ORDINANZA N. 58
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio
1982 n. 9 (proroga dei rapporti di locazione non abitativa) promosso con
ordinanza emessa il 13 marzo 1984 dal Tribunale di Venezia nel procedimento
civile vertente tra Toso Diego e Lazzaris Franca,
iscritta al n. 1183 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile
vertente tra Toso Diego e Lazzaris Franca,
concernente la fine della locazione di un immobile non abitativo, il Tribunale
di Venezia con ordinanza del 13 marzo 1984 (reg. ord.
n. 1183 del 1984) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l.
23 gennaio 1982 n. 9, il quale ha prorogato di due anni i rapporti di locazione
non abitativa soggetti alle scadenze di cui all'art.
che secondo il Tribunale, trattandosi nella
specie di contratto non soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore
della l. ult. cit. e
pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel detto art. 67
bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il conduttore non poteva
invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal citato art. 15 bis;
che la legittimità costituzionale di questo
articolo appariva dubbia al giudice rimettente, in quanto esso limitava la
ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva
alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in contrasto con
l'art. 3 Cost.;
che
Considerato che la questione é manifestamente infondata in quanto già
decisa con la sentenza
5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha
osservato che il differente trattamento disposto dall'impugnato art. 15 bis per
i rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non
prorogati" (art. 71), di cui alla legge n. 392 del 1978, trova fondamento
nelle diverse caratteristiche dei rapporti stessi, giacché soltanto rispetto ai
primi la data di scadenza poteva funzionare quale punto di riferimento (lett.
a), b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i secondi, che peraltro costituivano un
numero limitato, presentavano tratti talmente differenti da non consentire
razionalmente l'assoggettamento alla medesima disciplina.
Visti gli artt. 26 della l.
11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di
conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe in quanto
già decisa con
sentenza 5 aprile 1984 n. 89.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.