SENTENZA N. 62
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 ("Disposizioni per il controllo
delle armi"), modificato dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497
("Nuove norme contro la criminalità") promosso con ordinanza emessa
il 10 aprile 1978 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Bolzano nel
procedimento penale a carico di Von Dellemann Roberto ed altro, iscritta al n. 303 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257
dell'anno 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre
1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice istruttore del Tribunale di Bolzano - con ordinanza
emessa il 10 aprile 1978 nel corso di un procedimento penale a carico di
Roberto Von Dellemann,
imputato fra l'altro di illegale detenzione di
esplosivi e del reato di cui all'art. 435 codice penale - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895
("Disposizioni per il controllo delle armi"), modificato dall'art. 10
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove norme contro la
criminalità"), nella parte in cui la detenzione illegale di esplosivi di
ogni genere é punita con la pena della reclusione da uno a otto anni e della
multa da L.
Dopo aver ricordato che le disposizioni del t.u.l.p.s.
e del relativo regolamento in tema di detenzione di esplosivi
e di prodotti esplodenti erano dettate solamente per la prevenzione d'infortuni
e disastri e che la sanzione della violazione dell'obbligo (di cui all'art. 38 t.u.l.p.s.) di denunziare la detenzione di munizioni o
materie esplodenti di qualunque genere e di qualsiasi quantità, una volta
contenuta nell'art. 679 codice penale per le materie esplodenti e nell'art. 697
codice penale per le munizioni, é attualmente contenuta nella disposizione
impugnata per gli esplosivi e le munizioni da guerra, e tuttora nell'art. 697
codice penale per le munizioni di arma comune (arresto da
In particolare, il giudice a quo mette in rilievo
due profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Sotto
un primo profilo, infatti, sarebbe irrazionale che chi detiene, senza averne
fatto denunzia, un bossolo scarico o un innesco o una dose di polvere bastante
per il caricamento di una sola cartuccia é punibile ai sensi della legge n. 895
del 1967 mentre chi detenga le stesse cose riunite in una cartuccia carica, e
quindi avente una concreta maggiore pericolosità, é invece punito con le pene
enormemente minori di cui all'art. 697 codice penale. Sotto un secondo profilo,
il principio di eguaglianza sarebbe violato per il
fatto che le norme impugnate, riassumendo un concetto astratto di esplosivo,
senza l'indicazione di quantitativi minimi da non considerarsi rilevanti ai
fini della sicurezza pubblica e degli scopi della legge stessa, rendono
impossibile un concreto adeguamento della norma alla gravità delle fattispecie
e dei comportamenti.
Conclude infine il Giudice istruttore che la
questione é nella specie rilevante essendo l'imputato accusato di aver detenuto
modicissime quantità di clorato di potassio e di
polvere da sparo.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 settembre 1978.
2. - É intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la proposta questione sia dichiarata infondata.
Quanto al primo dei due dedotti profili di incostituzionalità,
l'Avvocatura osserva che le considerazioni del giudice a quo non si attagliano
al caso concreto, poiché il quantitativo di sostanza esplosiva la cui
illegittima detenzione é stata contestata all'imputato (tre grammi circa di
polvere da sparo e
Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura osserva che l'ordinamento offre
strumenti adeguati (basti pensare all'istituto del reato impossibile) per
escludere, eventualmente, la punibilità di quel soggetto la cui pericolosità
non traspaia in alcun modo né dal quantitativo minimo
di sostanza esplosiva detenuta né da altri sintomi. L'uso
degli strumenti predisposti per la comminazione di una corretta pena in
concreto, consente poi di evitare gli altri aspetti aberranti paventati dal
giudice a quo, poiché ogni diversa fattispecie appare suscettibile di una
diversa definizione con la quale si tiene conto della gravità del reato agli
effetti della pena.
Considerato in diritto
1. - In sede d'ammissibilità della questione di costituzionalità
sollevata dall'ordinanza di cui in narrativa, non può
essere taciuto un dubbio che sorge a seguito dell'incriminazione dell'imputato
anche per il delitto di cui all'art. 435 codice penale.
