SENTENZA N. 55
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 26, primo, secondo e terzo comma r.d. 16 marzo 1942 n. 267
(disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione agli artt. 23, primo comma, u.p., 188, secondo e terzo comma, 167, secondo comma e 164
stesso r.d. promossi con due ordinanze emesse il 7 novembre 1984 e una il 15
gennaio 1985 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Banca Agricola Cooperativa
di Cerea, Cassa Rurale ed Artigiana di Cerea e Banca Cattolica del Veneto
contro Ditta C.P.C. Corato Paniforti ed altri e Corato Vittorio iscritte ai nn.
438, 439 e 491 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 279 bis, 287 bis e 293 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il
Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con separate ordinanze emesse sotto la stessa data del 7 novembre
1.2. - Avanti
2.1. - Con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985
(notificata il 4 e comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella G.
U. n. 293 bis del 13 dicembre 1985 e iscritta al n.
491 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla s.p.a.
Banca Cattolica contro Corato Vittorio,
2.2. - Avanti
3. - Nell'adunanza del 5 marzo 1986 il giudice Andrioli
ha svolto congiunta relazione.
Considerato in diritto
4.1. - L'identità o, quanto meno, la continenza
di questioni sollevate nei tre incidenti ne impone contestuale deliberazione.
4.2. - La circostanza che l'incidente sia stato proposto in riferimento a vicende di amministrazione controllata che
peraltro non divergono da vicende di procedura fallimentare sulle quali questa
Corte ha portato il suo esame con le sentt.
5 marzo 1981 n. 42 e 22 novembre 1985 n.
303, per un verso impone - stante la eadem ratio - di estendere questa alle res deductae nelle odierne ordinanze di rimessione
limitatamente al dies del termine e per altro verso
rende necessaria la prolazione di sentenza dichiarativa
d'illegittimità costituzionale. Poiché infine la ritualità dell'ipoteca
giudiziale iscritta su beni soggetti alla amministrazione
controllata non rappresenta se non l'occasione che ha indotto il giudice a quo
a sollevare la questione di costituzionalità sulla congruità del termine del
reclamo avverso i provvedimenti decisori dal giudice delegato emessi in
controversie su diritti soggettivi, non giova riprodurla a guisa di limitazione
nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 438, 439, 491 R.O. 1985,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e
terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164
r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel
termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato
anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i
provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione
controllata con contenuto decisorio su diritti
soggettivi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.