ORDINANZA N. 60
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
comsosta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri nella causa n. 353 del 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un Giudizio vertente tra Iacopi Amabile e Stefani Dante
Luigi ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di un immobile
abitativo, il Pretore di Lucca con ordinanza del 13 marzo 1985 (reg. ord. n. 269 del 1985) sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt.
58 e
che la differenza di disciplina sembrava a detto
giudice dar luogo a contrasto con l'art. 3 Cost.;
che la stessa questione veniva sollevata dal
Pretore di Milano con ordinanza del 14 dicembre 1983, emessa nel procedimento
vertente tra Salardi Marisa e Molgora
Rosa (reg. ord. n. 352 del
1985) e del 31 gennaio 1985, emessa nel procedimento vertente tra Maggioni Lucinia e dall'0 Maria (reg. ord. n. 353 del 1985);
che
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono essere riuniti;
che la questione é già stata decisa da questa
Corte con sentenza 6 febbraio 1985 n. 33;
che in essa
che, infatti, i rapporti locativi di cui
all'art. 58 cit., già soggetti a proroga in base alla
precedente legislazione vincolistica, sono stati ulteriormente prorogati dalla
legge n. 392 del 1978, venendo Così a risultare una normativa particolarmente
favorevole per il conduttore, il che non si verifica, invece, per i rapporti di
cui all'art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova disciplina
con una protrazione meramente eventuale e comunque spesso di minima entità;
che su detta diversità delle due categorie non
incide minimamente la sent.
n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto
esteso ai contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso
anticipato del locatore, prevista dall'art.
che in conclusione la questione, essendo stata
già decisa e non essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale,
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
visti gli artt.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 58 e
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.