É ben noto, infatti, alla Corte che la prevalente dottrina é dell'avviso
che il delitto di cui all'art. 435 codice penale assorba il fatto tipico di cui
all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 (sostitutivo dell'art. 2 della
legge 2 ottobre 1967 n. 895). Ove i due fatti, individuati dai precisati
articoli, convergano a realizzare un'unica situazione concreta, svolgentesi in unità di contesto,
il principio di specialità non consente, a parere della prevalente dottrina, la
doppia imputazione.
Senonché, da un canto
va rilevato che l'ora ricordato parere, che esclude il concorso formale tra i
delitti di cui agli artt. 435 cod. pen. e 10 della legge 14 ottobre
1974 n. 497, non é del tutto incontrastato; e d'altro canto va posto in rilievo
che l'ordinanza di rimessione non offre elementi
idonei a concludere sull'unicità della situazione concreta entro la quale si
sia verificata convergenza dei fatti tipici in discussione.
Tenuto conto, pertanto, dell'asserita duplicità d'imputazione e
dell'impossibilità, per questa Corte, d'interferire su
questioni interpretativi che devono essere lasciate all'esclusiva
competenza del giudice a quo (non v'é dubbio, invero, che la distinzione tra
concorso formale di reati e concorso apparente di norme o di leggi é da
riferirsi all'interpretazione od all'applicazione normativa) va superato ogni
dubbio sull'ammissibilità della questione sollevata dall'ordinanza di rimessione.
2. - Nel merito la questione di costituzionalità sollevata dalla
precisata ordinanza é infondata.
Vale anzitutto ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte in
tema di reati e sanzioni penali. La configurazione delle fattispecie criminose
e la valutazione della congruenza fra reati e conseguenze penali appartengono
alla politica legislativa e, pertanto, all'incensurabile discrezionalità del
legislatore ordinario, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza. Ed
é qui davvero superfluo dar approfondita ragione dell'indirizzo
giurisprudenziale ora indicato: é, infatti, sufficiente appena ricordare che le
opzioni legislative, in sede di configurazione delle
fattispecie criminose tipiche, devono tener conto non soltanto del bene o dei
beni giuridici tutelati attraverso l'incriminazione delle fattispecie stesse ma
anche delle finalità immediate che, nel contesto storico in cui le opzioni in
parola vengono operate, il legislatore persegue nonché degli effetti indiretti
che i fatti incriminati vanno a produrre nell'ambiente sociale in cui si
realizzano. Necessità di prevenzione generale (evitare recidive
e contagio criminoso) e di riduzione dell'allarme sociale cagionato dai
reati convergono, insieme alle ragioni innanzi indicate, a motivare le opzioni
legislative nella determinazione delle ipotesi criminose tipiche. Né esistono
strutture ontologiche delle condotte criminose tali da vincolare il legislatore
a valutarle allo stesso modo; quand'anche si fosse d'accordo sull'esistenza di
strutture ontologiche dei comportamenti criminosi, rimarrebbe pur sempre salva
la libertà del legislatore di valutare giuridicamente le medesime in maniera
coerente alle varie finalità immediate perseguite nei
diversi momenti storici ed alle svariate conseguenze, dannose o pericolose,
dirette od indirette, che, nei tempi e nei luoghi nei quali i comportamenti
criminosi si realizzano, questi ultimi sono idonei a produrre. Ed é quasi
superfluo aggiungere che anche le opzioni legislative
in tema di qualità e quantità delle sanzioni penali sono motivate dalle ragioni
innanzi indicate.
3. - L'ordinanza di rimessione, nell'impugnare
l'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificato dall'art. 10 della legge
14 ottobre 1974 n.
Intanto, vale rilevare che, a parte ogni questione relativa
al bossolo scarico (che difficilmente potrebbe esser configurato come
esplosivo) una dose di polvere da sparo bastante per il caricamento di una sola
cartuccia costituisce sicuramente esplosivo mentre il bossolo o l'innesco
insieme alla predetta polvere, uniti in una cartuccia per arma comune da sparo,
costituiscono, del pari certamente, altro, diverso oggetto, munizione. Il
detenere un esplosivo é cosa diversa dal detenere una munizione. E non é vero che l'esplosivo sia meno pericoloso della munizione,
per di più non per arma da guerra ma per arma comune da sparo.
