SENTENZA N. 54
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 146, 314 e 317 del cod. di proc.
pen., promosso con ordinanza
emessa il 10 ottobre 1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Lucci Chiarissi Ugo, iscritta al n. 642 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio
1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto in fatto
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza 10
ottobre 1978 e nel processo penale contro Ugo Lucci Chiarissi,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
146, 314 e 317 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 13, secondo e quarto
comma Cost.
Esponeva il magistrato nell'ordinanza che, a seguito di denuncia da parte
del Tribunale minorile di Torino, il Procuratore della Repubblica aveva
promosso azione penale nei confronti del Lucci
Chiarissi per il delitto di alterazione di stato, prevista nell'art. 567,
secondo comma, cod. pen., quale indiziato di falsità
nel riconoscimento di sua paternità naturale effettuato nei confronti del
minore Francesco. Il P.M. aveva, quindi, investito esso Giudice Istruttore per
la formale istruttoria, nel corso della quale il giudice stesso aveva disposto
perizia medico-legale, al fine di accertare la veridicità o meno del
riconoscimento, attraverso l'esame del gruppo sanguigno del prevenuto, della
madre naturale Ida Sgrò, e del minore stesso.
Senonché, all'udienza
peritale del 19 settembre
Il Giudice, sul conforme parere del P.M., ritenuta la manifesta infondatezza del profilo
concernente il parametro di cui all'art. 24, secondo comma, Cost.,
sollevava per il resto la cennata questione
incidentale di legittimità costituzionale.
Interveniva nel giudizio davanti a questa Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che
chiedeva dichiararsi l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato in diritto
Osserva il magistrato nell'ordinanza che l'attuale sistema processuale
non porrebbe limite alcuno ai poteri dispositivo e coattivi
del Giudice penale nella scelta dei mezzi d'indagine e nell'uso della coazione
fisica per eseguirli in caso di opposizione. Sulla base di
tale premessa, ritiene il Giudice che la questione proposta possa avere
fondamento, in riferimento al secondo comma dell'art. 13 Cost.,
specie in considerazione dell'eventualità che la perizia coinvolga anche terzi
estranei all'imputazione, e del fatto che - secondo il rimettente - non é nemmeno
imposta dall'ordinamento giuridico-processuale alcuna
motivazione al provvedimento del Giudice. Per di più, la forzosa limitazione
della libertà personale, che verrebbe a verificarsi a seguito della costrizione
a sottoporsi alla perizia comporterebbe altresì la
violazione del quarto comma dell'art. 13 nel momento in cui si procedesse al
prelievo ematico, in quanto si integrerebbe un'inequivocabile violenza fisica
su persona sottoposta a restrizioni di libertà.
La questione non é fondata.
Va innanzitutto contestata la premessa del
ragionamento del Giudice rimettente.
Non é esatto, infatti, che il Giudice non incontri limite alcuno ai suoi
poteri dispositivi in materia penale ed ai mezzi per attuarli, perché
l'ordinamento giuridico- processuale va letto nel contesto
della Costituzione e con i limiti opposti dai suoi principi
fondamentali. Così non potrebbe il giudice disporre mezzi istruttori che
mettessero in pericolo la vita o l'incolumità o risultassero
lesivi della dignità della persona o invasivi dell'intimo della sua psiche,
perché sarebbero in contrasto con la tutela dei diritti fondamentali ex art. 2
Cost. Come non potrebbe il Giudice, mediante i mezzi istruttori, mettere in
pericolo la salute del periziando perché violerebbe l'art. 32 Cost.
Ma, per quanto si riferisce ai limiti alla libertà personale, non tiene
conto il giudice a quo che il Costituente ha inteso appunto tutelare la libertà
del cittadino affidandone al giudice la garanzia e dal secondo comma dell'art.
13 si evince che
Orbene, le ragioni relative alla giustizia penale,
e all'accertamento della verità che la concerne, rientrano sicuramente fra i
"casi" previsti dalla legge: e la perizia medico-legale é altrettanto
certamente uno dei "modi" legittimi mediante i quali é lecito al
giudice previa congrua motivazione (sent. nn. 156/1967 e 64/1970)
attuare una "qualsiasi restrizione della libertà personale",
nei limiti ovviamente sopra accennati. Ma il prelievo ematico, ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica, talché
può essere persino effettuato da infermiere professionali, né lede la dignità o
la psiche della persona, né mette in alcun modo in pericolo la vita,
l'incolumità o la salute della persona, salvo casi patologici eccezionali che
il perito medico-legale sarebbe facilmente in grado di rilevare.
Sul punto, del resto, questa Corte si é già indirettamente pronunziata
allorquando, in tema di art. 4 della legge di pubblica
sicurezza, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui consentiva alla
polizia di eseguire rilievi segnaletici comportanti restrizioni della libertà
personale: e nella motivazione si portava appunto l'esempio del caso in cui si
"richiedono prelievi di sangue" (sent.
22 marzo 1962 n. 30).
Ma la censura d'illegittimità in parte qua dell'articolo impugnato é seguita proprio perché, essendo abilitata a quegli atti la
polizia, venivano a mancare al cittadino le guarentigie giurisdizionali imposte
dall'art. 13 Cost..
Tanto meno, poi, può venire in causa il quarto
comma dell'invocato parametro costituzionale, perché le violenze cui quel comma
fa riferimento sono evidentemente quelle illecite, anche nel senso sopra
specificato e non le minime prestazioni personali imposte all'imputato o a
terzi, da un normale e legittimo mezzo istruttorio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 146, 314 e 317 cod. proc. pen.,
sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza
10 ottobre
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.