Ordinanza n.50 del 1986

 

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ORDINANZA N. 50

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, legge 22 novembre 1962 n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1977 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Bertolone Eugenio iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) secondo il quale, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza "nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta che abbia contratto matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico é equiparato alla vedova".

Rilevato che la questione é stata prospettata sotto il profilo della violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto la norma impugnata equipara alla vedova il coniuge in possesso di determinati requisiti, senza, peraltro, estendere, anche al vedovo che abbia contratto matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge, le più favorevoli disposizioni previste per la moglie, che si sia trovata in identica situazione.

Considerato che analoga questione é stata già dichiarata non fondata con sentenza 26 maggio 1981, n. 75 essendo stata parificata (retroattivamente) la posizione dei vedovi a quella delle vedove e risultando priva, Così, di base normativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della l. 22 novembre 1962 n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

 

 Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1986.