L'esplosivo é, in sé, pericoloso. Esso infatti,
é una sostanza o miscela di sostanze che, in seguito a semplice stimolo esterno
(é sufficiente un minimo urto) può sviluppare, in brevissimo tempo, una gran
quantità di gas ad altissima temperatura e pressione. La munizione, invece, per
sviluppare l'intrinseca capacità lesiva, necessita
dell'arma, dell'arma adeguata alla munizione e del finalistico
uso dell'arma stessa. Non si riesce, pertanto, ad intendere in
base a quale criterio l'ordinanza di rimessione
desuma una minore pericolosità dell'esplosivo nei confronti della munizione per
arma comune da sparo, di tal che il detenere illegalmente un sia pur modesto
quantitativo di esplosivo, a prescindere da ogni altra considerazione, sarebbe
di gran lunga meno pericoloso del detenere abusivamente una munizione per arma
comune da sparo composta dallo stesso quantitativo d'esplosivo.
Manca, dunque, nella specie, l'omogeneità delle situazioni invocate, al
fine di richiedere, in riferimento all'art. 3 Cost., uniformità di disciplina giuridica; e, di più, viene
erroneamente ritenuta, dal giudice a quo, meno pericolosa la situazione che é
dal legislatore maggiormente sanzionata. D'altra parte, il legislatore ha,
coerentemente, da sempre previsto una disciplina autonoma per gli esplosivi.
4. -
Per chiarire questo assunto vale ricordare che
diversi sono i fini perseguiti dalla normativa ordinaria contenuta nel codice
penale (art. 697, applicabile alla detenzione di munizioni per arma comune da
sparo) ed i fini contingenti che hanno determinato la legislazione speciale
della quale fanno parte le norme applicabili all'illegale detenzione di
esplosivi.
Con la legge 2 ottobre 1967 n. 895 il
legislatore, intendendo provvedere al controllo delle armi (va qui ricordato il
contesto storico nel quale é stata emanata l'ora citata legge) ha disciplinato
in maniera speciale, e particolarmente rigorosa, fra le altre, le ipotesi
criminose relative alle armi da guerra, alle munizioni da guerra ed agli
esplosivi di ogni genere, raddoppiando, peraltro, all'art. 7 della legge in
discussione, le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni
concernenti le armi non comprese, ovviamente, fra quelle indicate negli artt. 1, 2, 3 e 4 della stessa
legge n. 895 del 2 ottobre
Con la legge 14 ottobre 1974 n. 497, emanata in un diverso contesto storico, tendente ad una generale disciplina,
penale e processuale, dei comportamenti criminosi relativi anche alle armi
("Nuove norme contro la criminalità") il legislatore ha ritenuto
d'attrarre nella disciplina speciale anche i fatti relativi alle armi comuni da
sparo (art. 14), sia pur prevedendo un'attenuante speciale. Non ha lo stesso
legislatore, tuttavia, ritenuto, questa volta, di sottomettere i fatti relativi alle munizioni per arma comune da sparo alla
disciplina dettata per i fatti attinenti alle armi da sparo: sicché,
contrariamente a quanto era accaduto nel passato, mentre i comportamenti
criminosi relativi alle armi comuni da sparo venivano assorbiti nella rigorosa
disciplina speciale, i reati attinenti alle munizioni per arma da sparo
rimanevano, eccezionalmente, quali contravvenzioni disciplinate dall'art. 697
codice penale.
Anche a prescindere dal rilievo per il quale il tertium
comparationis (regime giuridico delle munizioni per
arma comune da sparo) é eccezionalmente disciplinato nella maniera sopra
indicata e non può, pertanto, fondatamente richiedersi che i fatti relativi agli esplosivi siano comunque parificati
all'eccezione dettata per le munizioni per arma comune da sparo, (in
riferimento all'art. 3 Cost.) vale ricordare che razionalmente il legislatore
speciale ha escluso, dalla rigorosa disciplina dettata dalla legge n. 497 del
1974 per le armi comuni da sparo, le munizioni relative alle medesime.
