ORDINANZA N. 57
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a
carico di Mataresi Fiorella, imputata del reato di
cui all'art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977 n. 10, il Tribunale di Livorno con ordinanza del 14 novembre 1980 sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt.
1 e
che, secondo il Tribunale, le disposizioni di
legge impugnate prescrivevano la concessione edilizia per l'esecuzione di opere
di modifica da eseguire all'interno delle abitazioni, anche prive di interesse
storico ed artistico ed anche quando le opere stesse non comportassero
apprezzabili trasformazioni di struttura degli edifici;
che ciò - sempre ad avviso del collegio
rimettente - sembrava comportare una compressione del diritto di proprietà
privata sui detti immobili, non giustificata dalle previsioni degli artt. 41, 42 e 43 Cost.;
che
Considerato che nelle more del presente giudizio é
sopravvenuta la legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26, modificato
dall'art. 3 bis d.l. 23 aprile 1985 n. 146 conv.
in l. 21 giugno 1985 n. 298, detta una nuova
disciplina delle opere interne alle costruzioni, disponendo fra l'altro che
esse non siano soggette "né a concessione né ad autorizzazione";
che pertanto é necessario che il giudice a quo
proceda all'esame della questione alla stregua della citata nuova disposizione
di legge, onde valutare se persista la rilevanza della questione stessa.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Livorno onde proceda ad un nuovo esame della
rilevanza della questione nel giudizio in corso davanti a lui, secondo il
sopravvenuto art.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.