ORDINANZA N. 59
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 186,
secondo comma (insubordinazione con violenza), e 189, primo comma
(insubordinazione con minaccia o ingiuria), cod. pen. mil. pace
- promossi con le ordinanze emesse il 24 e 25 ottobre 1984 dal Tribunale
militare di Padova nei procedimenti penali a carico di Dilengite
Michele e Grieco Claudio, iscritte ai nn. 1314 e 1337 del registro ordinanze 1984 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 113 bis
e 125 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Dilengite Michele ed altro, imputati
di insubordinazione con violenza, il Tribunale militare di Padova con ordinanza
del 24 ottobre 1984 (reg. ord. n.
1314 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 186,
secondo comma, c.p.m.p., in riferimento all'art. 25,
secondo comma, Cost.;
che il Tribunale osservava come, a seguito delle
sentenze della
Corte n. 26 del 1979 e 103 del 1982,
si era creata una situazione che contrastava con il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, di
cui all'art. 25 Cost.;
che analoga questione - avente ad oggetto la
configurazione del reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria, di cui
all'art. 189, primo comma, c.p.m.p. - lo stesso
Tribunale sollevava con ordinanza del 25 successivo (ord.
n. 1337 del 1984), emessa nel procedimento a carico di
Grieco Claudio, imputato di insubordinazione con
minaccia aggravata.
Considerato che i giudizi per la loro analogia debbono
essere riuniti;
che nelle more di essi é sopravvenuta la legge
26 novembre 1985 n. 689, contenente modifiche al codice penale militare di
pace, la quale negli artt. 1 e 3
sostituisce il testo, rispettivamente, degli artt.
186 e 189 del citato codice;
che pertanto é necessario che il giudice a quo
proceda ad un esame delle questioni alla stregua delle citate, nuove
disposizioni di legge, onde valutare se persista la rilevanza delle questioni
stesse nei procedimenti in corso davanti a lui.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
militare di Padova onde proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle
questioni nei procedimenti in corso davanti a lui, secondo i sopravvenuti artt. 1 e
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.