ORDINANZA N. 51
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di
attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dal Presidente del Consiglio
dei ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, a seguito dei provvedimenti
12 novembre 1984 e 6 dicembre 1984 del pretore predetto concernenti
l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto nella zona dell'Abetone soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico,
iscritto al n. 30 del reg. ric. amm.
conf.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il
Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione 3 aprile 1985 del Consiglio stesso, con ricorso depositato il 2
maggio
che nel ricorso si esponeva come, mediante tali
decisioni, il Pretore avesse autorizato i ricorrenti,
nella loro rispettiva qualità di Presidente della Commissione comunale piste di
Abetone e di Presidente del consorzio impianti di
risalita "Multipass" di Abetone,
ad eseguire - respingendo il contrario ricorso della Provincia di Pistoia - un
raccordo sciabile denominato "Val di Luce-Valle del Sestaione"
in Comune di Abetone, dettando prescrizioni per le
modalità e i tempi di tagli boschivi,
che, dalla motivazione dei provvedimenti sarebbe
emerso chiaramente che il Pretore ha posto alla base della sua decisione l'urgente
necessità di tutelare la pubblica incolumità, rappresentata dalla vita e
dall'incolumità personale di eventuali sciatori che si fossero avventurati
nella discesa fuori pista dell'alta Valle del Sestaione
in condizioni di assoluta mancanza di sicurezza, anche perché quella traversata
si trova al centro di una zona soggetta a cadute di valanghe,
che, pertanto, secondo il ricorrente, le
pronunce pretorili, pur interferendo con le
competenze della Provincia di Pistoia in materia forestale ed idrogeologica ad
essa delegate dalla Regione, in quanto hanno posto nel nulla il diniego di
autorizzazione da parte dell'Autorità amministrativa, ha però invaso più
direttamente prerogative che appartengono alla sfera di attribuzioni di organi
dello Stato, in quanto sono state predisposte, nell'asserita imminenza di un
pericolo non altrimenti scongiurabile, misure idonee a salvaguardare la
sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone,
che - secondo quanto il ricorrente segnala - le
misure rispondenti a siffatta connotazione tipica rientrano nella sfera di
attribuzioni dello Stato ed anche quando vengono adottate in sede locale sono
di competenza di organi che agiscono in veste di ufficiale di governo,
che, tutto ciò premesso, chiedeva il ricorrente
a questa Corte di dichiarare che non spetta al giudice civile autorizzare, per
ragioni di tutela della pubblica incolumità, il compimento di lavori
consistenti nella realizzazione di una pista di sci in luoghi dove tale
attività é sottoposta a controlli amministrativi e con effetto sostitutivo dei
controlli medesimi, in particolare di quello inerente alla tutela
paesaggistica, conseguentemente annullando gli impugnati provvedimenti del
Pretore di Pistoia.
Considerato che, però,
che, quanto alla legittimazione, é ormai
pacifico, per costante riconoscimento di questa Corte, che "i singoli
organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi
legittimati.... ad essere parti in conflitti di attribuzioni" (cfr., da ultimo, ordinanze 132 e
98/1981; 123 del 1979; e
sentenza n.
231/1975), e che altrettanto deve dirsi per quanto si riferisce al
Presidente del Consiglio dei ministri, che agisce in conformità a delibera del
Consiglio stesso,
che, quanto poi all'aspetto oggettivo, il
sollevato conflitto attiene sicuramente alla delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata, per ciascun potere, da norme costituzionali, giacché
si assume dal Presidente del Consiglio che non spetta al potere giudiziario, ma
a quello esecutivo, l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela della
pubblica incolumità; e particolarmente quando, attraverso pronunce autorizzative di attività sottoposte a controlli
amministrativi, si pongono nel nulla i dinieghi amministrativi emessi a tutela
del patrimonio forestale ed idrogeologico, invadendo altresì attribuzioni che, pur delegate o trasferite alla Regione, sono caratterizzate
dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti.
PER QUESTI MOTIVI
riservato ogni definitivo giudizio circa
l'ammissibilità ed il merito del ricorso,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37
della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto
dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Pistoia,
Così come indicato in epigrafe.
Dispone:
a) - che
b) - che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano
notificati al Pretore di Pistoia entro sessanta giorni dalla comunicazione di
cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1986.