Ed infatti, poiché i reati attinenti alle
munizioni vanno confrontati con i reati relativi alle armi idonee all'uso delle
munizioni stesse, ove l'abusiva detenzione d'una munizione per arma comune da
sparo fosse realizzata in concorso con l'abusiva detenzione d'un'arma comune da
sparo, il detentore di quest'ultima già risponderebbe
ai sensi dell'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497: sicché giustamente
all'imputazione ai sensi della legge speciale s'aggiungerebbe quella, contravvenzionale, ai sensi dell'art. 697 codice penale per
l'abusiva detenzione d'una munizione per arma da sparo. Ed
irrazionale sarebbe punire due volte, ai sensi della rigorosa legge speciale in
discussione, l'autore dei due fatti sopra indicati (a meno di ritenere
assorbita, nell'ambito di un'unica norma, la detenzione della munizione nella
detenzione dell'arma: in questo caso, però, s'annullerebbe completamente il
rilievo penale della detenzione della munizione). Ove, invece, la detenzione
dell'arma comune da sparo fosse legittima, l'abusiva detenzione d'una munizione
relativa alla stessa arma, essendo scarsamente
pericolosa (tenuto conto delle finalità particolari della legislazione speciale
contro la criminalità del 1974) dovrebbe ritenersi giustamente lasciata al
regime contravvenzionale dell'art. 697 del codice
penale.
In conclusione, non essendo per nulla giustificabile una
estensione della disciplina dell'ipotesi contravvenzionale
di detenzione di munizione per arma comune da sparo all'ipotesi, certamente non
omogenea, di detenzione di esplosivo (anche se la quantità d'esplosivo detenuto
fosse la stessa di quella contenuta in una munizione per arma comune da sparo);
non essendo del pari ipotizzabile un'estensione del regime giuridico speciale
della fattispecie tipica di detenzione d'esplosivo alla fattispecie tipica di
detenzione di munizione per arma comune da sparo; e non essendo possibile a
questa Corte alcuna sentenza manipolativa in materia; non resta che
disattendere le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione
e sopra specificate.
5. - L'ordinanza di rimessione impugna ancora
la legge 14 ottobre 1974 n.
Intanto va osservato che il legislatore non é obbligato a prevedere, in
ogni norma, quantitativi minimi (delle sostanze la cui detenzione é preclusa)
da non considerarsi penalmente rilevanti.
Il problema, peraltro puramente interpretativo, posto dall'ordinanza di rimessione va risolto mediante il ricorso al principio d'offensività.
Può certo discutersi sulla costituzionalizzazione
o meno del principio d'offensività: ma che lo stesso
principio debba reggere ogni interpretazione di norme penali é ormai canone
unanimemente accettato. Spetta al giudice, dopo aver ricavato dal sistema tutto
e dalla norma particolare interpretata, il bene od i beni tutelati attraverso
l'ineriminazione d'una determinata fattispecie
tipica, determinare, in concreto, ciò (= il quantitativo
minimo d'esplosivo) che, non raggiungendo la soglia dell'offensività
dei beni in discussione, é fuori del penalmente rilevante.
Non é certo consentito a questa Corte prendere posizione
sul significato, nel sistema, del reato impossibile; se cioé
esso, nella forma dell'inidoneità dell'azione, costituisca il rovescio degli
atti idonei di cui all'art. 56 codice penale oppure sia espressione di un
principio generale integratore del principio di tipicità formale di cui
all'art. 1 del codice penale (oppure ancora esprima il Così detto tentativo
impossibile); ma, anche a voler tacere sulle discussioni in tema di Così detta
concezione realistica del reato, certo é che l'art. 49, secondo comma, codice
penale non può non giovare all'interprete al fine di determinare in concreto,
la soglia del penalmente rilevante. É appunto compito del giudice, e non del
legislatore, stabilire se una minima quantità d'esplosivo sia, nella concreta
fattispecie, inidonea ad offendere i beni tutelati dalle normative in
discussione: e per giungere alle conclusioni ora
indicate il giudice non ha che da valersi di tutti gli strumenti ermeneutici che l'intero sistema offre.
Allo stesso modo é al giudice che spetta graduare le
sanzioni penali, nel concreto delle fattispecie criminose, entro i limiti
minimo e massimo edittalmente stabiliti: il richiamo
alle circostanze ed all'art. 133 codice penale é, a questo punto, quasi ovvio.
Va, peraltro, aggiunto che la legge 2 ottobre 1967 n.
Nessun dubbio può, in conclusione, esistere sull'infondatezza
dell'eccezione d'incostituzionalità delle norme di cui in narrativa, in riferimento all'art. 3 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, come sostituito
dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Giudice istruttore presso il
Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.