tribunale,
un ingiusto arricchimento degli appaltatori. E l'ingiustizia, che integrava una
violazione del principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 Cost., era eliminabile solo attraverso una
dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 89 cit.,
in quanto non applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 ottobre 1971 e fino
all'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972.
La violazione del principio di eguaglianza
derivava, secondo il Tribunale, anche dalla disposizione dell'art. 15, terzo
comma, l. n. 825 del
Inoltre - rilevava il collegio - le norme impugnate non avevano distinto
tra contratti di diritto privato e contratti stipulati da enti pubblici, come
quelli di specie, vincolati ad un particolare procedimento di formazione, tale
da impedire al Comune di modificare tempestivamente le clausole di esclusione della rivalsa e di determinazione del prezzo.
2. -
3. - La non fondatezza delle questioni veniva
sostenuta altresì dalle imprese appaltatrici, le quali svolgevano
sostanzialmente gli stessi argomenti esposti dalla Presidenza del Consiglio.
Il Comune di Padova, per contro, ripeteva i motivi contenuti
nell'ordinanza di rimessione, in un atto di
costituzione presentato peraltro fuori termine.
Considerato in diritto
1. - La legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n.
L'art. 15 della cit. l. n. 825/1971, con
previsione generale, concernente anche la modificazione testé accennata, statuì
che potevano essere emanate norme per la revisione dei contratti stipulati
prima della sua entrata in vigore, qualora fosse necessaria una compensazione
dell'aumentato o ridotto carico fiscale determinato dall'imposta sul valore
aggiunto. In attuazione di tale norma, il d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633, istitutivo di detto tributo, dopo aver previsto l'obbligo
della rivalsa (art. 10), stabilì nell'art. 89 che i corrispettivi da pagare
dopo il 31 dicembre
2. - La restio dell'indicata disciplina é
evidente.
Invero, nei casi in cui il trasferimento del tributo era escluso, come la
disciplina della imposta generale sull'entrata
consentiva, le parti di norma concordavano nei singoli contratti un
corrispettivo più elevato, per compensare il soggetto, che cedeva i beni o
prestava i servizi, del mancato introito conseguente alla suddetta esclusione. Introdotta la regola dell'obbligatorietà della rivalsa per tutti i
corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 (ossia in coincidenza con
l'entrata in vigore del cit. d.P.R. n. 633/1972), pur se relativi a contratti stipulati
anteriormente alla legge delega (la quale aveva enunciato il nuovo criterio
valevole in subiecta materia), la pattuizione
contenuta in detti contratti in ordine al corrispettivo dovuto determinava per
il soggetto suindicato un ingiustificato
arricchimento, conseguente, da una parte, al compenso maggiorato (per via della
esclusione della rivalsa, che prima era possibile) e, dall'altra, al
trasferimento del tributo stesso, divenuto obbligatorio in base alla legge
sopravvenuta: ne discendeva un'indebita locupletazione
che il legislatore, per intuitive ragioni di giustizia fiscale, ha inteso
impedire, con il rimedio introdotto dalla ricordata disciplina.
3. - Ciò coglie esattamente il giudice a quo, il quale
però lamenta che la riduzione del corrispettivo sia stata dal
legislatore limitata ai contratti stipulati anteriormente alla cit. l. n. 825/1971 e non sia stata anche estesa a quelli posti in
essere dopo quella data, ma prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972.
Premesso che l'obbligo della rivalsa, pur se stabilito nella detta legge
delega, si ricollega immediatamente al ricordato decreto delegato, lo stesso
giudice ritiene che relativamente ai negozi da ultimo
indicati (ossia stipulati tra il 17 ottobre 1971 e il 1 gennaio 1973) si
verifichi lo stesso inconveniente che il legislatore ha inteso evitare con le
cit. disposizioni degli artt.
4. - La proposta questione non si dimostra fondata, in quanto le due
situazioni messe a raffronto non sono eguali ovvero analoghe, ma risultano sensibilmente diverse, sicché la denunciata
differenza di disciplina non viola l'invocato parametro costituzionale.
Invero, per i contratti stipulati anteriormente
alla data di entrata in vigore della l. n. 825/1971, l'unica normativa vigente
era quella concernente l'imposta generale sull'entrata, che, come si é detto,
consentiva di escludere la traslazione del tributo: ciò spiega perché il
legislatore si é preoccupato di disciplinare quelle
situazioni giuridiche che risultavano profondamente alterate per via
della sopravvenuta previsione dell'obbligo di rivalsa.
Invece, rispetto ai contratti stipulati successivamente
a quella data, la cit. legge 9 ottobre 1971 n. 825 aveva già sancito i criteri
aspiratori della nuova imposta sul valore aggiunto, tra cui l'obbligo testé
ricordato. Le parti avevano quindi piena consapevolezza della nuova disciplina
da applicare anche ai rapporti posti in essere tra la
data di entrata in vigore della legge delega e quella del decreto delegato,
come si evince dalla sopra riportata disposizione della stessa legge (art. 15);
di conseguenza non si ripeteva quella automatica e necessaria alterazione del sinallagma contrattuale, che sta alla base della riduzione
del corrispettivo, autoritativamente disposta in
maniera generalizzata per i contratti precedenti.
In relazione all'ultimo argomento dell'ordinanza
di rimessione, va infine osservato che la natura
pubblicistica di uno dei contraenti (nella specie il Comune di Padova), con la
conseguente incidenza nel procedimento di formazione dei contratti da esso
stipulati, non può avere alcun rilievo; infatti, rispetto ai negozi non ancora
conclusi prima del 17 ottobre 1971, ancorché le trattative e l'intero iter procedimentale si fossero svolti sulla base della
disciplina precedente, l'ente pubblico, per effetto della sopravvenuta
normativa, doveva rifiutare la definitiva stipulazione e attenersi ai criteri
dettati dalle nuove disposizioni.
Deve quindi concludersi che, mancando
l'identità, o comunque l'analogia tra le due situazioni messe a raffronto, il
principio di eguaglianza non é stato invocato a proposito.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 15, terzo comma, l. 9
ottobre 1971 n. 825 e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal
Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.