SENTENZA N. 63
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 500 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 507
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1978 dal pretore di Borgomanero nel procedimento penale a carico di Comolli Edoardo iscritta al n. 627 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno
1979. Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio
1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto in fatto
Nel corso di procedimento per incidente di esecuzione
promosso da Comolli Edoardo, il pretore di Borgomanero, con ordinanza emessa il 12 luglio
Espone il giudice a quo che Comolli Edoardo a
seguito di notifica, avvenuta il 27 aprile 1978, ai sensi dell'art. 169 c.p.p., dell'estratto della
sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti dal medesimo pretore il 18
maggio 1977 e recante condanna per contravvenzione, aveva proposto, con atto
pervenuto all'ufficio giudicante il 19 maggio 1978, impugnazione, che assumeva
solo apparentemente tardiva, ed incidente di esecuzione, contestando
l'esecutività della sentenza; aveva successivamente sollevato, in memoria,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 500, 199, secondo comma, e 151 c.p.p., in relazione all'art. 24 Cost.,
nella parte in cui le norme predette non prevedono l'avviso ad un difensore
dell'inizio del decorso del termine per l'utile proposizione del gravame da
parte del condannato in contumacia.
Osserva il pretore che la questione di legittimità appare rilevante,
poiché, qualora la doglianza Così esposta fosse fondata, non si potrebbe ritenere che la sentenza é passata in giudicato.
La questione appare inoltre - ad avviso del giudice a quo - non
manifestamente infondata, atteso che l'effettività della tutela del diritto
all'impugnazione del condannato in contumacia, imposta
dagli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost., non sembra adeguatamente
assicurata dall'art. 500 c.p.p.. Invero il condannato
in contumacia, ricevuta la notificazione dell'estratto della sentenza,
normalmente non é a conoscenza dell'esistenza di un termine per proporre
impugnazione, né delle modalità di esercizio di tale diritto, e può avere
difficoltà nel procurarsi tempestivamente adeguata assistenza tecnica. A tal
riguardo non appare invocabile il principio vigilantibus
iura succurrunt ed appare
leso l'art. 24, secondo comma, Cost.,
e ciò:
a) sia in dipendenza della mancata previsione
dell'obbligo di dare avviso al difensore dell'avvenuta notifica dell'estratto
della sentenza contumaciale al condannato, anche quando questo sia avvenuto
(come nella specie) ai sensi dell'art. 169 c.p.p.;
b) sia, e soprattutto, sotto il profilo, che rafforza il sospetto
dell'illegittimità dell'art. 500 c.p.p. in relazione all'art. 24 Cost., ed
introduce un secondo ed autonomo dubbio di legittimità, alla stregua dell'art.
3 Cost., per il trattamento irrazionalmente diseguale
che il suddetto art. 500 c.p.p. riserva al condannato
in contumacia rispetto al condannato per decreto penale, dal momento che non
prevede che nell'estratto della sentenza contumaciale sia contenuta
l'indicazione della facoltà di proporre impugnazione, a pena di decadenza, nel
termine di tre giorni dalla notifica, a differenza di quanto prevede l'art. 507
c.p.p., in base al quale nel decreto penale
notificato all'imputato deve essere contenuto l'avvertimento che ha facoltà di
proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla notificazione.
Non vi é stata costituzione della parte privata.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza
della questione.
Osserva l'interveniente che, avendo previsto il legislatore che il
termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre dal giorno della
notificazione dell'estratto (artt. 500 e 199, primo
comma, ultima parte, c.p.p.), non é fondato lamentare
l'incisione della sfera costituzionalmente protetta dall'art. 24 Cost. ove in
tale termine l'imputato condannato non eserciti il diritto di
impugnazione per sua incuria, in quanto anche il più perfetto sistema di
garanzia non può non fare affidamento su di un minimo di diligenza, la cui
omissione non certo può ascriversi o imputarsi ad una imperfezione della norma
o, tanto meno, ad un contrasto di questa con norme e principi costituzionali.
Del resto, l'effettività dell'assistenza tecnico-professionale é pienamente
assicurata nel giudizio contumaciale, nel quale l'imputato é rappresentato a
tutti gli effetti dal difensore (art. 499, ultimo comma, c.p.p.)
- a nulla rilevando che sia difensore di fiducia o di ufficio
- che ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, ultimo comma, c.p.p.) anche con riserva di motivi, da depositarsi entro
venti giorni dall'avviso di cui agli artt. 151 e 201 c.p.p..
