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ORDINANZA N. 56
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN,
Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 26, in
relazione all'art. 23, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge
fallimentare) promossi con due ordinanze emesse il 7 novembre e il 12 dicembre
1984 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Moncada
Vittorio e Misenti Giovanni ed altro e Pulidori Franco contro Fallimento s.r.l. Galleria
Antiquaria S. Maria iscritte ai nn.
519 e 729 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 279 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 12 dicembre
1984 (pervenuta alla Corte il 10 luglio 1985; comunicata il 27 febbraio 1985 e
notificata il 2 marzo successivo; pubblicata nella G. U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 519 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Pulidori
Franco contro Fall. s.r.l.
Galleria Antiquaria S. Maria avverso il provvedimento
7 marzo 1981 del Tribunale di Pisa, sez. fallimentare, la Corte di cassazione -
sezione I civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 24 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942 n. 267
(legge fallimentare) in relazione all'art. 23 comma primo dello stesso nella
parte in cui, avverso il decreto del giudice delegato di liquidazione del
compenso agli incaricati per l'opera prestata nell'interesse del fallimento
(art. 25 n. 7 l.
fall.) é previsto il reclamo al tribunale da proporre
nel termine di tre giorni dalla data del decreto medesimo sul riflesso della
incongruità di tale termine, che sarebbe rimossa o facendolo decorrere dalla
data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o estendendo al reclamo ex
art. 26 le regole generali che disciplinano i procedimenti in camera di
consiglio (artt. 737 e 742 bis c.p.c.); II) con ordinanza emessa il 7 novembre 1984
(pervenuta alla Corte il 18 ottobre 1985; notificata e comunicata il 19
settembre dello stesso anno; pubblicata nella G. U. n.
279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 729 R.O.
1985) sul ricorso proposto da Moncada Vittorio contro
Misenti Giovanni e altro avverso il decreto 18-29
novembre 1983 del Tribunale di Ragusa, che aveva ridotto a lire 6.005.000 il
compenso per l'opera di stimatore e coadiutore prestata dal Moncada
nell'interesse del fallimento di Augeri Sante, la Corte di cassazione -
sezione I civile aveva dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 24 comma primo e secondo Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo in
relazione all'art. 23 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in cui assoggetta al
reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti
decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso
attribuite dalla legge.
Considerato che I) con sent.
22 novembre 1985, n. 303 questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità
dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento
agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7, ultima
proposizione, stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a reclamo al
tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a
qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento, II)
che l'ampliatio ai provvedimenti decisori del giudice
delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso
attribuite dalla legge, cui é addivenuta la Corte di cassazione con la ord.
7 novembre 1984, non ha riscontro nella res in iudicium
deducta, che si identifica
nelle controversie su compensi di stimatore e coadiutore nell'interesse del
fallimento, e, pertanto, sfugge all'esame di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 519 e 729 R.O. 1985, dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 in riferimento all'art. 23 comma
primo r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sent. 22 novembre 1985, n. 303.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe
FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI -
Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
- Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.