SENTENZA N. 53
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 505 cod. pen., promosso con ordinanza
emessa il 22 marzo 1978 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico
di Ciardi Sergio ed altri, iscritta al n. 438 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 341 dell'anno 1978;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio
1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto in fatto
Il Pretore di Pistoia, con ordinanza 22 marzo 1978, e nel processo penale
a carico di Ciardi Sergio ed altri, sollevava
questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 505 cod. pen. per asserito contrasto con
gli artt. 3 e 41 Cost..
Riferiva, in proposito, il magistrato che, nella
giornata del 12 aprile 1976, tutti i macellai del mandamento di Pistoia
avevano chiuso i rispettivi negozi per protestare contro l'arresto di un loro
collega, imputato di aver violato la normativa che disciplina i prezzi al
consumo. Dei quarantasette macellai coinvolti nella vicenda, si era proceduto
soltanto nei confronti di dodici, dato che per gli
altri 35, non avendo essi alcuno alle proprie dipendenze, si era prestato
ossequio alla sentenza n. 222/1975 di questa Corte. Pertanto, cinque di quei
dodici erano stati prosciolti in un precedente giudizio con formule varie e,
dei residui sette, ancora tre venivano prosciolti in
linea di fatto nel dibattimento conseguente ad opposizione a decreto penale di
condanna.
Rimaneva, perciò, sub judice la posizione degli
ultimi quattro opponenti, tutti comparsi al
dibattimento, ciascuno dei quali risultava effettivamente avere alle dipendenze
"uno o due dipendenti", secondo quanto testualmente si legge
nell'ordinanza.
Riteneva ciononostante il Pretore che anche questi dovessero
essere assimilati ai loro colleghi senza dipendenti, "sia per dimensioni
d'impresa, sia per l'esistenza di situazioni ambivalenti caratterizzate da
forme di collaborazione saltuaria o periodica non configurabili negli schemi
del rapporto di lavoro subordinato, sia per l'irrilevanza, ai fini
professionali e sindacali, dell'assunzione o del licenziamento del lavoratore
dipendente".
Concludeva, perciò, ritenendo applicabili anche
ai predetti "le motivazioni addotte a sostegno della sentenza n. 222 del
1975 citata" e sollevando l'eccezione di cui sopra.
Nessuno si é costituito o é intervenuto nel
giudizio innanzi a questa Corte.
Considerato in diritto
La proposta questione incidentale non é fondata.
Se vi fossero davvero, in ipotesi, ragioni per ritenere che, nella
specie, l'apparente sussistenza di uno o due
dipendenti si risolvesse in realtà in "situazioni caratterizzate da forme
di collaborazione saltuaria o periodica sicuramente non configurabili negli
schemi del rapporto di lavoro subordinato", non si tratterebbe di
questione di legittimità costituzionale, ma bensì di questione attinente al
fatto, affidata, come tale, all'apprezzamento del giudice di merito. Il quale,
ove dovesse escludere la sussistenza nella specie di alcuna
dipendenza in senso tecnico giuridico, non sarebbe certo tenuto a chiedere a
questa Corte l'applicazione degli effetti derivanti dalla sentenza 8 luglio
1975 n. 222.
Sotto questo aspetto, anzi, la questione sarebbe
inammissibile.
Senonché l'ordinanza
finisce poi per riproporre nelle conclusioni la effettiva questione di
legittimità, chiedendo alla Corte di estendere la dichiarazione d'illegittimità
costituzionale dell'art.
Ma il punto focale della citata precedente
decisione di questa Corte investe proprio il momento conseguente al
comportamento del datore di lavoro che, sospendendo l'attività aziendale,
determina altresì la sospensione del lavoro subordinato. Solo quando tale effetto é impossibile, perché si tratta di soggetto che
"personalmente gestisce l'azienda" e "non avendo persone alle
proprie dipendenze" non può nemmeno essere considerato "datore di
lavoro nei termini propri di questa espressione", solo allora la norma che,
ciononostante definisce serrata una siffatta situazione, incontra la censura
già espressa.
Ma se l'imprenditore - come nella specie - ha alle sue dipendenze uno o
due lavoratori, gli effetti temuti comunque si
verificano, e non può esservi, perciò, una soluzione intermedia o minimale. Infatti, la scarsa rilevanza del fatto trova la sua
definizione nell'ambito dell'ordinamento giuridico-penale,
attraverso le valutazioni suggerite dall'art. 133 cod. pen.
o, al limite, nelle situazioni circostanziali di cui
all'art. 62 bis cod. pen..
Non sussiste, quindi, né disparità di trattamento né irrazionalità ex
art. 3 Cost., né sussistono
limitazioni all'iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.,
perché questa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale: e
Né l'ordinanza solleva alcun problema in ordine allo
stesso istituto della serrata come tale, e alla problematico della sua
rilevanza penale in relazione ai principi generali di libertà.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 505 cod. pen., sollevata dal
Pretore di Pistoia, con ordinanza 22 marzo
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.