Né può ritenersi violato l'art. 3 Cost. - rileva ancora l'interveniente -
in quanto la situazione processuale relativa alla opposizione
avverso il decreto penale di condanna non a proposito viene posta sullo stesso
piano del regime delle impugnazioni contumaciali, dal momento che la specialità
del procedimento monitorio, ove il dibattimento segue la condanna, non
determina quella parità di situazioni che é l'unico presupposto di una parità
di trattamento.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Borgomanero dubita che sia
costituzionalmente legittimo, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost., l'art. 500 c.p.p.
La norma stabilisce, in riferimento al giudizio
contumaciale, che la sentenza é notificata per estratto all'imputato ed é
soggetta alle impugnazioni previste per le sentenze pronunciate in
contraddittorio, con decorrenza del termine di tre giorni per la dichiarazione
di impugnazione a partire dal giorno della notifica (art. 199, secondo comma, c.p.p., richiamato nel detto art. 500).
Ora - sul presupposto che l'imputato contumace é normalmente ignaro della
sussistenza del termine suindicato e delle preclusioni
ad esso correlate - il sospetto di illegittimità
formulato dal giudice a quo si articola nei seguenti rilievi:
a) l'art. 500 c.p.p. non prevede l'obbligo di
dare avviso ad un difensore dell'avvenuta notifica (ex art. 169 c.p.p., cioé
non col rito degli irreperibili) dell'estratto di sentenza all'imputato,
affinché il primo renda edotto quest'ultimo delle
modalità di esercizio del suo diritto di impugnazione, Così assicurandone
l'effettività (artt. 24, secondo
comma, e 3, secondo comma, Cost.);
b) la disposizione impugnata non prevede che con l'estratto della
sentenza contumaciale sia notificato l'avvertimento circa il rimedio
proponibile in un dato termine, analogamente a quanto avviene per il decreto di
condanna (art. 507 c.p.p.), operandosi in tal modo una ingiustificato discriminazione (artt.
24 e 3 Cost.) in danno del condannato in contumacia rispetto
al condannato per decreto.
2. - La questione non é fondata in alcuno degli aspetti
sotto i quali é sollevata.
Quanto al primo, a voler prescindere dai dubbi circa l'ammissibilità di una integrazione, che non sarebbe l'unica ipotizzabile al
fine di adeguare in senso garantistico la disciplina delle impugnazioni del
contumace, é da osservare che tale adeguamento non é indispensabile, né é
utilmente perseguibile con l'integrazione in parola.
Questa Corte ha infatti altra volta ritenuto che
la disciplina di cui trattasi non é lesiva del diritto di difesa (sentenza n. 265 del
1976). E lo stesso giudice a quo ha riconosciuto che l'ulteriore
notifica dell'estratto della sentenza al condannato contumace (ma non
irreperibile) é da ritenere "superflua", se effettuata al difensore
del dibattimento, che in tale sede ha conoscenza della sentenza nel momento in
cui é pronunciata, ed é in grado pertanto di proporre l'impugnazione prevista
dall'art. 192, terzo comma, c.p.p., o di "scarsa
utilità", se rivolta a difensore appositamente nominato d'ufficio, non
essendo sempre agevole, per un nuovo difensore d'ufficio, avvicinare il
condannato contumace e prestargli utile assistenza tecnica ai fini avuti di
mira (la consapevole deliberazione di proporre impugnazione e la proposizione
di essa entro i termini di legge).
Quanto al secondo aspetto, va premesso che il giudice a quo muove
dall'asserita eguaglianza di posizione tra il condannato in contumacia ed il condannato per decreto penale.
Ma al riguardo é sufficiente rilevare che questa Corte
ha già escluso la comparabilità delle due posizioni, in ragione della
particolarità del procedimento per decreto penale (cfr.
sent. n. 265 del 1976, nonché
le sentt. n. 170 del 1963, n. 27 del 1966
e n. 119 del
1969 e l'ord. n. 125 del 1973, ivi
richiamate), e sottolineare che l'opposizione del condannato per decreto penale
é un mezzo per introdurre il contraddittorio, mentre l'impugnazione del
contumace é un rimedio dato a colui che é stato parte di un giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 500 c.p.p. sollevata, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3,
secondo comma, Cost., dal
pretore di Borgomanero con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.